Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 7 Norme generali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio dell'Ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1 comma 3 lettera A definito Parco Naturale della Maremma, fatte salve le eventuali norme più restrittive, previste dalla disciplina specifica di ogni singola area o dai regolamenti d'uso o dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Sono vietati i movimenti di terra che comportino qualsiasi trasformazione sostanziale degli assetti morfologici esistenti, salvo quanto previsto dai regolamenti d'uso e fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza in relazione al rischio idraulico.

3. La raccolta di fiori, funghi, altri prodotti del sottobosco e fauna minore è regolamentata dalla L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e successive integrazioni e dagli specifici regolamenti. "Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatica", dalla LR 16/99 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e dalla LR 50/95 modif. con LR 10/2001 "Norme per la raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e dai regolamenti d'uso. Nell'area parco la raccolta di fiori, funghi, altri prodotti del sottobosco e fauna minore dovrà, comunque, essere regolamentata da uno specifico disciplinare d'uso quale strumento attuativo del Piano del Parco; fino alla approvazione di detto disciplinare d'uso da parte dell'Ente Parco non è consentita alcun tipo di raccolta.

3 bis. E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque interne; eventuali deroghe per lo svolgimento della pesca nelle acque interne saranno disciplinate da specifico regolamento. Le operazioni di controllo della fauna vengono svolte dal personale di vigilanza dell'Ente Parco previo adeguata programmazione, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente. Per le operazioni di controllo della fauna possono essere autorizzati anche soggetti esterni preventivamente formati dall'Ente Parco, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco medesimo.

3 ter. E' vietato l'ingresso di cani ad eccezione di quelli appartenenti ai proprietari e conduttori di aziende agricole. Detti animali dovranno essere custoditi all'interno del resede del centro aziendale.

4. L'uso di antiparassitari, concimi chimici, diserbanti, fungicidi e insetticidi in agricoltura e nelle aree boscate è disciplinato da specifici regolamenti d'uso e dalla normativa statale e/o regionale vigente in materia.

5. Non è ammessa la realizzazione di nuovi vivai o di attività intensive comunque riconducibili al vivaismo. Ad esclusione della zona soggetta a coltivazione-produzione di piante ornamentali esistente (Azienda Agricola dell'Uccellina ubicata in loc. Podere Monte Santo), è vietata l'introduzione di specie vegetali e animali diverse da quelle locali così come saranno dettagliatamente individuate nei piani di gestione e/o nelle discipline d'uso. E' ammessa la realizzazione di piantonai in pieno campo caratterizzati da specie vegetali autoctone a condizione che il soggetto richiedente sottoscriva convenzione obbligatoria con l'Ente Parco relativa alla espressa rinuncia della rifusione dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

5 bis. Fermo restando quanto puntualmente previsto nelle norme di zona e nei piani di gestione, sono valide le prescrizioni della legge regionale 21 marzo 2000 n°39 - legge forestale della Toscana - e relativo regolamento di attuazione. L'Ente Parco Regionale della Maremma applica inoltre la normativa regionale in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, attuando il piano operativo annuale previsto dalla Regione Toscana medesima.

6. E' vietato il taglio degli alberi monumentali e delle specie vegetali così individuati e classificati dall'Ente Parco in apposito studio, ai sensi della L.R. 13 agosto 1998 n.60, da redigere tramite apposito piano di gestione di cui all'art. 6.

7. Nell'area del Parco Regionale della Maremma, così come definita all'art. 1 comma 3 lettera A della presente disciplina, la realizzazione di qualsiasi intervento, impianto ed opera edilizia soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, è subordinata al rilascio di preventivo nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 16 marzo 1994 n. 24. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394.

7 bis. Per l'individuazione delle superfici minime fondiarie (superfici minime per la realizzazione di nuove costruzioni rurali) valgono gli indici di seguito riportati:

  • a. 0.8 Ha per colture ortive specializzate, riconducibili a 0.6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra
  • b. 3.0 Ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • c. 4.0 Ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo
  • d. 6.0 Ha per colture seminative, seminativo erborato, prato irriguo
  • e. 30.0 Ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e arboricoltura da legno, bosco ceduo e pascolo cespugliato.

In tutti i casi, per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

Il piano di gestione agronomico zootecnico potrà individuare diverse superfici minime rispetto a quelle sopra generalizzate, incrementando le stesse superfici minime sopra generalizzate, in rapporto ad una puntuale differenziazione dei singoli ambiti del Parco (appoderamento ex Ente Maremma, appoderamento ex ONC, etc.)

