Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 15 Aree di protezione puntuali - Beni ed intorni di specifico interesse storico-architettonico - C4

1. Sono aree costituite dagli ambiti C.4.1. di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A0. Tali aree costituiscono rispetto ambientale del paesaggio circostante edifici o nuclei edificati di notevole importanza storico-architettonica, quando le zone circostanti e gli elementi architettonici risultino strettamente integrati e interdipendenti.

2. Entro l'ambito delle zone sopra indicate è fatto divieto di eseguire ogni opera che costituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi, quali nuove edificazioni, nuove recinzioni, strutture temporanee, tettoie o simili, nuova viabilità, movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle colture agricole esistenti, deposito di materiali. Si possono prevedere modifiche allo stato dei luoghi solo al fine di meglio valorizzare gli edifici esistenti e le loro pertinenze, ma è comunque vietato modificare la destinazione produttiva dei suoli agricoli oltre la normale rotazione agronomica.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, qualora si renda necessario eseguire interventi di modifica delle aree esterne e/o per una costruzione già esistente e compresa nell'area di rispetto paesaggistico-ambientale è obbligatorio verificare la compatibilità delle opere con la tutela dello stato esteriore dei luoghi, ai sensi della procedura autorizzativa dell'art. 151 della D.lgs. n.490/99, e comunque il progetto di intervento deve precisare:

  • - le aree di pertinenza afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse, indicandone gli elementi funzionali da mantenere e valorizzare;
  • - lo stato dei luoghi nel suo complesso da valorizzare;
  • - gli elementi architettonici da mantenere.