Norme Tecniche di Attuazione

Art.13 Modalità di attuazione della V.G. al P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per mezzo di strumenti di intervento urbanistico preventivo (ove indicato), per concessione o autorizzazione dirette.

2. Gli strumenti urbanistici preventivi sono quelli definiti dalla L.R. 47/1978 e successive modificazioni e precisamente:

  • - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
  • - Piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
  • - Piani di zona per insediamenti produttivi;
  • - Piani particolareggiati di iniziativa privata;
  • - Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata;
  • - Piani di sviluppo Aziendale o Interaziendale.

3. Le modalità di formazione e approvazione degli strumenti suddetti sono quelle contenute nella citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni e nelle Circolari Regionali in materia.

4. Sono altresì previsti altri strumenti preliminari agli interventi attuativi, che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere per una migliore definizione preventiva dei progetti esecutivi in particolari ambiti territoriali. Tali strumenti vengono così definiti:

  • - Piani di organizzazione urbana (P.O.U.), tesi a predeterminare la composizione urbanistica degli interventi di valorizzazione di ambiti urbani individuandone criteri e modalità di organizzazione ed assetto generale.
    I P.O.U. saranno predisposti a cura dell'Amministrazione Comunale o potranno essere richiesti dalla stessa ai privati e approvati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia e costituiranno base di supporto per la progettazione esecutiva degli interventi. Qualora il POU sia approvato dal Consiglio Comunale, si può prevede l'attuazione per stralci.
    La documentazione necessaria é quella prevista dal R.E. per i pareri preventivi e comunque comprendente gli elaborati necessari ad illustrare i contenuti progettuali in modo esauriente.
    Per i principali comparti di espansione residenziale il P.R.G. ha già preordinato i P.O.U. in appositi elaborati grafici, che serviranno di supporto per la progettazione dei P.P. attuativi.
  • - Piani di riassetto del paesaggio (P.R.P.), tesi a predeterminare l'assetto paesaggisticoambientale di determinati ambiti territoriali di elevato valore, secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.
    I P.R.P. dovranno definire contenuti, metodi ed azioni necessarie a riqualificare il paesaggio, riorganizzare il sistema di funzioni e coordinare gli obiettivi di sviluppo.
    Tali Piani, che potranno essere predisposti dall'A.C. o proposti dai privati, dovranno perseguire obiettivi di tutela, conservazione, integrazione e valorizzazione dei caratteri tipici locali e di pregio ambientale, favorendo nel contempo la pubblica fruizione e godibilità.
    Per la formazione e approvazione dei P.R.P. vale quanto detto al capoverso precedente.
    Nelle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo il P.P. potrà essere formato anche per subcomparti funzionali, previa predisposizione di un P.O.U. preventivo sull'intero comparto che coordini l'intervento nelle sue linee generali. Il P.O.U. dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari interessati.

5. E' parte integrante della Variante Generale il Piano dei Sevizi di cui all'art. 13 della L.R. n° 47/78 e s.m.. Detto Piano, in relazione alle previsioni e indicazioni del P.R.G., specifica e dettaglia le aree destinate ai pubblici servizi ed in particolare le aree di U2 (verde e servizi) e le quote dei parcheggi pubblici di U.1 e U.2 connesse agli interventi attuativi da assoggettare a Piano Particolareggiato. In conformità a quanto consentito dall'art. 46 della citata L.R., le aree di U.2 possono essere individuate in tutto o in parte anche al di fuori dei comparti di intervento, nel qual caso il Piano dei Servizi ne indica la quantità e l'ubicazione.

6. Unità di Intervento Convenzionato - UIC

6.1 Gli elaborati di PRG in scala 1.5.000 individuano all'art. 32 quinques. Zone speciali per attività sportive, ricreative e turistiche, l'attuazione è subordinata alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera perimetrazione di zona ed alla stipula di una convenzione con il Comune che dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

  • - l'indicazione della Su massima realizzabile;
  • - le caratteristiche principali dell'intervento;
  • - la quantità di superficie permeabile minima richiesta;
  • - eventuale disciplina tempi e spazi per usi pubblici.

In assenza di convenzione all'interno dell'Art.32 quinques. Zone speciali per attività sportive, ricreative e turistiche, valgono le norme della zona agricola sottostante.

6.2 Negli interventi diretti di tipo residenziale (zone omogenee di tipo B di cui all'art. 22) sono soggetti a Permesso di costruire convenzionato:

  • - interventi edilizi contestuali su due o o più lotti
  • - interventi edilizi su un lotto con SF maggiore o uguale a 2.000 mq.

