Norme Tecniche di Attuazione

CAPO I° PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Art. 12 Salvaguardia, tutela e valorizzazione di particolari elementi ed ambiti

1. Le norme di cui al presente capo si applicano agli interventi consentiti nelle diverse zone, qualora vengano ad interessare elementi ed ambiti di seguito elencati, secondo il criterio della norma più restrittiva (la sigla PTCP sta ad indicare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

Art. 12.1 Sistema forestale e boschivo

1. I terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli o in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. In cartografia di PRG sono riportati le formazioni boschive e gli elementi arborei di pregio contraddistinti con apposito simbolo grafico quali piante, gruppi e filari meritevoli di tutela.
Le norme che seguono prevalgono sulle specifiche disposizioni di zona entro cui tali ambiti o elementi ricadono.

3. I suindicati sistemi boschivi devono essere oggetto di tutela naturalistica e protezione idrogeologica; le finalità prioritarie assegnate a tali sistemi sono la ricerca scientifica, la funzione climatica e turistico - ricreativa, la funzione produttiva. A tali fini, e per impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, valgono le prescrizioni di cui al successivo comma.
Nel sistema forestale e boschivo trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 dei 1/03/95.

4. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostruzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

  1. a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell' articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
  2. b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalle specifiche norme di zona;
  3. c. le normali attività selvicolturali, nonchè la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali;
  4. d. le attività esistenti di allevamento zootecnico per i quali è esclusa la possibilità di ampliamento. Sono vietati la distribuzione di liquami e fanghi di depurazione;
  5. e. le attività di escursionismo e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

5. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee ed impianti telefonici, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni dei presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti.
L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti, qualora questi siano di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che, ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime, e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia delle necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, fermo restando l'obbligo di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Le opere di cui al quinto comma nonchè quelle di cui alla lettera a. del quarto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

7. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nella cartografia di Piano ai sensi del presente articolo sono assoggettati a specifica tutela; non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buon stato vegetativo e realizzati nel rispetto di quanto prevede il REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE. Qualora per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi di abbattimento, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione comunale.
Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1997 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.

Art. 12.2 Sistema delle aree agricole

Soppresso

Art. 12.3 Zone di tutela dei caratteri ambientali

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui al successivo art.12.4. e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.

Fermo restando il rispetto e gli obblighi attuativi di quanto contenuto nell'Accordo di Programma relativo al Canal Torbido approvato con atto formale il 13 novembre 1995, ai fini della tutela dei bacini e corsi d'acqua si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

In cartografia sono individuate:

  • - le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena del Fiume Panaro, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
  • - le "Zone di tutela ordinaria", ossia le fasce degli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi corrispondenti alle zone di antica evoluzione ancora riconoscibili o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali (Dlgs 42/2004) lungo i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. è stabilita una fascia di rispetto indicata in cartografia nella misura di 150 ml. dalle sponde o piedi degli argini.
L'esatta delimitazione della fascia di rispetto di 150 ml, misurata dalle sponde o piedi degli argini, andrà comunque verificata alla scala propria degli strumenti di pianificazione attuativa e degli interventi di trasformazione edilizia.

2. Nelle Fasce di espansione inondabili, in applicazione delle disposizioni del P.S.F.F.(Piano stralcio delle fasce fluviali), sono vietati:

  1. a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o parzializzazione delle capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
  2. b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermealizzabili (a tenuta) secondo le norme di cui alla L.R.50/95;
  3. c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Nelle fasce di espansione inondabili, fermo comunque quanto previsto dal Piano infraregionale delle attività estrattive, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica le seguenti attività e trasformazioni dell'uso come specificate ulteriormente nella tab. A e B, art. 26 per le zone E1a:

  1. a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature specificate ai commi successivi;
  2. b) nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 mt lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui al successivo articolo, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 m, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto (non è consentita attività di allevamento di nuovo impianto), i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti di arboricoltura da legno;
  3. c) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

4. Nelle Fasce di espansione inondabili, nelle zone di tutela ordinaria, individuate in cartografia, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

  1. a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
  2. b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  3. c. invasi ad usi plurimi;
  4. d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
  5. e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  6. f. approdi e porti per la navigazione interna;
  7. g. aree attrezzabili per la balneazione;
  8. h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e sia verificata, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia che, abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere, attentamente valutato, anche se l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente in corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Fermo restando quanto specificato ai commi 4 e 5 nelle zone di tutela ordinaria sono comunque consentiti, come ulteriormente specificato nelle tab. A e B, art. 26 per le zone E1b:

  1. a. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti relativi alle funzioni insediabili come specificati all'art. 26 relativamente alle zone E31 b;
  2. b. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, limitatamente agli allevamenti esistenti, nonchè la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo;
  3. c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  4. d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. Le opere di cui alle lettere c. e d. del comma precedente, nonchè le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. Su eventuali complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali che ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e risultino già insediati alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, od alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano sono consentiti interventi di ammodernamento, ampliamento e di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.
Tali programmi debbono specificare gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonchè i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia. riferiti ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. Al fine di favorire la fruizione delle zone di tutela di cui al presente articolo per attività del tempo libero, scientifiche, culturali e didattiche sono possibili i seguenti interventi:

  1. a. creazione di parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  2. b. percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
  3. e. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
  4. d. capanni per l'osservazione naturalistica;
  5. e. infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5;
  6. f. eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni della protezione civile
  7. qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
  8. 10. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

11. Negli ambiti di cui al presente articolo sono da incentivare:

  1. a. la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
  2. c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
  3. d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche so non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
  4. e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
  5. f gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
  6. g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità ,salvaguardando le aree, sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
  7. h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
  8. i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici anche se non espressamente segnalate nella cartografia di PRG;
  9. l. la conservazione degli elementi dei paesaggio agrario di valore storico - testimoniale , la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

12. Le aree coltivate presenti nelle zone di tutela ordinaria costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:

  • - dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purchè queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
  • - della utilizzazione forestale, ove compatibile, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.

13. Per tutti i corsi d'acqua é comunque prevista ai sensi del Dlgs 152 del 1999, art. 41, una fascia di rispetto assoluto di ml. 10,00, misurati dalla sponda, anche al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. All'interno di tale fascia è altresì vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.
Si applicano inoltre le norme in materia di salvaguardia di specchi e corsi d'acqua contenute nel REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE approvato con delibera del C.C. n° 79/1993.

14. Nell'area appositamente perimetrata in cartografia di piano sono ammessi gli interventi di trasformazione fisica e degli usi compatibili con quelli previsti dal presente articolo per le zone di tutela ordinaria come integrato dall'art. 26 per le zone E3.1 b.; l'area, per le parti ricadenti all'interno di comparti di espansione di tipo C2 concorre al calcolo della capacità edificatoria ma al suo interno non potrà essere comunque realizzata alcuna edificazione.

Art. 12.4 Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua

1. In cartografia sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi dei corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
Tale zona viene indicata graficamente per il fiume Panaro; per gli altri corsi d'acqua la zona in caso di intervento dovrà essere individuata in loco in accordo con l'Ente proprietario o tutore del corso d'acqua interessato, non risultando possibile l'individuazione cartografica in rapporto alla dimensione della zona e alla scala di rappresentazione.

2. Per gli invasi ed alvei di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali:, sono comunque vietate:

  1. a) le attività di trasformazione dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, che non siano strettamente connesse alla finalità di cui al successivo comma 3 e coerenti con le disposizioni del presente articolo;
  2. b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma sono ammessi:

  1. a. interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e, alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  2. b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

4. Nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, è anche ammessa:

  1. a. la realizzazione delle opere connesse, alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quarto, quinto e nono, nonché alle lettere c., d., del sesto comma del precedente articolo, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente, l'attraversamento in trasversale;
  2. b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni od altre attrezzature, per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purchè amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle, banchine e sulle sponde;
  3. c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamentoconservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale; gli usi consentiti sono quelli esistenti alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.;
  4. d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

5. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 dei 6 novembre 1994.

Art. 12.5 Aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico

Nelle zone di rispetto dei pozzi, cosi' come individuate in cartografia, gli interventi edilizi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione e/o di modifica dell'uso ammessi dalle norme di zona, devono contenere all'interno della relazione geologico-geotecnica una valutazione della vulnerabilità delle falde, fermi restando i compiti e le limitazioni di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.6 Zone di tutela naturalistica e area di riequilibrio ecologico "Il Torrazzuolo".

1. Le zone di tutela naturalistica, individuate in cartografia, sono destinate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi.