7 ter. Per l'individuazione dei rapporti massimi tra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili, fermo restando quanto precisato ai successivi commi 8 e 9, e superfici fondiarie, valgono i riferimenti sotto riportati:

  • a. 800 mc/Ha di volumetria massima per colture ortive specializzate
  • b. 300 mc/Ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata
  • c. 250 mc/Ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo
  • d. 175 mc/Ha per colture seminative, seminativo erborato, prato irriguo
  • e. 10 mc/Ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e arboricoltura da legno, bosco ceduo e pascolo cespugliato.

7 quater. L'intero territorio dell'Ente Parco Regionale della Maremma è individuato quale zona a esclusiva funzione agricola ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 1/2005.

7 quinquies. Fermo restando quanto precisato ai successivi commi del presente articolo, devono essere rispettate le seguenti dimensioni massime per la realizzazione di annessi e abitazioni rurali:

  • a. annessi agricoli ad uso generale: superficie max 500 mq e altezza in gronda 4.00 mt
  • b. annessi agricoli ad uso zootecnico (stalle): superficie max 1000 mq e altezza in gronda 3.50 mt
  • c. annessi agricoli ad uso zootecnico (fienili): superficie max 1000 mq e altezza in gronda 5.50 mt
  • d. annessi per trasformazione e conservazione prodotti: superficie da dimostrare con il PMAA
  • e. abitazioni rurali (realizzabili solo tramite recupero edilizio): sup. max lorda 150 mq.

Tali parametri potranno essere derogati, da parte dell'Ente Parco, di fronte a specifiche e dimostrate necessità dell'azienda agricola da dettagliare nei PMAA .

8. Nelle aziende agricole, salvo quanto previsto dalla presente disciplina ai successivi articoli, è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole ai sensi delle presenti norme tecniche di attuazione, fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti., La realizzazione dell'annesso agricolo medesimo risulta subordinata alla presentazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 42 della L.R. n.1/2005, obbligatoriamente presentato dall'Imprenditore Agricolo professionale (IAP), che ha durata decennale e non può essere comunque modificato prima di due anni dalla sua approvazione. Gli impegni assunti nel PMAA e la loro durata deve essere stabilita in apposito atto d'obbligo unilaterale, depositato obbligatoriamente presso l'Ente Parco entro sessanta (60) giorni dalla formale approvazione dello stesso PMAA; la mancanza di deposito entro il termine stabilito dell'atto d'obbligo unilaterale determina la perdita di validità ed efficacia del PMAA medesimo. Nelle aziende agricole è inoltre consentita la realizzazione di nuove abitazioni agricole prioritariamente tramite recupero del patrimonio edilizio esistente. Le abitazioni agricole possono essere realizzate tramite nuove volumetrie esclusivamente nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

  • - interventi ammissibili nella sola zona omogenea D;
  • - richiesta presentabile solo da figli che lavorano nell'azienda agricola svolgendo in essa la propria prevalente attività lavorativa;
  • - dimostrazione oggettiva della mancanza di volumetrie da recuperare non strettamente funzionali e necessarie alla attività agricola svolta nell'azienda medesima;
  • - obbligo di utilizzare, in ogni modo, prioritariamente le volumetrie già destinate alla attività agrituristica;
  • - fermo restando quanto sopra relazionato, la realizzazione di una ulteriore unità abitativa tramite nuova volumetria deve essere giustificata dal fabbisogno aziendale di mano d'opera di almeno 1.728 ore/anno (1 ULU unità lavorativa uomo).

Il PMAA vincola l'azienda all'attuazione degli interventi ivi previsti, che devono essere conformi alle disposizioni vigenti per la zona del Parco all'interno della quale ricadono così come definita nel Titoli II della presente disciplina. I nuovi edifici rurali sono soggetti al vincolo permanente della "destinazione d'uso agricola" per cui sono stati costruiti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali (annessi e abitazioni) per aziende agricole derivanti da frazionamenti di aziende agricole esistenti. Tale divieto non si applica:

- ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dalla applicazione di normative comunitarie o nazionali;

- ai trasferimenti che hanno origine da procedure espropriative, successioni ereditarie

cessazione di attività per raggiunti limiti di età dello IAP.- I nuovi edifici rurali, edificati nel rispetto di quanto precedentemente normato, devono obbligatoriamente essere realizzati in modo tale da conseguire aggregazioni armoniche e razionali con i fabbricati esistenti. Devono inoltre essere adottati tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche ed alle tradizioni costruttive dell'intorno e, complessivamente, dell'intera area protetta.

