Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 19 Aree di tutela del paesaggio agrario - D1

1. Comprende tutta la fascia degli appoderamenti pedecollinari di Alberese, le terre di bonifica di Spergolaia, le aree agricole ai lati del Fiume Ombrone e la zona appoderata del Collecchio fino a Loc. Valentina di Talamone, tutte ricadenti in area Parco.

L'area, pianeggiante, con quote che giungono fino a circa 30 m sul livello del mare, è occupata da terreni alluvionali con diverse granulometrie, che vanno dai limi e argille in prossimità del corso del Fiume Ombrone alle ghiaie e sabbie allontanandosi verso sud. In quest'area sono concentrate molte opere di captazione delle acque sotterranee che incidono su una serie di acquiferi impostati sui terreni alluvionali a diverse profondità.

Nella sua parte settentrionale l'area è interessata dal cuneo salino evidenziato dalle indagini risalenti al 1995.

Gli obiettivi di conservazione sono rivolti principalmente agli attuali assetti fondiari, salvaguardando una maglia insediativa che si presenta piuttosto uniforme anche nella grande proprietà. Trattandosi di zone in cui le limitazioni a carico dei suoli sono relativamente modeste, non si pongono misure di salvaguardia circa l'uso del suolo. Nel sistema della Rete Ecologica rappresentano ZONE CUSCINETTO - BUFFER ZONES che coincidono con le zone-fasce limitrofe alle aree centrali con funzione protettiva nei confronti di quest'ultime o di particolari situazioni morfologiche e di interesse paesaggistico.

2. In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano.

E' consentito il recupero a fini agrituristici di fabbricati non vincolati da atto d'obbligo, riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L. R. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola.

Non è ammessa alcuna riduzione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario della zona. È vietata l'apertura di nuove strade carrabili. E' vietata la realizzazione di insediamenti industriali ed artigianali.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Tutte le pratiche agricole e zootecniche, compresa la trasformazione produttiva degli ordinamenti colturali purché autorizzata nell'ambito di un piano aziendale di trasformazione agro-ambientale o nell'ambito di un progetto in cui sia chiaramente dimostrata l'assenza di limitazioni agro-pedologiche per la modifica degli assetti produttivi. Il piano o il progetto dovrà evidenziare comunque la sostenibilità dell'intervento in rapporto alle risorse disponibili, nonché la sua validità in termini economici mediante un'analisi costi-benefici. Dovrà inoltre essere chiaramente dimostrato il perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Piano del Parco.
  • -La regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione. Attivazione, a seguito di verifiche delle portate, di risorse alternative quali la derivazione delle acque dal Fiume Ombrone.
  • -La realizzazione di una campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all'inquinamento, al bilancio idrogeologico. Previsione di un programma di monitoraggio per il costante controllo sull'evoluzione dei fenomeni predetti.
  • - La realizzazione di strutture destinate alla ricerca scientifica, alla didattica ambientale e alla sperimentazione in campo biologico, botanico, agronomico e forestale; per dette strutture può essere considerata la diretta complementarietà con l'attività agricola. Tali interventi possono essere di iniziativa pubblica e di iniziativa privata: nel secondo caso devono obbligatoriamente, oltre a dimostrare la complementarietà con l'attività agricola tramite PMAA, prevedere la preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Ente Parco dalla quale si evincano modalità e tempi di realizzazione e gestione, la compatibilità ambientale ed il corretto inserimento nel contesto paesaggistico, le modalità e le garanzie di eventuale ripristino dei luoghi, oltre alla congruità con il perseguimento dei fini istituzionali del parco medesimo.

Ad integrazione di dette strutture, possono essere realizzati manufatti a destinazione commerciale per realizzare punti ristoro per i visitatori della struttura medesima; tali manufatti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

* è ammessa la realizzazione di un solo manufatto edilizio per ogni ipotetica struttura oggetto del presente comma

* il manufatto deve essere dimensionato in rapporto alle dimensioni della struttura complessiva e comunque non superiore a 150 metri quadrati lordi, con l'esclusione delle superfici che non contribuiscono alla determinazione della volumetria del manufatto stesso

* l'altezza massima del manufatto deve essere omogeneizzata all'altezza del fabbricati facenti parte della complessiva struttura e comunque non sperare l'altezza di 3 metri in gronda

* deve essere garantito il vincolo obbligatorio di rimozione del manufatto a destinazione commerciale in caso di smantellamento della complessiva struttura o in caso della riconversione della medesima per le finalità aziendali.

  • - E' consentita la realizzazione di impianti eolici, esclusivamente all'interno di una fascia di profondità di 100 metri a partire dal limite esterno della strada provinciale n°59 di Alberese, a servizio delle aziende agricole presenti nella fascia medesima. Detta realizzazione è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

=> l'altezza di ogni elemento non potrà avere altezza superiore a 15 metri;

=> è ammessa la posa in opera, all'interno dell'azienda agricola, di non oltre due elementi per una produzione complessiva non superiore a 20 Kw;

=> i pali di sostegno delle eliche devono avere colorazione tale da limitare l'impatto visivo. Il colore dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico del Parco;

=> dovrà essere presentato, dal legale rappresentante dell'azienda agricola, impegno scritto alla rimozione degli elementi entro sei mesi dalla loro dismissione relativamente la produzione di energia elettrica. Gli stessi elementi dovranno essere smaltiti in conformità con le norme vigenti in materia.