2. Ad un piano di riassetto del paesaggio (PRP) di iniziativa pubblica, esteso a ciascuna zona segnalata in cartografia, è demandato il compito di individuare gli interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, nonché l'eventuale realizzazione di percorsi, spazi di sosta e punti per l'osservazione tecnico-scientifica, didattica e ricreativa, recependo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nell'art. 25 del PTCP. In assenza del previsto Piano di Riassetto del Paesaggio già citato valgono le prescrizioni di cui al comma 3° e 4° art.25 del PTCP.
Sono altresì consentiti gli interventi finalizzati alla conservazione o al ripristino dell'ambiente naturale aventi carattere di urgenza.

3. Il P.R.G. individua con apposita simbologia l'area di riequilibrio ecologico denominata "il Torrazzuolo", istituita ai sensi della L.R. n° 11/1988 e successive modifiche ed integrazioni per perseguire le seguenti finalità:

  • - garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e la riqualificazione dell'area;
  • - favorire l'evoluzione spontanea degli ambiti naturali per ottenere la massima diversificazione ecologica e la maggior stabilità degli ecosistemi;
  • - favorire l'estensione degli ambiti naturali con particolare riferimento agli ambiti boschivi, vallivi e agli elementi lineari con funzioni di "corridoi ecologici";
  • - favorire la fruibilità dell'area per scopi scientifici, didattici e ricreativi, compatibilmente con la prioritaria esigenza di tutela delle specie selvatiche viventi nell'area, con l'obiettivo della creazione di un laboratorio a cielo aperto;
  • - ricercare forme di collaborazione con Enti gestori di aree di interesse naturalistico limitrofe per una programmazione degli interventi su base territorialmente più ampia;
  • - incentivare e favorire il recupero storico-testimoniale di forme di coltivazioni agricole tipiche locali e lo sviluppo dell'agricoltura biologica nel territorio circostante l'area naturalistica.

L'area di riequilibrio ecologico "il Torrazzuolo" é gestita in modo organico ed unitario dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria di Nonantola.

Art. 12.7 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate in cartografia, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze, (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.

2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

  1. a. linee di comunicazione viaria, nonchè ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  2. b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiootelevisivi e di collegamento, nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  3. e. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
  4. d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  5. e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico sono ammesse qualora siano previste negli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno essere sottoposti alla valutazione di
  6. impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

3. La subordinazione alla eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, fermo restando l'obbligo di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. Nelle aree di cui al presente articolo, è consentita la realizzazione di:

  1. a. attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività dei tempo libero;
  2. b. rifugi e posti di ristoro;
  3. c. interventi di restauro e ricostituzione di ambienti naturali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.

5. Al fine di favorire la fruizione dei valori tutelati è ammessa la realizzazione di:

  1. a. parchi, le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
  2. b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
  3. e. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

6. Sono comunque consentiti come ulteriormente specificati nelle tab. A e B, art. 26 per le zone E33:

  1. a. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti;
  2. b. il completamento delle opere pubbliche in corso;
  3. c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, limitatamente agli allevamenti esistenti, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo;
  4. d. la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  5. e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di depressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di servizio forestale, di ampiezza non superiore a 3,5 metri lineari strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. Le opere di cui alle lettere d. ed e., nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c del comma precedente, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:

  • - dell'agricoltura ambientale, se siano a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri pesticidi chimici;
  • - della utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.

Art. 12.8 Dossi di pianura

1. I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2. Nelle tavole di Piano è riportato l'insieme dei dossi censiti, come recepito dal P.T.C.P., che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:

  1. a. paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico;
  2. b. dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;
  3. c. paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica.

3. La nuova edificazione, ove ammessa in base alle specifiche norme di zona, nelle aree interessate dai dossi di cui al comma precedente dovrà avvenire in modo da preservare:

  • - i tratti esterni al tessuto edificato esistente, evitando ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo;
  • - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti;
  • - le aree di eventuale concentrazione di materiali archeologici testimonianti l'occupazione antropica dei territori di pianura;
  • - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

4. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5.Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico attribuita nella "Carta degli elementi geomorfologici che influenzano le acque di esondazione fluviale" del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

6. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico e altimetrico dei tracciati infrastrutturali andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico - ambientale.

7. Nelle aree interessate da dossi di cui al comma 2 non sono ammessi:

  1. a) le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali od assimilati;
  2. b) gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesso tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
  3. e) le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/09/94 se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di tale tipo o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da apposite indagini geognostiche e conseguenti prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

Art. 12.9 Zone ed elementi di interesse storico archeologico e zone di tutela degli elementi della centuriazione. Rinvenimento di reperti

1. Il P.R.G. individua:

  • - b1 le "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" ovvero aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
  • - b2 le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti e relative aree di rispetto e integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e/o aree a rilevante rischio archeologico.

2. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate in cartografia, è comunque disciplinato dalla legge l giugno 1939, n.1089.

3. Le aree di cui al comma 1, lettera b1, sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni piu' restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente le seguenti trasformazioni edilizie:

  • - manutenzione ordinaria,
  • - manutenzione straordinaria,
  • - opere interne,
  • - restauro scientifico,
  • - restauro e risanamento conservativo,
  • - ripristino tipologico,
  • - demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

4. Nelle zone classificate "b1" sono ammesse le opere necessarie alla conduzione agraria che risultino non in contrasto con la tutela dei beni archeologici.
Nelle zone di cui al comma 1 é altresì vietata l'aratura al di sotto di cm 45 dal p.d.c..

5.Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo". Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, gli usi ammessi saranno quelli definiti per le singole zone in cui ricadono tali aree ed elementi.

6. Le disposizioni di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
Ai sensi di quanto specificato al presente comma vengono individuate nella tavola di zonizzazione le principali zone di tutela della struttura centuriata; gli elementi della centuriazione ovvero le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione sono individuati nell'elaborato di PRG 1.1.

7. All'interno delle suddette zone è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;

8. Gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

9. Nelle "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono comunque consentiti come ulteriormente specificati nelle tab. A e B, art. 26 per le zone E33:

  1. a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
  2. b. il completamento delle opere pubbliche in corso;
  3. c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
  4. d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  5. e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

10. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere, d. ed e. del precedente comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

  1. a. linee di comunicazione viaria, nonchè ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  2. b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonchè impianti per le telecomunicazioni;
  3. c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
  4. d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  5. sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate, nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalla normative comunitarie, nazionale o regionale.

12. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

13. Per quanto concerne gli elementi di cui al comma sesto lettera b del presente articolo gli interventi che alterino le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione, riconosciuti come meritevoli di tutela, non possono:

  1. a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;
  2. b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle aree di minor consistenza e concentrazione di materiali archeologici anche se non individuate graficamente nelle tavole di progetto del P.R.G., ma indicate negli elaborati di analisi, (Elaborato 1.1 - Scenario ambientale. Le emergenze storico architettoniche - MATRICE AMBIENTALE), nonché agli elementi superstiti della centuriazione sparsi nel territorio pure individuati nelle tavole di analisi.

15. Chiunque nel corso di interventi di qualsiasi tipo su edifici o durante lavori di scavo o di lavorazioni agricole porti alla luce tracce, elementi, opere, manufatti ecc... che possono rivestire interesse artistico, storico, archeologico, é tenuto a sospendere i lavori e darne immediata comunicazione al Sindaco, il quale provvederà ad informare la competente Soprintendenza.
I lavori potranno riprendere solo dopo il sopralluogo ed il rilascio di nullaosta da parte della Soprintendenza, che dovrà comunque esprimersi entro 60 giorni dalla segnalazione.

Art. 12.10 Tutela delle aree interessate dalle "partecipanze"

1. Il PRG individua le aree di interesse storico-testimoniale in quanto interessate dalla "partecipanza agraria" (Art. 25 punto E.3.3 delle presenti norme). In tali zone sono consentite le normali operazioni colturali che non alterino in alcun modo le caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: partitura dei terreni, sistema dei fossi e canali, ecc.., secondo le prescrizioni di cui al comma 2.
Sono inoltre consentiti gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti previsti all'art.26 seguente e dal presente capo per le zone ivi ricadenti.

2. Nelle aree di cui al comma precedente si applicano altresì le seguenti prescrizioni:

  1. a. qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
  2. b. non sono ammessi interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali della partizione agraria della partecipanza (strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, piantate e relitti dei filari di antico impianto). In particolare non sono ammessi i seguenti interventi, quando riferiti ad elementi della originaria partizione agraria:
    • modifica del tracciato di strade, strade poderali ed interpoderali, canali di scolo e/o di irrigazione,
    • interramento di canali di scolo e/o di irrigazione,
    • eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali,
    • allargamenti di strade, strade poderali ed interpoderali, che comportino la eliminazione di canali di scolo e/o di irrigazione,
    • abbattimento di siepi e/o filari alberati,
    • rimozione di elementi storico-testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria
    • (tabernacoli agli incroci degli assi, case coloniche, ecc.).
  3. c. è ammessa la realizzazione di manufatti per il ricovero di attrezzi, mezzi e materiali connessi allo svolgimento dell'attività agricola purchè di tipo leggero, aventi carattere temporaneo, senza allacciamenti ai pubblici servizi, di altezza massima non superiore a 3m , realizzati con fondazioni superficiali; tali manufatti dovranno essere ubicati e realizzati in modo da limitare l' impatto sul paesaggio.

