Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 26 Viabilità secondaria

1. Sono tutte le altre strade, incluse le vicinali e le interpoderali sterrate.

2. Per le strade secondarie è fatto divieto di modificare il tracciato esistente nonché l'ampliamento della carreggiata esistente fatta eccezione per parziali modifiche di tracciato che si ritenessero necessarie al fine del recupero e della valorizzazione degli edifici e delle loro pertinenze salvo il mantenimento del vecchio tracciato in quanto testimonianza storica. Allo stesso dovranno essere salvaguardate le formazioni arboree e/o arbustive esistenti lungo i tracciati stradali in quanto elementi che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio e a connotare i caratteri distintivi tipici del Parco stesso. I progetti necessari a tale scopo saranno sottoposti al parere dell'Ente Parco.

3. Sono fatti salvi gli interventi riguardanti la manutenzione delle superfici esistenti dei drenaggi e della stabilità delle banchine, nonché piccole modifiche per motivi di sicurezza e stabilità. Per tali strade la circolazione motorizzata è regolamentata da apposito regolamento d'uso.