Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 27ter Indennizzi e contributi

1. L'Ente Parco Regionale della Maremma provvede all'indennizzo dei danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica all'interno dell'area Parco di cui all'articolo 1 comma 3 lettera A delle presenti norme. Le modalità ed i tempi di indennizzo vengono determinati da apposito atto approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Altre forme di indennizzo e/o di contributo da parte dell'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti di proprietari e/o conduttori di aziende agricole, verranno definite dal Consiglio Direttivo in rapporto alle norme e regolamenti di riferimento agli indennizzi e contributi medesimi.