La ricostruzione dei volumi demoliti può essere pari al 100% di quanto demolito sino ad un massimo di 500 mc., per i successivi metri cubi ricompresi tra 500 e 1.000 può essere ricostruito il 30% della volumetria demolita, e per i successivi metri cubi esuberanti i 1.000 può essere ricostruito il 15% della volumetria demolita, nel caso di volumetrie rurali eccedenti rispetto ai parametri individuati al precedente comma 7 ter del presente articolo.

9. Nelle aziende agricole, salvo quanto previsto dalla presente disciplina ai successivi articoli, è consentito, ai sensi della L.R. n.1/2005, come definito nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale e nella relazione agrituristica, il recupero a fini agrituristici di fabbricati esistenti riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L.R. n. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola. Sono inoltre consentiti, sempre a fini agrituristici e/o per adeguamento igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi rurali esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione di superfetazioni e annessi solo se viene dimostrata la loro non utilizzazione per obsolescenza a scopi produttivi agricoli e l'impegno per dieci anni alla non ricostruzione dei medesimi volumi obsoleti per finalità produttive.

9 bis. Il piano del parco, relativamente gli interventi da effettuare nel territorio di propria competenza e fermo restando quanto precisato al precedente comma 8 del presente articolo, determina i seguenti criteri generali:

- mantenimento delle caratteristiche del centro aziendale in caso di realizzazione di nuove volumetrie funzionali alla conduzione del fondo agricolo;

- attenzione alla morfologia ed ai caratteri architettonici rurali, con particolare attenzione ai materiali ed alle sistemazioni pertinenziali;

- mantenimento del sistema della viabilità esistente;

- mantenimento del sistema vegetazionale esistente;

- obbligatorietà del mantenimento della destinazione d'uso rurale dei manufatti edilizi, non consentendo pertanto alcuna forma di deruralizzazione dei manufatti medesimi..

9 ter. Relativamente la possibilità di realizzare piscine e altre strutture di tipo pertinenziale, si rimanda alla preventiva redazione di un piano di settore di cui al precedente articolo 6, il quale, puntualmente, determinerà gli ambiti dell'area protetta all'interno della zona D - aree di promozione - nei quali poter realizzare le piscine medesime, fermo restando l'applicazione del concetto di pertinenzialità rispetto alla attività turistico/ricettiva, oltre alla tipologia obbligatoriamente assimilabile alla piscina naturale o biopiscina.

9 quater. La realizzazione di nuovi impianti destinati alla telecomunicazione, al trasporto energetico, etc., deve obbligatoriamente essere completamente interrata. Il Regolamento del Parco provvederà a specificare norme in merito alla limitazione delle varie tipologie e forme di inquinamento (acustico, luminoso, elettromagnetico, etc.).

10. Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola al momento dell'adozione delle presenti norme, sono ammessi esclusivamente interventi per la realizzazione di una unità abitativa o di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui agli artt. 54 e 55 della L.R. 42/2000 composte da non più di quattro camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a otto posti letto, ubicate in non più di due unità ammobiliate in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e , limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Restano fermi i caratteri architettonici e decorativi dell'esteriore aspetto dell'edificio e delle sistemazioni esterne. Non è ammissibile, per la categoria di manufatti di cui al presente comma, aumentare il numero delle unità immobiliari esistenti.

10 bis. Ai soli fini di salvaguardia ed in attesa di specifico piano di settore di cui al precedente articolo 6 che normi in merito all'argomento trattato, è vietata la realizzazione di attività integrative all'agricoltura. Sono fatte salve quelle attività integrative all'agricoltura esistenti all'adozione delle presenti norme tecniche di attuazione e provviste delle necessarie autorizzazioni legittimanti allo svolgimento della attività medesima.

