Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 17 Aree di protezione puntuali - Architetture rurali di rilevante interesse - C4

1. Sono gli edifici e complessi rurali costituite dagli ambiti C.4.3.di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A2 ed evidenziati nelle tavole 29 e 31 allegate alla presente disciplina

2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, per tali complessi sono ammessi interventi che non rechino pregiudizio all'esteriore aspetto degli edifici ed allo stato dei luoghi. Tali interventi esterni sono limitati a quanto consentito alle lettere a), b), c) dell'art. 79 comma 2 L.R. n. 1/2005.

3. Per i complessi edilizi compresi nell'elenco nell'elenco A2, allegato alla presente disciplina, il Parco Regionale della Maremma, in fase di redazione del Regolamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/1994, individuerà la normativa d'intervento, anche verificando le indicazioni riportate nello stesso elenco.

4. La tabella A 2 individua puntualmente i complessi edilizi per i quali è ammessa la complessiva riqualificazione tramite preventiva approvazione di piano di recupero.