Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.11 Tutela della viabilità storica urbana ed extraurbana dei percorsi di interesse storico - paesaggistico

1. Sono sottoposti a tutela i tracciati, individuati dal PTCP ed identificati nella cartografia di Piano, della viabilità storica e dei percorsi di interesse storico - paesaggistico.

2. Agli elementi di cui al precedente comma si applicano le seguenti prescrizioni:

  1. a. La viabilità storica urbana ed extraurbana, comprensiva degli slarghi e piazze urbane non può essere soppressa e/o modificata altro che per validi motivi di sicurezza e pubblica incolumità;
  2. b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede stradale evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
  3. c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, vanno salvaguardati e sottoposti ad un adeguato livello di manutenzione;
  4. d. Nei i tratti di viabilità storica che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, non è ammesso il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonchè per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  5. e. vanno salvaguardati e/o ripristinati ove possibile i toponimi originari.

3. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

  1. a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonchè quelle classifica e negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
  2. b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

4. I percorsi di interesse storico - paesaggistico devono essere oggetto di interventi di sistemazione e di valorizzazione attraverso la creazione di piccole aree di sosta e attrezzate, il ripristino di siepi e filari di alberi ed ogni altro intervento che ne migliori le condizioni di fruibilità nei confronti, in particolare, della mobilità ciclistica e pedonale e recuperi e valorizzi gli aspetti storici residui.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28