Norme Tecniche di Attuazione

Art.32-quater distributori di carburanti

1. Gli interventi relativi agli impianti di distribuzione automatica dei carburanti sono regolati dal D.Lgs n.32 dell'11/02/1998 e s.m. e dalla Delibera del Consiglio Regionale 8.5.2002 n. 355.

2. Nelle fasce di rispetto stradale della ex S.S. n. 255 e della strada provinciale n. 14, purchè non interessate da zone di tutela normate dall'art. 12.1 all'art. 12.9 delle presenti NTA, corrispondenti pertanto a zone agricole normali, fatte salve eventuali norme specifiche di zona, è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e annessi servizi e attività accessorie, nel rispetto della legislazione vigente in materia (D.L. n. 32/98 e L.R. 18/8/1994 n. 33) e successivi provvedimenti in materia.
Gli interventi dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni impartite dagli Enti gestori delle strade in merito alla compatibilità con le caratteristiche della viabilità e degli accessi.

3. La localizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale. E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 490/1999.

4. L'insediamento dell'impianto dovrà comunque essere subordinato alla dimostrazione, mediante apposito studio, che l'area interessata non risulta idro-geologicamente sensibile.
Il progetto dovrà contenere inoltre tutte le indicazioni relative all'approvvigionamento idrico e al sistema di smaltimento dei reflui (dispositivi di tutela nei confronti dell'inquinamento, tipologia degli scarichi, ecc..), che dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'ARPA - AUSL.

5. L'area dell'impianto dovrà distare non meno di 50 ml. dal perimetro del territorio urbanizzato o da zone B e C previste dal P.R.G.

6. I parametri di intervento, oltre al rispetto delle prescrizioni delle leggi specifiche in materia, sono così definiti:

Parametri/Elementi di intervento Valori/Descrizione
Funzioni ammesse: - b.1 (D.5 limitatamente ai servizi all'auto e all'automobilista)
- b.2 (C.1.1a, C.1.1b, C3 limitatamente a laboratori di servizio agli autoveicoli: gommista, elettrauto, riparazioni, lavaggio).
Per i nuovi impianti dotati di disposistivi self-service post-pagamento le attività commerciali devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a 30 MQ. e non superiore a quella degli esercizi di vicinato.
Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista.
Tutti i nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento devono essere dotati oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative con le limitazioni di cui sopra.
Indice di edificazione Uf: = 0,05 MQ/MQ.
Superficie minima di intervento: = si fa riferimento a quelle stabilite con Del di C.R. n.355/2002 con riferimento all'ambito territoriale di pianura
Superficie massima da destinare all'impianto: = 4.000 MQ. (comprensiva delle rampe di accelerazione e decelerazione)
Parcheggi = indicati nel progetto esecutivo in relazione agli usi e con riferimento all'art. 11
H massima = secondo esigenze per le strutture dell'impianto (pensiline); un piano f.t. e comunque non superiore a ml. 5,00 per i fabbricati destinati alle altre funzioni ammesse.
Distanza dai confini di proprietà: = ml. 5,00 salve diverse prescrizioni derivanti da leggi specifiche
Distanza dal confine stradale: = per le opere relative all'impianto come da norme vigenti in materia;
per gli edifici destinati ad altre funzioni ammesse come da Codice della Strada in relazione alla categoria della strada.

7. Nelle tavole di zonizzazione è individuata con apposita simbologia l'area sita in via Provinciale Ovest n.1, su cui sorgeva un distributore di carburanti, ora dismesso. In caso di intervento edilizio su tale area saranno da rispettare tutte le prescrizioni contenute nel parere ARPA del 02.10.2008 , prot. 18658.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28