Art. 12.11 Tutela della viabilità storica urbana ed extraurbana dei percorsi di interesse storico - paesaggistico

1. Sono sottoposti a tutela i tracciati, individuati dal PTCP ed identificati nella cartografia di Piano, della viabilità storica e dei percorsi di interesse storico - paesaggistico.

2. Agli elementi di cui al precedente comma si applicano le seguenti prescrizioni:

  1. a. La viabilità storica urbana ed extraurbana, comprensiva degli slarghi e piazze urbane non può essere soppressa e/o modificata altro che per validi motivi di sicurezza e pubblica incolumità;
  2. b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede stradale evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
  3. c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, vanno salvaguardati e sottoposti ad un adeguato livello di manutenzione;
  4. d. Nei i tratti di viabilità storica che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, non è ammesso il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonchè per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  5. e. vanno salvaguardati e/o ripristinati ove possibile i toponimi originari.

3. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

  1. a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonchè quelle classifica e negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
  2. b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

4. I percorsi di interesse storico - paesaggistico devono essere oggetto di interventi di sistemazione e di valorizzazione attraverso la creazione di piccole aree di sosta e attrezzate, il ripristino di siepi e filari di alberi ed ogni altro intervento che ne migliori le condizioni di fruibilità nei confronti, in particolare, della mobilità ciclistica e pedonale e recuperi e valorizzi gli aspetti storici residui.

Art. 12.12 Insediamenti storici urbani ed extraurbani

1. Il PRG tutela gli insediamenti storici urbani ed extraurbani che rivestono carattere di Beni Culturali e li sottopone alla disciplina particolareggiata di intervento di cui all'art.36 della L.47/78. Tali insediamenti sono identificati e classificati negli elaborati cartografici (Centro storico, Beni Culturali urbani, Beni Culturali extraurbani - Elaborato n. 8).
Sono altresì tutelati, nel loro insieme, i nuclei e borghi di antico impianto che, pur non rivestendo carattere di B.C., concorrono tuttavia alla caratterizzazione ambientale. Su di essi si interviene nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 22 delle presenti norme (zone omogenee B sottozone B.3).

Art. 12.13 Beni culturali minori

1. Le maestà, gli oratori, i pilastri, individuati nell'elaborato 1.1. e gli ulteriori elementi quali: le stele votive, i monumenti, i cippi, le lapidi, gli "alberi sacri", i manufatti quali ponti, chiuse, muri di sostegno, opere d'arte in genere facenti parte del sistema idraulico e viabilistico storicamente consolidato e gli altri elementi similari esistenti nel territorio di Nonantola, anche se non espressamente individuati nelle tavole di P.R.G., sono da considerarsi Beni Culturali minori per i caratteri ed i valori storici, artistici, ambientali e testimoniali che rivestono e come tali sono soggetti a salvaguardia e tutela.
Sugli stessi sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione e restauro di tipo conservativo.

Art. 12.14 Salvaguardia delle alberature esistenti nelle aree urbane

1. Le parti delle aree urbane interessate dalla presenza di alberi d'alto fusto, ferme restando le possibilità di computarle ai fini dell'applicazione degli indici di zona in cui ricadono, sono da considerarsi non direttamente edificabili
Il riassetto delle aree e l'eventuale abbattimento di alberi resosi necessario per documentate ragioni, sono regolamentati dal REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE.

Art. 12.15 Norme di tutela per l'edificazione fuori dai centri abitati

1. Nella scelta delle soluzioni tecniche e formali, pur nel rispetto della libertà di espressione del progettista, dovrà essere curato il rapporto con il contesto paesistico in cui si localizza la nuova costruzione.
In particolare i materiali ed i colori di finitura sui prospetti e copertura degli edifici dovranno essere scelti in modo da armonizzarsi con i caratteri tipici del paesaggio e dell'ambiente circostante e preferibilmente fra quelli tradizionalmente in uso nella zona.
Il ricorso a piantumazione di alberi, arbusti e siepi con funzioni di mascheramento ed integrazione ambientale, va previsto obbligatoriamente nel caso di costruzioni di particolare consistenza volumetrica. Sono vietate le costruzioni a copertura piana.