10 ter. Per i manufatti edilizi, identificati nella tabella A 2 con i numeri 23a (podere Francesco), 24a (podere Maria Enrica), 25a (podere Enrico) e 26a (podere Riccardo), stante la effettiva consistenza della superficie agricola e forestale di proprietà della famiglia Vivarelli Colonna localizzata in una vasta area centrale del territorio dell'area protetta insistente interamente nel Comune di Magliano in Toscana, deve essere oggettivamente determinata la loro connessione con l'attività agricola. Deve essere pertanto presentato dalla proprietà un programma di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) per definire la consistenza e caratterizzazione della azienda agricola (o delle eventuali aziende agricole), oltre a definire i manufatti edilizi connessi e necessari alla conduzione della azienda ( o aziende) medesima. Gli edifici sopra elencati oggettivamente non connessi alla attività agricola possono svolgere l'attività prevista dal comma 10 del presente articolo, con possibilità di realizzare un massimo di 16 posti letto per singolo manufatto edilizio. Contestualmente alla approvazione del PMAA e preventivamente allo svolgimento dell'attività di cui al comma 10 del presente articolo, deve essere sottoscritta tra la proprietà e l'Ente Parco Regionale della Maremma apposita convenzione relativa alla possibilità di realizzare itinerari di visita regolamentati dal Parco, oltre alla opportunità di realizzare una pista ciclabile di collegamento tra la loc. Stazione di Alberese e la strada interna al Parco parallela alla SS 1 Aurelia.

11. Per gli edifici esistenti non facenti parte degli elenchi A1 e A2 e realizzati con materiali precari e fatiscenti, previa dimostrazione della loro legittimità, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, senza alcun incremento volumetrico e con l'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso agricola, anche con localizzazione diversa rispetto a quella originaria, entro l'ambito del centro aziendale; devono, in ogni modo, essere rispettate le percentualizzazioni di recupero previste dal precedente comma 8 del presente articolo.. L'intervento di sostituzione edilizia proposto deve risultare migliorativo sia sotto l'aspetto della funzionalità e dell'utilizzo del territorio ad uso agricolo, sia sotto l'aspetto dell'inserimento ambientale e paesaggistico. In fase di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco verranno concordate la tipologia, i materiali e le finiture per gli interventi.

12. Per gli edifici esistenti non inseriti negli elenchi A1 e A2 allegati alla presente disciplina, e di cui alla Tabella 13 "Patrimonio edilizio nell'area parco" allegata alla Relazione della FASE 2A del Piano del Parco, sono ammessi interventi di conservazione degli assetti edilizi, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto riguarda l'esteriore aspetto degli stessi, in particolare sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79 comma 2 L.R. 1/2005 punti a), b), c) e d), per quest'ultimo esclusi i punti 1) e 3), fermi restando i caratteri architettonici decorativi dell'esteriore aspetto dell'edificio e delle sistemazioni esterne.

13. Nell'area-nucleo della Fattoria di San Mamiliano sono consentiti, solamente tramite specifici Piani di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree di pertinenza, e demolizione di superfetazioni realizzate in materiali non omogenei rispetto a quelli del fabbricato principale e successiva loro ricostruzione nel limite di cui al precedente comma 8, ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi, per finalità connesse a servizi di interesse turistico e ricettivo per un totale non superiore a 100 posti letto. Lo stesso Piano di Recupero dovrà inoltre prevedere come forma perequativa, un accordo sottoscritto tra Ente Parco e soggetto proprietario, finalizzato a realizzare specifici interventi, a carico del privato, funzionali agli obiettivi strategici del Parco della Maremma in merito alla conservazione della natura ed all'incentivazione del turismo sostenibile. Le modalità di definizione delle forme perequative saranno precisate da apposito regolamento preventivamente approvato dall'Ente Parco Regionale della Maremma, che dovrà contenere i seguenti punti:

- centro per mostre, convegni ed esposizioni

- strutture connesse alla eventuale porta di accesso al Parco collegata con la frazione di Principina a Mare

- ricettività turistica (ristorante, bar, struttura convegni, concerti, etc.)

- parcheggio.

13 bis. Nell'area-nucleo della Fattoria di Collecchio (Area Parco) sono consentiti, solamente tramite specifici Piani di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree di pertinenza, e demolizione di superfetazioni e successiva ricostruzione nel limite di cui al precedente comma 8, ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi, per finalità connesse a servizi di interesse turistico e ricettivo per un totale non superiore a 100 posti letto. Lo stesso Piano di Recupero dovrà inoltre prevedere come forma perequativa, un accordo sottoscritto tra Ente Parco e soggetto proprietario, finalizzato a realizzare specifici interventi, a carico del privato, funzionali agli obiettivi strategici del Parco della Maremma in merito alla conservazione della natura ed all'incentivazione del turismo sostenibile. Le modalità di definizione delle forme perequative saranno precisate da apposito regolamento preventivamente approvato dall'Ente Parco Regionale della Maremma, che dovrà contenere i seguenti punti inerenti alla realizzazione della porta del Parco di Collecchio:

- centro per la gestione e valorizzazione dei beni storico/architettonici ed archeologici e dei beni antropologico/culturali

- mostra permanente dei beni storico/architettonici ed archeologici e per i beni antropologici

- ricettività turistica (ristorante, bar, struttura convegni, concerti, etc.)

