Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 20 Aree agricole del Collecchio - D.2.5.

1. Sono tutte le zone agricole non ricomprese negli ambiti di cui agli artt. precedenti, ricadenti interamente nell'area del Parco Regionale della Maremma cos&igrave come definita all'art. 1 della presente disciplina. Tali zone sono individuate ad esclusiva funzione agricola ai sensi della L.R. n. 1/2005 e dell'art. 26 delle NTA del PTCP del Provincia di Grosseto. Nel sistema della Rete Ecologica rappresentano l'APPARATO PRODUTTIVO ED ABITATIVO DIFFUSO coincidente con i paesaggi agro-pastorali di collina e che costituiscono il tessuto ambientale meno rilevante, ma storicamente e visivamente di grande rilievo.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

D.2.5. Aree agricole del Collecchio

Sono aree che comprendono terreni di varia natura: da quelli alluvionali alle arenarie tipo Macigno e al materiale detritico derivante dall'alterazione dei piccoli rilievi presenti sul lato est. La pendenza, lieve ma costante verso ovest, e la scarsa protezione che il suolo riceve dalla vegetazione portano a frequenti fenomeni di smottamento ed erosione del suolo. Può essere necessario un miglioramento delle caratteristiche della regimazione delle acque. Queste aree sono caratterizzate dall'insediamento della Fattoria del Collecchio che fa parte della storica Azienda Vivarelli Colonna, caratterizzata principalmente da vigneti - comprensorio DOC Morellino di Scansano- con tratti di oliveti. Sono presenti anche due siti di ex-cave di piccole dimensioni in parte interessati da forme di naturalizzazione spontanea.

2. In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, salvo che non siano finalizzate ad interventi di recupero ambientale delle ex-aree estrattive, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano.

È vietata l'apertura di nuove strade carrabili.

E' fatto divieto di realizzare nuove abitazioni agricole su fondi aventi ampiezza inferiore ad ettari 12.00 se accorpati, ad ettari 25.00 se ripartiti in più corpi, anche se mediante una dettagliata pianificazione aziendale viene evidenziato il raggiungimento del fabbisogno lavorativo minimo previsto dalla L. R. 1/2005 e suo regolamento di attuazione.

E' consentito il recupero a fini agrituristici di fabbricati riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L. R. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, e per i quali siano decaduti gli atti d'obbligo stipulati.

Per gli annessi pertinenziali ad edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola è consentito il cambiamento di destinazione d'uso per la realizzazione di un'unica unità immobiliare. Solo per tali annessi è consentito una tantum l'incremento volumetrico fino ad un massimo di 180 mc. Nel rispetto della destinazione residenziale, è consentito anche l'utilizzo della volumetria esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 7 comma 10 delle presenti norme.

Non è ammessa alcuna riduzione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Tutte le pratiche agricole e zootecniche, compresa la trasformazione produttiva degli ordinamenti colturali purché autorizzata nell'ambito di un piano aziendale di trasformazione agro-ambientale o nell'ambito di un progetto in cui sia chiaramente dimostrata l'assenza di limitazioni agro-pedologiche per la modifica degli assetti produttivi. Il piano o il progetto dovrà evidenziare comunque la sostenibilità dell'intervento in rapporto alle risorse disponibili, nonché la sua validità in termini economici mediante un'analisi costi-benefici. Dovrà inoltre essere chiaramente dimostrato il perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Piano del Parco.
  • -La regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione.
  • - Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente comma, per quanto attiene la disciplina delle attività agricole valgono le disposizioni di cui alla Legge Regionale 1/2005 e suo regolamento di attuazione, nonché le disposizioni di cui alle norme e schede tecniche del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con D.C.P. n. 30 del 07.04.1999;