Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.3 Zone di tutela dei caratteri ambientali

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui al successivo art.12.4. e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.

Fermo restando il rispetto e gli obblighi attuativi di quanto contenuto nell'Accordo di Programma relativo al Canal Torbido approvato con atto formale il 13 novembre 1995, ai fini della tutela dei bacini e corsi d'acqua si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

In cartografia sono individuate:

  • - le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena del Fiume Panaro, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
  • - le "Zone di tutela ordinaria", ossia le fasce degli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi corrispondenti alle zone di antica evoluzione ancora riconoscibili o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali (Dlgs 42/2004) lungo i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. è stabilita una fascia di rispetto indicata in cartografia nella misura di 150 ml. dalle sponde o piedi degli argini.
L'esatta delimitazione della fascia di rispetto di 150 ml, misurata dalle sponde o piedi degli argini, andrà comunque verificata alla scala propria degli strumenti di pianificazione attuativa e degli interventi di trasformazione edilizia.

2. Nelle Fasce di espansione inondabili, in applicazione delle disposizioni del P.S.F.F.(Piano stralcio delle fasce fluviali), sono vietati:

  1. a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o parzializzazione delle capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
  2. b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermealizzabili (a tenuta) secondo le norme di cui alla L.R.50/95;
  3. c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Nelle fasce di espansione inondabili, fermo comunque quanto previsto dal Piano infraregionale delle attività estrattive, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica le seguenti attività e trasformazioni dell'uso come specificate ulteriormente nella tab. A e B, art. 26 per le zone E1a:

  1. a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature specificate ai commi successivi;
  2. b) nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 mt lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui al successivo articolo, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 m, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto (non è consentita attività di allevamento di nuovo impianto), i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti di arboricoltura da legno;
  3. c) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

4. Nelle Fasce di espansione inondabili, nelle zone di tutela ordinaria, individuate in cartografia, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

  1. a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
  2. b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  3. c. invasi ad usi plurimi;
  4. d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
  5. e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  6. f. approdi e porti per la navigazione interna;
  7. g. aree attrezzabili per la balneazione;
  8. h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e sia verificata, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia che, abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere, attentamente valutato, anche se l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente in corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Fermo restando quanto specificato ai commi 4 e 5 nelle zone di tutela ordinaria sono comunque consentiti, come ulteriormente specificato nelle tab. A e B, art. 26 per le zone E1b:

  1. a. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti relativi alle funzioni insediabili come specificati all'art. 26 relativamente alle zone E31 b;
  2. b. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, limitatamente agli allevamenti esistenti, nonchè la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo;
  3. c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  4. d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. Le opere di cui alle lettere c. e d. del comma precedente, nonchè le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. Su eventuali complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali che ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e risultino già insediati alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, od alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano sono consentiti interventi di ammodernamento, ampliamento e di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.
Tali programmi debbono specificare gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonchè i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia. riferiti ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. Al fine di favorire la fruizione delle zone di tutela di cui al presente articolo per attività del tempo libero, scientifiche, culturali e didattiche sono possibili i seguenti interventi:

  1. a. creazione di parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  2. b. percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
  3. e. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
  4. d. capanni per l'osservazione naturalistica;
  5. e. infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5;
  6. f. eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni della protezione civile
  7. qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
  8. 10. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

11. Negli ambiti di cui al presente articolo sono da incentivare:

  1. a. la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
  2. c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
  3. d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche so non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
  4. e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
  5. f gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
  6. g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità ,salvaguardando le aree, sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
  7. h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
  8. i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici anche se non espressamente segnalate nella cartografia di PRG;
  9. l. la conservazione degli elementi dei paesaggio agrario di valore storico - testimoniale , la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

12. Le aree coltivate presenti nelle zone di tutela ordinaria costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:

  • - dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purchè queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
  • - della utilizzazione forestale, ove compatibile, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.

13. Per tutti i corsi d'acqua é comunque prevista ai sensi del Dlgs 152 del 1999, art. 41, una fascia di rispetto assoluto di ml. 10,00, misurati dalla sponda, anche al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. All'interno di tale fascia è altresì vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.
Si applicano inoltre le norme in materia di salvaguardia di specchi e corsi d'acqua contenute nel REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE approvato con delibera del C.C. n° 79/1993.

14. Nell'area appositamente perimetrata in cartografia di piano sono ammessi gli interventi di trasformazione fisica e degli usi compatibili con quelli previsti dal presente articolo per le zone di tutela ordinaria come integrato dall'art. 26 per le zone E3.1 b.; l'area, per le parti ricadenti all'interno di comparti di espansione di tipo C2 concorre al calcolo della capacità edificatoria ma al suo interno non potrà essere comunque realizzata alcuna edificazione.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28