Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 21 Aree ad urbanizzazione controllata - D3

1. E' la parte del nucleo urbanizzato di Alberese, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante del nucleo stesso, ricadente all'interno del Parco cos&igrave come definito nelle tavole 20, 29 e 29a della presente disciplina. Nel sistema della Rete Ecologica ricade nelle AREE URBANE coincidenti con gli agglomerati urbani che costituiscono punti di riferimento territoriale e che possono influenzare od essere influenzati dagli ecosistemi con maggior valenza naturalistica.

2. Data la sua caratterizzazione ambientale e paesaggistica con relazioni visuali dirette con il paesaggio agrario circostante e il suo valore storico architettonico, anche in assonanza a quanto indicato all'art. 30 delle NTA del PTCP della Provincia di Grosseto, è disciplinata come "zona territoriale omogenea A" ai sensi del D.M. 1444/1968. La presente norma si prefigge come obiettivo la tutela e la valorizzazione del tessuto urbano, privilegiando le funzioni residenziale, turistica e commerciale come elemento qualificante, e la conservazione dei manufatti di particolare rilevanza ambientale e/o storica e tende a perseguire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei valori culturali, ambientali e sociali presenti, favorendo la vocazione di funzioni di supporto e di servizio alla fruizione del Parco.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, non è previsto alcun incremento del carico urbanistico sia per edifici di nuova edificazione che per infrastrutture anche di tipo ricreativo-sportivo intensive, secondo la seguente suddivisione zonale come specificato in Tav. 29b:

* Sede/uffici Ente Parco Regionale della Maremma D4 - art. 22 della presente disciplina

* Fattoria Granducale, Chiesina di Alberese ed il suo ambito di pertinenza, pur ricadendo in parte all'interno del perimetro urbano in Area Parco, - Beni ed intorni di specifico interesse storico architettonico C. 4.1. - sono disciplinati ai sensi dell'art. 15 della presente disciplina.

* Area ad urbanizzazione controllata (Piano di recupero di cui al presente comma ultimo capoverso). Per gli edifici ricadenti all'interno di tale zona, non sono ammessi interventi che pregiudichino l'aspetto esteriore degli edifici o lo stato dei luoghi, mentre sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79 comma 2 L.R. 1/2005 punti a), b), c), d). Dovranno essere favoriti interventi che prevedano la destinazione ad uso o servizio pubblico, soprattutto per edifici ed ambienti inutilizzati o sottoutilizzati: in tal caso è escluso qualunque vincolo tipologico a carico della distribuzione interna che, comunque non comprometta l'aspetto esteriore degli immobili.

Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d'uso delle aree esterne e/o degli immobili, sia di uso pubblico che privato, (che dovrà comunque essere compatibile con l'assetto urbanistico-ambientale dell'area) dovranno comunque essere oggetto di un Piano di Recupero esteso all'intera area storico-ambientale che preveda di:

  • - salvaguardare l'interfaccia tra struttura insediativa e paesaggio circostante;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche del patrimonio residenziale esistente;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, dei complessi edilizi e degli spazi aperti esistenti, incoraggiandone il loro recupero e riutilizzo soprattutto ove abbiano subito trasformazioni contrastanti con l'architettura e l'ambiente tipici della zona;
  • - dare indicazione delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture e degli elementi di sistemazione degli spazi aperti, anche di tipo agricolo, delle recinzioni, ecc. ritenute più consone ad un corretto recupero del tessuto esistente.