Norme Tecniche di Attuazione

Art.32 Zone per le infrastrutture viarie (strade e ferrovie)

1. Nell'elaborato "classificazione delle infrastrutture per la viabilità e sistema delle piste ciclabili" il sistema infrastrutturale viario é classificato in relazione alle funzioni e alle caratteristiche delle strade secondo le seguenti categorie, con riferimento alla classificazione operata dal Codice della strada:

  1. B)- Strade extraurbane principali;
  2. C)- Strade extraurbane secondarie;
  3. E)- Strade urbane di quartiere;
  4. F)- Strade locali;

2. Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, nonché nelle costruzioni e ricostruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, non possono essere inferiori a quelle ricavabili dalla seguente tabella:

Distanze minime dal confine stradale
TIPO DI STRADA DENTRO AI CENTRI ABITATI FUORI DAI CENTRI ABITATI
EDIFICI MURI DI CINTA EDIFICI MURI DI CINTA
B COME DA NORMA DI ZONA COME DA REGOLAM. EDILIZIO 40,00 ML 5,00 ML
C COME DA NORMA DI ZONA COME DA REGOLAM. EDILIZIO 30,00 ML 3,00 ML
E COME DA NORMA DI ZONA --- == ==
F.1
(Provinciali e comunali)
COME DA NORMA DI ZONA COME DA REGOLAM. EDILIZIO 20,00 ML 3,00 ML
F.2
(Vicinali)
COME DA NORMA DI ZONA 10,00 ML ---

3. Nelle zone esterne ai centri abitati ma indicate come edificabili di espansione o di completamento dal PRG la distanza prescritta è di 10 m per tutti i tipi di strade ad eccezione di quando espressamente indicato.
Fuori dei centri abitati, la cui delimitazione è riportata nell'elaborato "classificazione delle infrastrutture per la viabilità e sistema delle piste ciclabili" , sono pure da rispettarsi le distanze minime fissate dal Codice della strada nella piantumazione di alberi e siepi. La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati per impiantare lateralmente alle strade recinzioni non superiori ad un metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo può essere inferiore a 1 m. Qualora tali recinzioni superino l'altezza di 1m o i relativi cordoli 30 cm dal suolo la distanza minima da rispettare è pari a 3m.

4. Per gli insediamenti ammessi nelle fasce di rispetto stradale vedasi art. 26.

5.Per le caratteristiche funzionali e geometriche delle strade si veda il D.M. 5-11-2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

6. Nelle fasce di rispetto stradale della ex S.S. n. 255 e della strada provinciale n. 14 è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante e annessi servizi e attività accessorie secondo le disposizioni di cui al successivo art. 32 quater.
L'area di intervento potrà interessare, oltre alla fascia di rispetto stradale, una ulteriore zona retrostante di profondità massima di ml. 15,00 misurati dal limite della fascia di rispetto.

7. La zona ubicata all'interno dell'area industriale artigianale di Via Gazzate interessata dalla presenza di un impianto di depurazione esistente ma non confermato è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 12.20 sino alla dismissione dell'impianto. Per le zone interessate dalla fascia di rispetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 12.20 sempre sino alla dismissione di detto impianto. A dismissione avvenuta tale vincolo decade automaticamente.

Art.32-bis Corridoio infrastrutturale di localizzazione della variante alla ex S.S. 255

1. Nella cartografia di piano è rappresentato il perimetro del Corridoio di salvaguardia infrastrutturale della variante alla ex S.S. 255. Tale perimetro ha efficacia transitoria sino all'approvazione del progetto esecutivo della variante, in seguito al quale l'efficacia di tale perimetro decade a tutti gli effetti e viene sostituito dalla corrispondente fascia di rispetto stradale indicata all'art 32 in riferimento alla classificazione della strada.

2. All'interno del corridoio si applica la disciplina delle zone di rispetto della viabilità di cui agli artt. 25, 26 e 32 delle presenti norme.

3. Per gli edifici esistenti all'interno del corridoio l'intervento di modifica dell'uso è subordinato alle risultanze di una relazione sul clima acustico, da presentarsi da parte del proponente, che dimostri la compatibilità dell'intervento.

4. All'interno del corridoio è individuato il tracciato della variante alla ex S.S. 255 e gli svincoli di progetto funzionali al raccordo con la viabilità esistente di attraversamento e di distribuzione del centro abitato. Le indicazioni grafiche contenute nelle tavole 6a,6B,6C e 6D, riguardo la posizione dei tracciati e degli svincoli sono da considerarsi di massima sino all'approvazione del relativo progetto, ferma restando la funzione e la posizione orientativa delle connessioni con la viabilità esistente.