- parcheggio terrazzato con olivi.

13 ter. Il Piano di Recupero, esteso all'intera area storico-ambientale, deve prevedere di:

  • - salvaguardare l'interfaccia tra struttura insediativa e paesaggio circostante;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche del patrimonio residenziale esistente;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, dei complessi edilizi e degli spazi aperti esistenti, incoraggiandone il loro recupero e riutilizzo soprattutto ove abbiano subito trasformazioni contrastanti con l'architettura e l'ambiente tipici della zona;
  • -prevedere interventi di restauro e risanamento conservativo dei beni di interesse storico architettonico, anche di carattere minore, e interventi di conservazione degli elementi di arredo lapideo e vegetale, delle pavimentazioni esistenti e degli elementi costituenti il tessuto agricolo e forestale;
  • - dare indicazione delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture e degli elementi di sistemazione degli spazi aperti, anche di tipo agricolo, delle recinzioni, ecc. ritenute più consone ad un corretto recupero del tessuto esistente:
  • - dare disposizioni relative a:
  • - gli assetti di massima degli edifici;
  • - gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubblico;
  • - gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
  • - gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione;
  • - le unità minime di intervento;
  • - i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
  • - le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni tipo;
  • - gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere l'ente pubblico interessato:

Tali Piani di recupero sono soggetti a "Valutazione Integrata " ai sensi dell' Art. 11 della L.R. n.1/2005. In attesa della redazione di tali Piani di Recupero sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 79 comma 2 L.R. 1/2005 punti a), b), c).

14. E' vietata, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, la realizzazione di recinzioni di fondi agricoli, prati-pascoli e superfici boscate con reti metalliche, fili spinato, palificazioni metalliche o prefabbricate. Quando le recinzioni riguardino aree di stretta pertinenza di edifici esistenti potranno essere realizzate con materiali e caratteristiche tipologiche tipiche dei luoghi definiti o da definirsi negli specifici strumenti di settore e regolamenti d'uso.

14 bis. Non è ammessa la realizzazione di strutture precarie e di strutture temporanee. Strutture prefabbricate potranno essere ammesse per la realizzazione di manufatti permanenti fermo restando la necessità di garantire un risultato qualitativamente adeguato al pregevole contesto ambientale, determinabile in sede di procedura di rilascio della autorizzazione ambientale.

14 ter. Non è ammessa la realizzazione di serre fisse. La posa in opera di serre temporanee è consentita nelle aree di tutela del paesaggio agrario (D1) esclusivamente nella zona in destra orografica del fiume Ombrone previa acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco. Dette serre temporanee non dovranno, ordinariamente, superare i 3.00 metri di altezza massima e la superficie complessiva non eccedente l'1,50% della superficie aziendale; eventuali deroghe possono essere ammesse dall'Ente Parco per motivate esigenze tecnico/produttive dell'azienda agricola. Le serre temporanee devono avere tipologia a tunnel con struttura portante metallica, semplicemente infissa nel terreno, e copertura in materiale plastico di colore compatibile con l'ambiente circostante. Fermo restando il rispetto della superficie, delle dimensioni e della tipologia sopra riportate, è ammessa la realizzazione di un numero massimo di 3 serre temporanee. Dette serre temporanee devono essere rimosse entro e non oltre trentasei (36) mesi dalla loro realizzazione; in fase di richiesta di impianto della serra medesima, il conduttore dovrà presentare, contestualmente alla documentazione tecnica per il rilascio del nulla osta, idoneo impegno alla rimozione entro i tempi stabiliti.

15. È vietato accendere fuochi in tutte le aree boscate e/o entro una fascia di 100 m di distanza dalle aree boscate e comunque secondo le disposizioni della normativa regionale.

16. È vietato l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, nonché la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottame, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili ed ogni altra attività richiamata dal DPR 915/82.

17. È vietato l'uso di aree, anche di quelle confinanti con le "aree urbane", quale deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola del fondo.