Art. 12.16 Zone di rispetto cimiteriale

1. I perimetri delle fasce di rispetto ai cimiteri, prescritte dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni, o derivanti da decreti Prefettizi, sono individuati nelle cartografie di PRG.
All'interno di tali zone sono ammessi nuovi interventi unicamente solo se funzionali alla struttura cimiteriale, nonché interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia., su edifici esistenti è altresì ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti nella percentuale massima del 10% e la modifica della destinazione d'uso di cui ai punti A11 ed A12 dell'art. 2, nell'ambito delle funzioni di cui al comma successivo.

2. All'interno delle zone di cui al comma 1 sono ammesse le seguenti funzioni di tipo urbano:

  • - A1-9/C6 solo se già destinate a residenza;
  • - E7 anche nuova costruzione funzionali alle strutture cimiteriali;

Sono inoltre ammesse le funzioni di tipo indeficicato G4 e le funzioni agricole come da norme di zona ivi ricadenti.

3. Ai sensi della L. 1 agosto 2002 n. 166 per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
Sono altresì ammessi interventi di riqualificazione del paesaggio e riduzione dell'impatto ambientale della struttura cimiteriale.

Art. 12.17 Distanze di rispetto dagli elettrodotti e disposizioni riguardanti la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

1. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale vigente in materia, le tavole di zonizzazione del PRG individuano, con apposite grafie, gli elettrodotti esistenti con tensione uguale o superiore a 15 kV.

2. Le "fasce di rispetto" costituiscono l'effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Il valore dell'induzione magnetica all'interno delle fasce di rispetto non deve superare l'obiettivo di qualità definito dalla disciplina vigente in materia.

3. Il calcolo delle "fasce di rispetto" dovrà essere eseguito ai sensi della normativa vigente.

4. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi edilizi o cambi di destinazione d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili.

5. Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione. Al fine di valutare la fattibilità dell'intervento l'amministrazione comunale procederà a richiedere al proprietario/gestore dell'impianto di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione per il perseguimento dell'obiettivo di qualità.

6. Per ogni richiesta di Permesso di costruire o S.C.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela nazionali in materia. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento.

7. Relativamente alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti.

8. La localizzazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale è consentita esclusivamente nei Siti/Aree individuati attraverso apposita scheda in Allegato 1 e distinti in:

  • - Siti esistenti per la telefonia mobile di tipo compatibile;
  • - Aree individuate per l'istallazione di nuovi siti di telefonia mobile.

9. Inoltre, sono "Aree individuate per l'istallazione di nuovi siti di telefonia mobile", anche se non comprese all'interno dell'Allegato 1 le aree al centro delle rispettive tre rotatorie in previsione nell'ambito del progetto della nuova tangenziale di Nonantola, individuate ad ovest della via Di Mezzo (S.P. 14), solo ad avvenuta acquisizione della proprietà dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale.

10. Il Sito n°3 - Torre Piezometrica individuato tra i "Siti esistenti di telefonia mobile di tipo incompatibile", fermo restando quanto stabilito al successivo comma, dovrà perseguire, attraverso scelte progettuali, la minimizzazione dei livelli di campo, valutata in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'adozione delle caratteristiche e nella definizione degli orientamenti del sistema ricetrasmittente.

11. Gli impianti per telefonia mobile esistenti o autorizzati alla data di adozione delle presenti norme in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi devono essere delocalizzati secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telefonia mobile approvato con Del. n. 88 del 25/10/2001.

Art. 12.18 Unità di Paesaggio di rango comunale

1. Con riferimento ai disposti del PTCP comma 3 art. 6, il PRG individua le Unità di Paesaggio ( U.d.P.) di rango comunale (elaborato n. 10). Le U.d.P. costituiscono ambiti territoriali omogenei rispetto ai caratteri ambientali, considerati con una visione ecosistemica e tenendo conto delle dinamiche evolutive attuali e pregresse.
I caratteri distintivi delle U.d.P. e gli specifici indirizzi normativi, sono descritti nella parte prima degli Indirizzi ambientali - Elaborato n. 10.
Alle U.d.P. si è fatto riferimento nella definizione delle scelte d'uso e di assetto del territorio, come anche nella indicazione dei criteri di intervento al fine di assicurare la tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica del territorio.