Art.32-ter Piste ciclabili

1. Nell'elaborato di cui all'art. 32 comma 1 è individuato il sistema delle piste ciclabili esistenti e di progetto.

L'ubicazione dei percorsi espressa dal Piano regolatore ha valore di massima ed è pertanto specificabile sia nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi, sia mediante specifici progetti dichiarati di pubblica utilità o attraverso gli strumenti di pianificazione e progettazione di settore di cui all'art. 3 D.M. 3.11.1999 n. 557. Tali strumenti dovranno attenersi sia alla specificazione progettuale della pista ciclabile ove questa sia indicata dal PRG sia agli indirizzi e prescrizioni di cui ai commi seguenti. E' data possibilità a detti strumenti di proporre ulteriori tracciati ad integrazione del sistema definito dal presente piano o di modificarne parzialmente l'ubicazione purchè sia mantenuta la funzione del collegamento ciclabile e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. In assenza del progetto della pista ciclabile, le istanze di trasformazione edilizia/urbanistica che interessino il sistema delle piste ciclabili individuato in cartografia potranno essere accolte, nel rispetto di eventuali altre più restrittive indicazioni di PRG, solo ove si dimostri:

  • - l'effettiva possibilità di mantenimento della continuità e integrità dei percorsi;
  • - l'esistenza di soluzioni alternative migliorative.

3. All'interno del territorio urbanizzato, le piste ciclabili potranno essere realizzate nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi purchè siano previste adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni), le piste ciclabili dovranno comunque essere separate ovunque possibile dalla carreggiata stradale da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. Le piste ciclabili potranno altresì essere realizzate nelle zone omogenee G.

4. Al di fuori del territorio urbanizzato le piste ciclabili previste in adiacenza a tratti di viabilità dovranno essere realizzate, ovunque possibile, su sede propria anche all'interno delle fasce di rispetto secondo i disposti del comma seguente. Nel caso di tratti di nuova viabilità esse potranno essere realizzate contestualmente agli stessi. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, i percorsi ciclabili devono essere, ove possibile, adeguatamente protetti e separati dai pedoni e dal traffico veicolare.

5. Con riferimento alla classificazione delle strade indicata dall'art. 32 valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) sulle strade extraurbane principali, la circolazione ciclistica è vietata, ai sensi dell'articolo 175 del Codice della Strada, e da indirizzare sulle relative strade di servizio;
  2. b) sulle strade extraurbane secondarie le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;
  3. c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;
  4. d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere sempre realizzate su corsie riservate.

6. In ogni zona nei casi di attraversamenti carrabili della pista ciclabile, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la presenza di segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Negli attraversamenti a raso su intersezioni ad uso promiscuo con i veicoli a motore e con i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono, in genere, affiancarsi al lato interno di quelli pedonali. Nella specificazione dei tracciati e nella progettazione delle opere dovranno essere preservati ovunque possibile i beni ambientali di valore paesaggistico - naturalistico di cui all'art. 12.18, le piante, gruppi, filari meritevoli di tutela di cui all'art. 12.1 ed evitati i tombamenti dei corsi d'acqua anche attraverso l'individuazione di tracciati alternativi.

7. Dovranno essere altresì limitati gli attraversamenti a raso della sede stradale da parte della pista ciclabile mantenendo la continuità del tracciato su un unico lato della sede stradale. Per alcune strade i tracciati rappresentati nell'elaborato di cui al comma 1 dovranno essere realizzati su lati preferenziali secondo le indicazioni di seguito riportate:

  • - via Provinciale Est: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Sud della sede stradale;
  • - via Maestra di Redù: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Sud della sede stradale;
  • - via Prati: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Ovest della sede stradale;
  • - via di Mezzo: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Est della sede stradale;
  • - via Provinciale Ovest: in continuità della pista ciclabile esistente sul lato Nord in direzione Modena.

8. Nei parcheggi pubblici per autoveicoli ubicati in contiguità alle piste ciclabili una quota non inferiore al 10 per cento dell'area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette.

9. Per le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili si rinvia al Regolamento ministeriale di cui al Decreto 30/11/1999 n. 557.

Art.32-quater distributori di carburanti

1. Gli interventi relativi agli impianti di distribuzione automatica dei carburanti sono regolati dal D.Lgs n.32 dell'11/02/1998 e s.m. e dalla Delibera del Consiglio Regionale 8.5.2002 n. 355.

