Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 28 Direttive generali

1. Le direttive contenute nel presente articolo si applicano in tutto il territorio dell'Ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1 definito Area Contigua,; sono consentiti gli interventi previsti nei Piani Regolatori Generali vigenti e Piani Strutturali, ancorché adottati, limitatamente alle previsioni degli stessi coerenti con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

2. Sono vietati i movimenti di terra che comportino qualsiasi trasformazione sostanziale degli assetti morfologici esistenti, fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza in relazione al rischio idraulico.

3. La raccolta di fiori, funghi, altri prodotti del sottobosco e fauna minore è regolamentata dalla L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e successive integrazioni e dagli specifici regolamenti. "Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatica", dalla LR 16/99 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e dalla LR 50/95 modif. con LR 10/2001 "Norme per la raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e dai regolamenti d'uso.

4. L'uso di antiparassitari, concimi chimici, diserbanti, fungicidi e insetticidi in agricoltura e nelle aree boscate è disciplinato da specifici regolamenti d'uso e dalla normativa statale e/o regionale vigente in materia.

5. Il Parco promuove la tutela e la conservazione delle specie vegetali ed animali autoctone. Gli Enti territorialmente competenti hanno l'obbligo di vietare o limitare l'introduzione di specie vegetali e animali diverse da quelle locali.

5 bis. Sono valide le prescrizioni della legge regionale 21 marzo 2000 n°39 - legge forestale della Toscana - e relativo regolamento di attuazione, nonché quanto previsto dal vigente PTC provinciale all'articolo 20 commi 13, 14 e 15.

6. Gli Enti territorialmente competenti provvederanno a determinare il divieto del taglio degli alberi monumentali e delle specie vegetali cos&igrave individuati e classificati dallo stesso Ente in apposito studio ai sensi della L. R. 13 agosto 1998 n. 60.

7. La realizzazione di Piani di Recupero e di opere, anche di carattere infrastrutturale, aventi rilevanza ed importanza per il loro carico urbanistico e/o per gli effetti ambientali che possono indurre, è subordinata al rilascio di preventivo parere dell'Ente Parco.

7 bis. Per le zone agricole vengono recepite, all'interno delle presenti direttive, le seguenti norme sovracomunali:

  • * articolo 26 comma 10 del PTC Provincia di Grosseto
  • * punto 5 scheda 11 del PTC Provincia di Grosseto
  • * articolo 26 comma 7 del PTC Provincia di Grosseto
  • * la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi, la realizzazione di serre e la realizzazione di manufatti precari sarà normata dai Piani Strutturali dei Comuni competenti per territorio in conformità alle norme contenute nel PTC provinciale
  • * articolo 26 comma 7 del PTC Provincia di Grosseto
  • * è consentita la realizzazione di piscine in annessione ai fabbricati destinati ad attività turistico/ricettiva, localizzate sulle aree di immediata pertinenza dell'immobile, nella sola zona G - territorio aperto - di cui alle tavole 29 A1, 29 A2 e 29 A3 del Piano per il Parco; dovranno comunque mantenere un buon rapporto di equilibrio con le preesistenze, rispettando gli assetti e gli allineamenti dei muri a retta, delle alberature e delle sistemazioni agrarie. La piscina dovrà avere una superficie massima di 200 mq, essere interrata ed essere costruita con materiali e pavimentazioni, anche del fondo, che si integrino con i colori del paesaggio. E' esclusa la colorazione azzurra del fondo vasca. Il rifornimento di acqua deve essere garantito tramite cisterna autonoma senza fruire dell'acquedotto comunale
  • * per la realizzazione delle varie tipologie di strutture pertinenziale agli immobili, fermo restando quanto sopra precisato per le piscine, si rimanda a quanto normato dai Piani Strutturali dei Comuni competenti per territorio in conformità alle norme contenute nel PTC provinciale
  • * articolo 24 comma 8 del PTC Provincia di Grosseto
  • * articolo 26 commi 4 e 5 del PTC Provincia di Grosseto
  • * articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del PTC Provincia di Grosseto
  • * articolo 33 del PTC Provincia di Grosseto
  • * La realizzazione di nuovi impianti destinati alla telecomunicazione, al trasporto energetico, etc., deve obbligatoriamente essere completamente interrata.

8. Nelle aziende agricole, salvo quanto previsto dalla presente disciplina ai successivi articoli, è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole ai sensi della L. R. n. 1/2005, fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dalla L.R. 03 gennaio 2005, n. 1 e subordinata all'approvazione del PMAA .

8 bis. La realizzazione di annessi agricoli ad uso cantina di volumetria complessiva superiore a 5000 mc dovrà essere prevista prevalentemente interrata al fine di attenuare l'impatto visivo; potrà essere ammessa la realizzazione di una porzione fuori terra per assicurare le condizioni di funzionalità e sicurezza nei primi processi di lavorazione delle uve e per locali di rappresentanza. La consistenza di detta porzione dovrà essere limitata a quella strettamente necessaria e comunque di volumetria non superiore a 1500 mc.