18. È vietata l'apertura di nuove cave o la riapertura di vecchie cave, mentre è regolamentata l'attività di recupero di ex cave (Piani di Recupero) ai sensi della L.R. 3 novembre 1998, n. 78.

19. È vietata, ai sensi della LR 48/94, al di fuori di strade ad uso pubblico e di strade private, la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimonio silvo-pastorali e di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi e funzioni, nonché quelli dei residenti o proprietari di fondi e dei mezzi agricoli strettamente necessari alla conduzione del fondo.

Nelle Aree a fruizione ricreativa controllata così come perimetrate nella Tav. 30 Percorribilità. Attività ricreative e servizi la fruibilità ricreativa è di tipo esclusivamente pedonale, equestre e ciclabile e va sottoposta a continuo controllo numerico e limitazioni da normare tramite regolamento d'uso.

La circolazione pedonale, equestre e ciclabile è permessa solo sui percorsi (sentieri, strade ecc.) esistenti e previsti.

Non è consentita la realizzazione, all'interno delle proprietà singole o associate, di itinerari, percorsi e sentieri fruibili in difformità da quanto previsto dai regolamenti d'uso del Parco e dalla LR 48/94 e successive modifiche. Ogni nuovo itinerario o percorso nel Parco, indipendentemente dalle modalità di utilizzo e fruizione, deve essere autorizzato dall'Ente Parco che determina anche il soggetto gestore e le modalità di gestione.

Il transito di automezzi legato alle attività ricettive è dettagliatamente regolamento all'interno della normativa per ogni specifica destinazione di zona.

L'apertura di un nuovo itinerario di visita del Parco viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Parco previo parere del Comitato Scientifico e previa autorizzazione delle proprietà all'interno delle quali l'itinerario stesso viene ipotizzato.

20. E' vietata qualsiasi forma di campeggio e agricampeggio su tutto il territorio del Parco. E' fatta salva la possibilità di sosta camper nelle sole aree individuate dal presente Piano.

21. In tutto il territorio dell'Ambito territoriale di applicazione per l'area identificata al precedente art. 1C.3 lett a) (Parco), congiuntamente ai Comuni singoli o associati per l'area identificata al precedente art. 1C.3 lett. b) (Area Contigua), le opere relative all'Allegato I e all'Allegato II della Direttiva Comunitaria n.337 del 1985 "Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" con specifico riferimento ad autostrade, vie di rapida comunicazione, elettrodotti ad alta tensione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, impianti di depurazione, ecc. sono sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del DPCM n°377 del 10 agosto 1988 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della L. 349/86". Sono altres&igrave sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale le categorie di progetti di cui all'Allegato 3 della LR 3 novembre 1998 n. 79 "Norme per la valutazione di impatto ambientale". Gli Studi di Impatto Ambientale se riguardanti aree o parti di aree ricadenti nell'Ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1, devono documentare le possibili interferenze delle trasformazioni previste con gli elementi, gli ambiti e le relazioni ecologiche tutelate individuando altres&igrave le opere di compensazione degli impatti e sono soggetti a nulla osta da parte dell'Ente Parco.

22.Sono consentiti inoltre gli interventi previsti alla Tav. n. 31 "Azioni per la conservazione, la valorizzazione ed il recupero" da attuarsi tramite gli strumenti previsti dalla presente normativa.

Gli interventi di cui alla Tav. 31 sono definiti come segue:

A) aree di intervento per la conservazione del suolo e la valorizzazione dell'agricoltura: in tali aree vengono praticate coltivazioni agrarie specializzate o promiscue, anche con messa a riposo annuale o poliennale dei terreni, e/o vi si effettua allevamento di bestiame; devono essere individuati criteri differenziati, secondo le localizzazioni individuate in cartografia (zonizzazione), per la conservazione del suolo e delle risorse territoriali al fine di valorizzare le colture e gli allevamenti che assumono i migliori caratteri di tipicità, di qualità complessiva e di sostenibilità ambientale;

B) aree di intervento per la conservazione e la gestione del patrimonio boschivo: sono consentiti gli interventi selvicolturali indicati secondo le localizzazioni individuate nei Piani di Gestione Forestale vigenti.