2. Nelle fasce di rispetto stradale della ex S.S. n. 255 e della strada provinciale n. 14, purchè non interessate da zone di tutela normate dall'art. 12.1 all'art. 12.9 delle presenti NTA, corrispondenti pertanto a zone agricole normali, fatte salve eventuali norme specifiche di zona, è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e annessi servizi e attività accessorie, nel rispetto della legislazione vigente in materia (D.L. n. 32/98 e L.R. 18/8/1994 n. 33) e successivi provvedimenti in materia.
Gli interventi dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni impartite dagli Enti gestori delle strade in merito alla compatibilità con le caratteristiche della viabilità e degli accessi.

3. La localizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale. E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 490/1999.

4. L'insediamento dell'impianto dovrà comunque essere subordinato alla dimostrazione, mediante apposito studio, che l'area interessata non risulta idro-geologicamente sensibile.
Il progetto dovrà contenere inoltre tutte le indicazioni relative all'approvvigionamento idrico e al sistema di smaltimento dei reflui (dispositivi di tutela nei confronti dell'inquinamento, tipologia degli scarichi, ecc..), che dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'ARPA - AUSL.

5. L'area dell'impianto dovrà distare non meno di 50 ml. dal perimetro del territorio urbanizzato o da zone B e C previste dal P.R.G.

6. I parametri di intervento, oltre al rispetto delle prescrizioni delle leggi specifiche in materia, sono così definiti:

Parametri/Elementi di intervento Valori/Descrizione
Funzioni ammesse: - b.1 (D.5 limitatamente ai servizi all'auto e all'automobilista)
- b.2 (C.1.1a, C.1.1b, C3 limitatamente a laboratori di servizio agli autoveicoli: gommista, elettrauto, riparazioni, lavaggio).
Per i nuovi impianti dotati di disposistivi self-service post-pagamento le attività commerciali devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a 30 MQ. e non superiore a quella degli esercizi di vicinato.
Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista.
Tutti i nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento devono essere dotati oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative con le limitazioni di cui sopra.
Indice di edificazione Uf: = 0,05 MQ/MQ.
Superficie minima di intervento: = si fa riferimento a quelle stabilite con Del di C.R. n.355/2002 con riferimento all'ambito territoriale di pianura
Superficie massima da destinare all'impianto: = 4.000 MQ. (comprensiva delle rampe di accelerazione e decelerazione)
Parcheggi = indicati nel progetto esecutivo in relazione agli usi e con riferimento all'art. 11
H massima = secondo esigenze per le strutture dell'impianto (pensiline); un piano f.t. e comunque non superiore a ml. 5,00 per i fabbricati destinati alle altre funzioni ammesse.
Distanza dai confini di proprietà: = ml. 5,00 salve diverse prescrizioni derivanti da leggi specifiche
Distanza dal confine stradale: = per le opere relative all'impianto come da norme vigenti in materia;
per gli edifici destinati ad altre funzioni ammesse come da Codice della Strada in relazione alla categoria della strada.

7. Nelle tavole di zonizzazione è individuata con apposita simbologia l'area sita in via Provinciale Ovest n.1, su cui sorgeva un distributore di carburanti, ora dismesso. In caso di intervento edilizio su tale area saranno da rispettare tutte le prescrizioni contenute nel parere ARPA del 02.10.2008 , prot. 18658.

Art.32-quinquies Zone speciali per attività sportive, ricreative e turistiche

Le zone per attività sportive, ricreative e turistiche, ivi compresi i maneggi, sono aree private che concorrono all'offerta di spazi per usi collettivi.

In tali aree si prevedono i seguenti Interventi Convenzionati - UIC, con riferimento all'art.13) Modalità di attuazione della V.G. al P.R.G.:

UIC 1 - Maneggio via La Valentina, 83

Fg.25, Mapp.li: 73, 74, 75, 76, 343, 344, 345

Per questo ambito di intervento sono stabiliti i seguenti parametri:

  • St = 29.000 mq.;
  • Su max = 1.450 mq (escluse le superfrici esistenti alla data di adozione della variante 2014 al PRG)

Funzioni ammesse: C4, D6 e servizi correlati.

a.1 e a.2 secondo le norme della sottostante zona agricola, art.26, Tab. C2.

Prescrizioni: Possibile trasformazione di un Ricovero attrezzi (PdC 354/2008 e 264/2009) da adibire a box cavalli, relativi servizi ed ufficio. Maneggio coperto da utilizzare come campo scuola, nuovi box cavalli e strutture accessorie. Le strutture dovranno essere disposte in modo da razionalizzare e minimizzare l'impiego di superficie territoriale. Tutte le nuove strutture dovranno essere realizzate secondo criteri di sostenibilità, mediante impiego principale di legno, vincolate a terra con fondazioni limitate e puntuali e facilmente rimuovibili, in quanto, dovranno essere rimosse una volta cessata l'attività di maneggio e/o scaduta la convenzione.

