Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.8 Dossi di pianura

1. I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2. Nelle tavole di Piano è riportato l'insieme dei dossi censiti, come recepito dal P.T.C.P., che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:

  1. a. paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico;
  2. b. dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;
  3. c. paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica.

3. La nuova edificazione, ove ammessa in base alle specifiche norme di zona, nelle aree interessate dai dossi di cui al comma precedente dovrà avvenire in modo da preservare:

  • - i tratti esterni al tessuto edificato esistente, evitando ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo;
  • - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti;
  • - le aree di eventuale concentrazione di materiali archeologici testimonianti l'occupazione antropica dei territori di pianura;
  • - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

4. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5.Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico attribuita nella "Carta degli elementi geomorfologici che influenzano le acque di esondazione fluviale" del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

6. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico e altimetrico dei tracciati infrastrutturali andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico - ambientale.

7. Nelle aree interessate da dossi di cui al comma 2 non sono ammessi:

  1. a) le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali od assimilati;
  2. b) gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesso tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
  3. e) le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/09/94 se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di tale tipo o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da apposite indagini geognostiche e conseguenti prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28