C) aree prioritarie di intervento per la sistemazione ambientale/vegetazionale: sono consentiti gli interventi di salvaguardia nelle aree individuate dagli appositi Piani di Gestione o ambiti da perimetrare tramite programma attuativo di settore in aree corrispondenti in toto od in parte a: boschi ripariali e planiziali, zone dunali, vegetazione di roccia, zone umide, oliveti in riconolizzazione, radure nel bosco non coltivate

D) aree di intervento per il rafforzamento e/o la ricostituzione dei corridoi o aree di connessione ecologica: riguardano la rete idrica superficiale del Fiume Ombrone, Fosso Rispescia e principali Fossi e Canali e due ampie aree, quella del Set-aside del Collecchio (Vivarelli-Colonna) e quella della Piana della Bonifica di Talamone, nei quali sono consentiti interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento tramite vegetazione di nuovo impianto ed interventi di ingegneria naturalistica delle sponde dei principali corsi d'acqua, di rinaturalizzazione di tratti dei principali canali in accordo con il Consorzio Bonifica Grossetana, per la creazione di "scale di risalita" per pesci nei punti critici, per la realizzazione di sottopassi stradali e ferroviari per l'attraversamento della fauna minore o l'adeguamento di quelli esistenti, per la realizzazione di barriere vegetali lungo le strade più trafficate e lungo la ferrovia e a ridosso dei centri urbani quali filtri (inquinamento atmosferico, rumore, polveri, ecc.) tra sistemi urbanizzati e sistemi agroforestali, per la realizzazione di un'ampia zona di connessione di tipo artificiale (fascia di sovrappasso e/o interramento in trincea dell'Aurelia) nell'area tra il Collecchio e il Set-aside ventennale del Collecchio, per la realizzazione di un'ampia zona di connessione di tipo naturale nella Piana della Bonifica di Talamone già soggetta a progressiva "salinizzazione" come naturalizzazione di area-chiave tra il parco e la fascia costiera di Talamone.

E) aree di intervento per la conservazione e la gestione della fauna: riguardano aree diversificate ed interventi diversificati secondo le seguenti suddivisioni: aree palustri e zone umide - limitazione del disturbo antropico, azioni di gestione volte al ripristino e al mantenimento di chiari e specchio d'acqua, mantenimento delle attività tradizionali di allevamento; aree fluviali: limitazione dell'attività di pesca e, ove possibile, impianto di boschetti planiziali; aree ecotonali: fruizione turistica controllata, proseguimento delle attività finalizzate a preservare le condizioni naturali delle aree aperte, ripristino del vecchio muro a secco; aree agricole: mantenimento delle attività antropiche tradizionali; pascoli: proseguimento delle attività antropiche tradizionali con lavorazioni finalizzate a preservare le condizioni naturali; pineta: gestione non invasiva della porzione forestale con mezzi meccanici tradizionali, conservare e incentivare la presenza del sottobosco di latifoglie; fasce dunali: modalità di fruizione che separino nettamente la fascia del bagnasciuga da quella dunale; aree a set-aside: gestione improntata ad ottenere il massimo livello di conservazione per la fauna, attraverso anche l'alternanza di sfalci nelle singole particelle; macchia: gestione forestale con alternanza di radure, aree ceduate e ad alto fusto, tramite mezzi meccanici tradizionali, approfondimento delle conoscenze circa l'effetto del carico di ungulati sul bosco.

F) interventi per la conservazione attiva dei beni storico-architettonici ed archeologici: sono consentiti gli interventi previsti e le azioni di valorizzazione di cui alla ELENCO A1 - BENI STORICO-ARCHITETTONICI ED ARCHEOLOGICI allegata alla presente normativa.

G) interventi per le architetture rurali di rilevante interesse: sono consentiti gli interventi previsti e le azioni di valorizzazione di cui alla ELENCO A2 - ARCHITETTURE RURALI DI RILEVANTE INTERESSE allegata alla presente normativa

H) interventi per il potenziamento e la valorizzazione dei principali eventi antropologico-culturali: ambiti da perimetrare tramite programma attuativo di settore in corrispondenza della individuazione simbolica della cartografia. Con il programma attuativo andranno definite le modalità di intervento.

I) aree di recupero ambientale: ambiti da assoggettare a programma attuativo di settore in corrispondenza della individuazione della cartografia. Con il programma attuativo verranno definite le modalità di intervento da attuarsi nei modi previsti dalla legislazione vigente.

L) interventi per il miglioramento della viabilità principale e secondaria esistente.

M) interventi per il miglioramento della sentieristica (itinerari pedonali, ciclabili, ippovie e vie d'acqua) esistente e per la realizzazione di quella di nuovo impianto.

O) interventi per la limitazione dei fenomeni erosivi costieri e/o per la gestione della fruizione delle fasce dunali.