In sede di attuazione dell'intervento, vista la vicinanza dell'area con il comparto residenziale di espansione C2P, si dovrà valutare, in relazione alle attività previste, la possibilità di redigere una valutazione previsionale di impatto acustico per l'eventuale inserimento di opere di mitigazione.

UIC 2 - Maneggio via Provinciale ovest, 138

Fg.31, Mapp.li: 46, 47, 48, 49, 73, 74.

Per questo ambito di intervento sono stabiliti i seguenti parametri:

  • St = 22.500 mq.;
  • Su max = 1.000 mq (escluse le superfrici esistenti alla data di adozione della variante 2014 al PRG)

Funzioni ammesse: C4, D6, e servizi correlati.

a.1 e a.2 secondo le norme della sottostante zona agricola, art.26, Tab. C2.

Prescrizioni: Le strutture dovranno essere disposte in modo da razionalizzare e minimizzare l'impiego di superficie territoriale. Tutte le nuove strutture dovranno essere realizzate secondo criteri di sostenibilità, mediante impiego principale di legno, vincolate a terra con fondazioni limitate e puntuali e facilmente rimuovibili, in quanto, dovranno essere rimosse una volta cessata l'attività di maneggio e/o scaduta la convenzione. Si dovranno osservare le prescrizioni specifiche previste dalla VAS.

UIC 3 - Maneggio via Brascaglia, 41 (equilandia)

Fg.61, Mapp.li: 36, 37, 112, 113, 120, 122, 123

Per questo ambito di intervento sono stabiliti i seguenti parametri:

  • St = 14.000 mq.;
  • Su max = 700 m (escluse le superfrici esistenti alla data di adozione della variante 2014 al PRG)

Funzioni ammesse: C4, D6, e servizi correlati.

a.1 e a.2 secondo le norme della sottostante zona agricola, art.26, Tab. C2.

Prescrizioni: Le strutture dovranno essere disposte in modo da razionalizzare e minimizzare l'impiego di superficie territoriale. Tutte le nuove strutture dovranno essere realizzate secondo criteri di sostenibilità, mediante impiego principale di legno, vincolate a terra con fondazioni limitate e puntuali e facilmente rimuovibili, in quanto, dovranno essere rimosse una volta cessata l'attività di maneggio e/o scaduta la convenzione.

UIC 4 - Maneggio via Maestra di Bagazzano, 7

Fg.51, Mappali 35, 36, 37 e 38

Per questo ambito di intervento sono stabiliti i seguenti parametri:

  • St = 37.000 mq.;
  • Su max = 1.750 mq. (escluse le superfrici esistenti alla data di adozione della variante 2014 al PRG) per usi C4, D6 (maneggio coperto, box cavalli e servizi)

Funzioni ammesse: A10, C4, D6 e servizi correlati.

a.1 e a.2 secondo le norme della sottostante zona agricola, art.26, Tab. C2.

Prescrizioni: I volumi esistenti potranno essere adibiti a stalle peri cavalli, a studi privati per attività di ambulatorio/clinica per animali e a residenza per il custode. Per la restante area è possibile attuare un intervento legato allo sport equestre: maneggio coperto da utilizzare come campo scuola, box per cavalli e relativi servizi. Le strutture dovranno essere disposte in modo da razionalizzare e minimizzare l'impiego di superficie territoriale. Tutte le nuove strutture dovranno essere realizzate secondo criteri di sostenibilità, mediante impiego principale di legno, vincolate a terra con fondazioni limitate e puntuali e facilmente rimuovibili, in quanto, dovranno essere rimosse una volta cessata l'attività di maneggio e/o scaduta la convenzione.

Nella UIC 1, UIC 2, UIC 3 e UIC 4:

  • - in sede attuativa dovrà essere redatto idoneo rapporto geologico geotecnico e sismico nel rispetto del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
  • - dovranno essere correttamente gestiti tutti i reflui zootecnici prodotti dal ricovero degli animali;
  • - le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili e non (stallatico, colaticcio concimaia, acque di lavaggio box) dovranno essere adeguate in relazione al numero massimo di capi ricoverati ed alle modalità e tempi di conferimento degli effluenti stessi (spandimento su suolo agricolo, cessione a terzi) evitando la fuoriuscita ed il percolamento degli stessi;
  • - con periodicità decennale dovrà essere certificata la tenuta delle strutture di stoccaggio in c.a. dei reflui non palabili;
  • - sarà necessario prevedere prioritariamente il collegamento con la pubblica fognatura e qualora non fattibile, dovranno essere adeguati gli impianti di trattamento acque reflue domestiche in relazione al numero massimo di abitanti/equivalenti previsti complessivamente nell'area e secondo quanto indicato dalla DGR n.1053/03.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28