6.3 Negli interventi diretti in zone omogenee di tipo D (art. 24) sono soggetti a Permesso di costruire convenzionato:

  • - interventi edilizi contestuali su due o o più lotti
  • - interventi edilizi su un lotto con SF maggiore o uguale a 3.000 mq.

Art.14 Titoli abilitativi rilasciati o presentati anteriormente alla data di adozione della Variante 2014 al P.R.G.

1. I titoli abilitativi per opere di urbanizzazione o edilizie rilasciati anteriormente alla data di adozione della Variante 2014 al P.R.G., conservano la loro validità purché i lavori autorizzati abbiano inizio e siano conclusi entro i termini previsti dagli atti medesimi, salvo proroghe concesse dall'A.C. nei casi previsti dalle vigenti leggi e nel rispetto delle modalità di rito.

2. Dopo la scadenza di tali termini gli interventi dovranno essere adeguati alle nuove previsioni e prescrizioni contenute nella Variante 2014 al P.R.G.

Art.15 Edifici preesistenti e norme di zona

1. Gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante 2014 al P.R.G. dovranno essere adeguati a tutte le nuove indicazioni e prescrizioni (in particolare all'applicazione delle definizioni degli interventi edilizi di cui all'allegato all'art. 9 della L.R. n. 15/2013, e le "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" introdotte dalla DAL 04.02.2101 n. 279 della Regione Emilia-Romagna), allorquando vengano sottoposti ad interventi che non rientrino nelle seguenti tipologie, con riferimento all'elenco di cui al precedente art. 2 e sempre fatte salve più restrittive indicazioni contenute nelle specifiche norme di zona o nella disciplina particolareggiata per le zone A.:

  • A.8 manutenzione ordinaria;
  • A.9 manutenzione straordinaria;
  • A.3.1 ristrutturazione edilizia in zona omogenea "A" e tipologie limitrofe analoghe;
  • A.1, A.2A e A.2B interventi conservativi senza modifica alla destinazione d'uso esistente;
  • A 3.2 ristrutturazione edilizia

Per gli interventi A3.2 a condizione che non ci siano incrementi di superficie utile, variazione di sagoma e volume e che la destinazione d'uso di progetto sia ammessa dalla zona di P.R.G.

2. Sono considerati conformi gli edifici che per destinazione d'uso, volume, SU, distanze, altezza, dotazione di parcheggi di pertinenza e di U.1 e opere di U1 e U2, rientrano nelle prescrizioni previste dal presente articolato normativo per la zona urbanistica in cui ricadono.

3. Nel caso di edifici ricadenti all'interno di comparti assoggettati a Piano Particolareggiato, in attesa della formazione dello stesso potranno essere consentite esclusivamente opere di cui all'art. 8 (Attività edilizia in aree parzialmente pianificate) della L.R. 15/2013.

4. Qualora l'ammesso intervento di "Ristrutturazione edilizia" comporti il potenziamento di funzioni già legittimamente presenti e non ammesse dalle norme di zona, la compatibilità con il contesto deve essere preventivamente verificata.

Art.16 Destinazioni d'uso

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1. La destinazione d'uso dei suoli e di ciascuna unità immobiliare dei fabbricati deve essere indicata nei progetti in conformità alle prescrizioni delle presenti Norme e delle indicazioni degli elaborati del P.R.G. Le destinazioni d'uso sono così individuate e raggruppate:

Destinazioni d'uso dei suoli e delle unità immobiliari dei fabbricati
Raggruppamento funzionale Categoria funzionale
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esercizi di vendita di vicinato C.1.1a C.1.1b: superficie di vendita max MQ. 250
medio-piccole strutture di vendita C.1.2a C.1.2b: superficie di vendita da 251 a 1500MQ.
gallerie commerciali di vicinato C.1.3
Per le definizioni e le caratteristiche delle varie strutture di vendita si rimanda al Dlgs. 114/1998 e delib. del Consiglio Regionale 23/09/1999, n. 1604 e s.m. Per la definizione di superficie di vendita, vedi art. 11 delle presenti norme.
a)FUNZIONE ABITATIVA a.1 abitazioni di ogni tipo A.1/A.9
a.2 autorimesse C.6
b)FUNZIONI TERZIARIE b.1 funzioni direzionali, finanziarie, assicurative:
     Istituti di credito, cambio, assicurazioneD.5
b.2 funzioni commerciali:
pubblici esercizi, mostreC.1
¤ esercizi di vendita di vicinato alimentariC.1.1a
¤ esercizi di vendita di vicinato non alimentariC.1.1b
¤ medio-piccole strutture di vendita alimentarC.1.2a
¤ medio-piccole strutture di vendita non alimentariC.1.2b
¤ gallerie commerciali di vicinatoC.1.3
laboratori per arti e mestieri, comprese attività produttive manifatturiere solo se laboratorialiC.3
magazzini e depositiC.2
b.3 funzioni di servizio:
uffici e studi privati ivi compresi i circoli e le associazioni culturali e ricreative privateA.10
collegi, convitti, case di riposo, conventi,caserme e similiB.1
case di cura e ospedali di enti di diritto pubblicoB.2
prigioni e similiB.3
uffici pubbliciB.4
scuole e laboratori scientificiB.5
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademieB.6
attività sportive di enti operanti senza fine di lucroC.4
teatri, cinema, sale concerti e spettacoliD.3
case di cura e ospedali di enti non di diritto pubblicoD.4
attività sportive di enti operanti con fine di lucroD.6
stazioni per servizi trasportoE.1
costruzioni e attrezzature per speciali esigenze pubblicheE.3 E.4
attività di cultoE.7
fabbricati e costruzioni cimiterialiE.8
impianti sportivi a rasoG.1
impianti sportivi per la balneazioneG.2
parchi e giardini pubbliciG.4
bacini per pesca sportiva e nauticaG.7.a
discariche di rifiutiG.11
c) FUNZIONI PRODUTTIVE c.1 attività produttive di tipo manifatturiero:
(escluse quelle ricomprese fra le funzioni terziarie di tipo C.3)
opificiD.1
fabbricati per speciali esigenze industrialiD.7
depositi a cielo apertoG.8
cave e miniere a cielo apertoG.9
lagoni accumulo reflui industrialiG.10a
c.2 allevamenti zootecnici intensivi
di boviniF.7
di suiniF.8
zootecnia minore, ad esclusione degli allevamenti avicoli vietati sull'intero territorio comunaleF.9
lagoni di accumulo reflui zootecniciG.10b
c.3 attività di tipo agroindustriale:
conservazione e trasformazione prodotti agricoli (di tipo non aziendale o interaziendaleF.10
d) FUNZIONI AGRICOLE
o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale o interaziendale
d.1 abitazioni ruraliF.1
d.2 locali di servizio rusticoF.2
d.3 allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali:
di bovini,equini, ovini e capriniF.3
zootecnia minoreF.4
di suini per esclusivo autoconsumo aziendaleF.5
di suini non per esclusivo autoconsumoF.6
depurazione reflui zootecnici e lagoni per allevamenti aziendali o interaziendaliF.12
bacini per itticolturaG.7b
d.4 altre funzioni:
spacci e punti vendita per produzioni aziendali o interaziendaliF.14
attività agrituristicheF.16
d.5 impianti speciali:
serre intensiveF.11
strutture a servizio della meccanizzazione agricolaF.15
e) FUNZIONI ALBERGHIERE
e per il soggiorno temporaneo
e.1 funzioni ricettive fisse:
alberghi, pensioni, motel, case albergo, locande, rifugi e similiD.2
e.2 funzioni ricettive temporanee:
campeggi, aree attrezzate per rulottes e similiG.3

2. Resta escluso l'insediamento, nelle varie zone, delle attività che risultino nocive o moleste a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale, visto l'elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del T.U. n. 1263/34 aggiornato con Decreto del 05.09.1994 del Ministero della Sanità e sentito apposito parere igienico - sanitario o ambientale dell'AUSL e dell'ARPA fatto salvo quanto specificato all'art. 24.

3. Per destinazioni o attività eventualmente non comprese nella precedente elencazione, l'Amministrazione Comunale provvederà di volta in volta ad assegnarle, col criterio dell'analogia, alla funzione ed al raggruppamento più compatibile.

4. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare é quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. L'uso in atto può essere modificato solo per renderlo conforme alla destinazione d'uso stabilita dallo strumento urbanistico comunale vigente. Il mutamento di destinazione d'uso è regolato dai disposti dell'art.26 della L.R.31/02.

Art.17 Aggiornamento della cartografia del territorio comunale

1. Presso l'Ufficio Tecnico Comunale é conservata una copia della cartografia del territorio comunale, da aggiornarsi a cura di detto Ufficio sulla base di tutti gli interventi urbanistici ed edilizi via via realizzati.

2. Nessun nuovo titolo abilitativo potrà essere rilasciato qualora dalla cartografia ufficiale risultasse che i parametri di zona vengono calcolati su aree già utilizzate per precedenti interventi che ne abbiano esaurito la suscettività edificatoria.

Art.18 Rilevazione di errori materiali negli elaborati della V.G. al P.R.G.

1. La rilevazione di palesi errori materiali potrà essere oggetto di rettifica con le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000 all'art. 32bis.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28