23. E' consentita, previo parere obbligatorio e vincolate dell'Ente Parco conferito su specifico progetto definitivo redatto dalla Amministrazione proponente, la realizzazione di opere pubbliche a rete e puntuali, a servizio ed uso dei residenti all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco medesimo.

24. E' ammessa la posa in opera, previo nulla osta dell'Ente Parco, di impianti fotovoltaici e di pannelli solari, in entrambi i casi esclusivamente funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente; detti impianti potranno essere localizzati esclusivamente sulle falde delle coperture o, qualora non realizzabile, limitatamente al resede del fabbricato medesimo. Per dette realizzazioni dovranno essere privilegiate soluzioni tecniche finalizzate alla limitazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, inserendo, ove possibile, ogni elemento accessorio nel sottotetto.

E' ammessa la realizzazione di impianti eolici esclusivamente secondo quanto previsto dal successivo articolo 19 comma 3 delle presenti norme.

E' consentito l'utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici funzionali alla ricerca scientifica, alla didattica ambientale e per l'esecuzione di attività compatibili con le finalità istituzionali del Parco.

25. Sono fatte salve le norme e le prescrizioni previste nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), relativamente l'asta del fiume Ombrone, per quanto concerne le misure di tutela e salvaguardia circa il rischio idraulico; sono inoltre fatte salve le indicazioni fornite dall'articolo 14 del piano strutturale del Comune di Grosseto in merito alla tutela degli acquiferi.

26. Sono fatte salve le norme e le prescrizioni previste nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), relativamente l'asta del fiume Ombrone, per quanto concerne le misure di tutela e salvaguardia circa il rischio geomorfologico. Sono inoltre fatte salve le direttive riguardanti il Dominio Idraulico Forestale, il Dominio Idraulico ed il Dominio Costiero; a tale proposito il Piano per il Parco viene integrato con le cartografie di seguito elencate:

  • - Tavola n°33/A: piano di assetto idrogeologico - zona nord
  • - Tavola n°33/B: piano di assetto idrogeologico - zona sud e abitato di Talamone
  • - Tavola n°33/C: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona nord
  • - Tavola n°33/D: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona centro
  • - Tavola n°33/E: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona sud.

27. Per i fabbricati mai utilizzati a fini agricoli e con destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ricedenti nelle aree A (riserve integrali), B (riserve generali orientate), e C (aree di protezione), e non inseriti negli elenchi di cui alla tabella A 0 di cui alle presenti NTA, è ammesso il trasferimento della volumetria esistente esclusivamente all'interno della zona D (aree di promozione economica e sociale) o verso zone esterne all'area protetta, da realizzarsi con progetto unitario che preveda il completo ripristino ambientale del sito da dismettere, fermo restando l'obbligatorietà del limite dimensionale di 150 metri quadrati lordi di superficie e della realizzazione di una sola unità immobiliare. Lo stesso progetto dovrà essere supportato da apposito studio per la valutazione di incidenza ai sensi della vigente normativa in materia riguardante sia gli effetti prevedibili nell'area oggetto di ripristino ambientale, e sia gli effetti prevedibili nell'area di nuova localizzazione della volumetria trasferita. L'intervento dovrà essere sottoposto ai pareri di legge, oltre alla stipula di convenzione con l'Ente Parco che preveda l'espresso impegno volto al ripristino e recupero ambientale del sito da dismettere, corredata inoltre di apposita garanzia fideiussoria, la cui entità sarà commisurata alla effettiva consistenza degli interventi ambientali da realizzare.

28. Nelle more del vigente Piano e dei Regolamenti vigenti, persone singole e gruppi possono essere accompagnati, oltre che dalle guide Parco, anche dalle guide ambientali di cui all'articolo 118 della L. R. T. 23 marzo 2000 n°42 e ss. mm. L'Ente Parco potrà individuare, in presenza di effettive necessità, specifiche prescrizioni che la guida ambientale sarà tenuta ad osservare. L'Ente Parco, inoltre, controlla che sui sentieri facenti parte della Rete Escursionistica Toscana siano osservate le disposizioni di cui alla L. R. T. 20 marzo 1998 n°17 e relativo regolamento di esecuzione n°61R del 14 dicembre 2006. Lo stesso Ente Parco, qualora accerti recinzioni o simili realizzate da terzi che interrompono un sentiero, ne darà formale comunicazione al competente ufficio della Provincia.