Art. 12.19 Altri beni ambientali di valore paesaggistico e naturalistico

1. Alle associazioni vegetazionali di valore paesaggistico, maceri, i giardini di pertinenza delle ville ed i prati stabili, le zone umide e le aree di valenza naturalistica censiti dall'Amministrazione comunale ed inseriti nella cartografia di Piano con apposita perimetrazione ed indicazione simbolica si applica, compatibilmente alle disposizioni delle zone di tutela ambientale e paesaggistica in cui ricadono, il regime di salvaguardia previsto nel REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 79 del 29/07/1993.

Art. 12.20 Rispetto dei Depuratori

1. Con riferimento agli impianti di depurazione individuati nelle tavole del P.R.G. è prescritta una fascia di rispetto di 100 mt con vincolo di inedificabilità assoluta, fatto salvo quanto specificato al comma successivo. All'interno delle zone di rispetto dei depuratori si applicano altresì le prescrizioni di cui alla Legge 319/76 ed alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977, come modificate ed integrate dal Dlgs n. 152 del 1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e dal Dlgs n. 258 del 2000.

2. Per i depuratori esistenti si applica la Delibera del CITAI - Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977, che all'allegato 4 stabilisce "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione", fatta salva dal D.Lgs 152/06 (che esplicita che "fino all'emanazione di corrispondenti normative adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"), e dal D.Lgs 4/08.
In base al capitolo 1 dell'allegato 4 della citata Delibera CITAI, "Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta (100 metri) non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostituitivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi".
All'interno della fascia di rispetto sono consentiti soltanto nuovi interventi per impianti e servizi di interesse collettivo (magazzini, archivi, depositi, autorimesse) che non comportino la presenza di persone, se non saltuaria.
Sui fabbricati esistenti sono ammessi soltanto interventi fino alla ristrutturazione edilizia, che non comportino l'incremento della presenza di addetti o di utenti, né di carico urbanistico per gli usi residenziali in essere.

Art. 12.21 Autorizzazione paesaggistica

1. Nelle tavole di PRG sono segnalati gli ambiti di tutela dei corsi d'acqua per i quali è richiesta l'autorizzazione paesaggistica nei limiti ed ai sensi dell'art. 142 del Dlgs. 42/2004 (ex art. 146 D.Lgs. 490/99). Sono altresì soggette a vincolo paesaggistico le zone di cui all'art.12.9*.


* Prescrizione introdotta in forza della lettera della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna prot. 3335 del 13/03/2002, assunta al prot. com.le n. 3963 del 15/3/2002, successivamente divenuta inefficace in applicazione della lettera, cui si rinvia, della Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, con nota MBAC-DR-ERO UFFPROT 0004585 23/03/2010 assunta al prot. com.le in data 24/04/2010 (delibera CC n. 73 del 22.04.2010).

CAPO II° DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 12.22 Definizione e finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per tale finalità sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma sia sul sottosuolo che sulle opere. Essa costituisce un supporto fondamentale per tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:

  • - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
  • - assicurare che la progettazione esecutiva degli interventi edilizi ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.

Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati con riguardo al complesso del territorio comunale insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, e delle reti infrastrutturali principali, come indicato sullo strumento urbanistico generale, in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia. Essi costituiscono inoltre adeguamento ed attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n°46 del 18 marzo 2009.

3. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresentata l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche. La loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.
Gli elaborati della CLE individuano perciò quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:

  • - operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;
  • - interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

Art. 12.23 Elaborati di riferimento

1. Sono elaborati di Quadro Conoscitivo gli studi sulla risposta sismica locale e microzonazione sismica, come di seguito identificati:

  • - Relazione illustrativa e le cartografie di seguito elencate (46 tavole in complesso in scala 1:10.000) corredate da 6 stratigrafie):
  • - Carta delle indagini pregresse e Carta delle nuove indagini; Carta geologico-tecnica; Carta delle isopieze del primo acquifero; Carta della Soggiacienza del primo acquifero; Sezioni geologiche; Carta del tetto delle sabbie e del substrato a comportamento rigido; Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS); Carta delle frequenze naturali dei terreni (F0); Carta delle velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m pc (Vs30).

2. Sono elaborati della cartografia di piano che costituiscono riferimento per l'applicazione delle presenti norme.

  • - Carta dei Fattori di amplificazione F.A. (accelerazione); Carta dei Fattori di amplificazione F.V. (velocità); Carta dei Fattori di amplificazione - F.A.-P.G.A.; Carte dei Fattori di amplificazione di Intensità di Housner nei periodi compresi tra: 0,1-0,3s; 0,1-0,5s; 0,3-0,5s; 0,5-1s; 1,0-2,0s.

