Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 27bis Vigilanza

1. L'Ente Parco Regionale della Maremma provvede con proprio personale all'espletamento delle operazioni di controllo sul territorio, al rispetto degli obblighi e dei divieti, cos&igrave come individuati dalla legge istitutiva dell'Ente Parco medesimo, dal presente piano, dai piani di gestione e dal regolamento come individuati dalla legge 394/91 e successive modifiche.

2. Le funzioni e l'inquadramento giuridico dei guardiaparco sono normati dalla legge 07 marzo 1986 n°65 e successive modifiche - legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale -, dalla legge regionale 16 marzo 1994 n°24 e successive modifiche - legge istitutiva Ente Parco Regionale della Maremma -, dalla legge regionale 11 agosto 1997 n°65 - legge istitutiva dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane -, nonché dalla legge regionale 03 aprile 2006 n°12 - norme in materia di polizia locale -.

3. Le competenze in materia di polizia giudiziaria dei guardiaparco sono normate dall'articolo 57 del Codice di Procedura Penale.

4. Le competenze di ausiliari di pubblica sicurezza vengono riconosciute ai guardiaparco in base al rilascio di Decreto Prefettizio.