Dette tavole oltre all'amplificazione per effetti della stratigrafia, identificano le porzioni di territorio in cui sono possibili conseguenze sulle opere per deformazioni permanenti nel sottosuolo connesse a potenziale liquefazione, cedimenti differenziali, zone di sovrapposizione degli stessi.

3. Costituisce inoltre riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la carta della Analisi della condizione limite per l'emergenza in scala 1:15.000 in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.

Art. 12.24 Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica

1. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione per effetti della stratigrafia (zona 1 e zona 2, MOPS) utilizzando i parametri identificati nelle cartografie elencate al punto 2 del precedente Art. 2, non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione dei piani urbanistici. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.

2. Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione per le condizioni stratigrafiche e di potenziale liquefazione, potenziali cedimenti differenziali, sovrapposizione degli stessi, sono soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti differenziali.
In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2.
Se l'indice di liquefazione IL risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione di sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti e deformazioni. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, nei casi in cui IL maggiore di 2, sono raccomandati interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).
Dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione può essere ritenuto idoneo l'utilizzo del sito se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2.
Nelle porzioni di territorio corrispondenti alle aree soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione di cedimenti e densificazione, rappresentati sempre sulla serie delle carte di Microzonazione Sismica elencate all'Art. 2.2, ogni trasformazione urbanistico-edilizia deve essere accompagnata da una preventiva valutazione dei potenziali cedimenti (sia in condizioni statiche che dinamiche), effettuata con riferimento alle tipologie edilizie più gravose previste nell'area, per la conseguente valutazione delle idonee tipologie di fondazione adottabili .

3. Fattori di Amplificazione Stratigrafica.
Le Carte di Microzonazione Sismica di III livello: Art. 2.2, rappresentano la stima dei fattori di amplificazione del moto sismico, in termini di Intensità di Housner (IS), nei periodi compresi tra: 0,1-0,3s; 0,1-0,5s; 0,3-0,5s; 0,5-1s; 1,0-2,0s. Detta suddivisione di intervalli è funzione del periodo fondamentale di vibrazione dei fabbricati schematizzabile come di seguito indicato:

  • - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,1 - 0,3 sec, ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie prevalenti nel settore "civile" realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva, aventi max 3 ÷ 4 piani 2
  • - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,3 - 0,5 sec, ricadono in questo intervallo la più comuni strutture a telaio in CA aventi max 4 ÷ 6 piani, e per estensione anche le strutture tipiche del settore produttivo-manifatturiero commerciale/industriale aventi altezza sottotrave inferiore a sette metri.
  • - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,5 -1,0 sec, ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie a torre tipicamente realizzate a telaio in cls aventi oltre i 5 ÷ 7 piani, e per estensione magazzini verticali e manufatti alti e stretti quali silos, torri dell'acquedotto, ecc.

Con riferimento alla matrice sopra esposta ed al fine di contenere gli effetti del sisma, degli strumenti operativi ed attuativi o comunque denominati, devono prevedere che gli interventi edificatori determinino l'interferenza minore tra fattori di amplificazione e periodo di vibrazione principale delle opere.
Per interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1.0 sec. e per le classi di terreno che non consentono l'utilizzo del metodo semplificato (Categorie S1-S2, DM 14/01/2008), sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.

4. In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi comunque denominati, devono prevedere che gli interventi edilizi realizzano la minore interferenza tra periodo principale di vibrazione del terreno e periodi principali di vibrazione delle strutture. Considerando che le indagini effettuate indicano generalmente frequenze fondamentali di terreni F0 comprese tra 0.6 e 1.1 Hz, particolare attenzione dovrà essere posta in caso di progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0.9 e 1.7 s.
Nelle verifiche per potenziale liquefazione e quando siano previste profondità di scavo che richiedono le verifiche di stabilità dei fronti di sbancamento, sono da utilizzare valori di FA.PGA non inferiori a quelli visualizzati nella carta dei fattori di amplificazione della PGA.

2 Si fa riferimento al metodo di Analisi lineare e statica previsto dalle vigenti NTC punto 7.3.3.2.

Art. 12.25 Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza

1. Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti operativi (POC), attuativi (PUA) e RUE, devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.

2. Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che :

  • - gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici, sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso ;
  • - sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.

3. Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione H>L o, per le aree, H>d. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d). 3

3 Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Roma, giugno 2012. Commissione tecnica per la micro zonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28