9. Nelle aziende agricole con superficie territoriale maggiore od uguale a 10 ettari, fermo restando quanto precedentemente indicato all'articolo 28 comma 1, è consentita la realizzazione di nuove abitazioni agricole subordinata all'approvazione del PMAA. La realizzazione di nuove abitazioni rurali, attraverso un cambio di utilizzazione agricola, del patrimonio edilizio esistente può essere effettuata solo dall'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Nel caso in cui l'abitazione rurale è ricavata attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente aziendale non vincolato da atti d'obbligo, è invece sufficiente il rispetto dei parametri di tempo lavoro e di superficie minima aziendale fissati dalla legge regionale n°1/2005 e dal PTCP. Attraverso il recupero del patrimonio edilizio ad uso agricolo esistente, previa deruralizzazione della volumetria o in volumetrie mai utilizzate a fini agricoli, è ammissibile la realizzazione di un numero massimo di una abitazione civile. La ricostruzione dei volumi demoliti, per quanto concerne il volume non più utilizzato a fini agricoli, può essere pari al 100% di quanto demolito sino ad un massimo di 500 mc.; tra i 500 ed i 1.000 mc. di volumetrie demolite può essere ricostruito solo il 30% di quanto demolito; oltre i 1.000 mc. di volumetrie demolite può essere ricostruito solo il 15% di quanto demolito.

9 bis. Il piano del parco, relativamente gli interventi da effettuare nel territorio di propria competenza, determina i seguenti criteri generali:

  • - mantenimento delle caratteristiche del centro aziendale in caso di realizzazione di nuove volumetrie funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
  • - nuova edificazione nel rispetto del principio di significativa aggregazione con fabbricati esistenti (deroghe a tale principio potranno essere applicate per oggettive e motivate esigenze legate ad aspetti igienico-sanitari o operativi con applicazione di opportuni accorgimenti finalizzati alla minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico);
  • - attenzione alla morfologia ed ai caratteri architettonici rurali, con particolare attenzione ai materiali ed alle sistemazioni pertinenziali;
  • - mantenimento del sistema della viabilità esistente, fatte salve eventuali variazioni funzionali a dimostrate esigenze della azienda agricola;
  • - mantenimento del sistema vegetazionale esistente;
  • - tutela e salvaguardia di particolari specie vegetali e della loro disposizione, in relazione al contesto agricolo e viario.

10. Nelle aziende agricole, salvo quanto previsto dalla presente disciplina ai successivi articoli, è consentito fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dalla L.R. 03 gennaio 2005, n. 1 e come definito nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 42 della L.R. n. 1/2005, il recupero a fini agrituristici di fabbricati esistenti riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L.R. n. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, e per i quali siano decaduti gli atti d'obbligo stipulati.

11. Per gli edifici esistenti non inseriti negli elenchi A1 e A2 allegati alla presente disciplina, e di cui alla Tabella 14 "Patrimonio edilizio nell'area contigua" allegata alla Relazione della FASE 2A del Piano del Parco, lo stesso Parco promuove interventi di conservazione degli assetti edilizi, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto riguarda l'esteriore aspetto degli stessi, in particolare sono incentivati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79 L.R. 1/2005 punti a), b), c) e d), per quest'ultimo esclusi i punti 1) e 3), fermi restando i caratteri architettonici decorativi dell'esteriore aspetto dell'edificio e delle sistemazioni esterne.

12. Nelle aree-nuclei di Podere Spadino, Stazione di Alberese e Fattoria Grancia (Area Contigua), sono consentiti, solamente tramite specifici Piani di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree di pertinenza, demolizione di superfetazioni e la realizzazione di volumetrie ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi e per finalità connesse a servizi di interesse turistico e ricettivo.

Il Piano di Recupero, esteso all'intera area storico-ambientale, deve prevedere di:

  • - salvaguardare l'interfaccia tra struttura insediativa e paesaggio circostante;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche del patrimonio residenziale esistente;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, dei complessi edilizi e degli spazi aperti esistenti, incoraggiandone il loro recupero e riutilizzo soprattutto ove abbiano subito trasformazioni contrastanti con l'architettura e l'ambiente tipici della zona;
  • -prevedere interventi di restauro e risanamento conservativo dei beni di interesse storico architettonico, anche di carattere minore, e interventi di conservazione degli elementi di arredo lapideo e vegetale, delle pavimentazioni esistenti e degli elementi costituenti il tessuto agricolo e forestale;
  • - dare indicazione delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture e degli elementi di sistemazione degli spazi aperti, anche di tipo agricolo, delle recinzioni, ecc. ritenute più consone ad un corretto recupero del tessuto esistente:
  • - dare disposizioni relative a:
    • - gli assetti di massima degli edifici;
    • - gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubblico;
    • - gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
    • - gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione;
    • - le unità minime di intervento;
    • - i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
    • - le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni tipo;
    • - gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere l'ente pubblico interessato

Tali Piani di recupero sono soggetti a "Valutazione degli effetti ambientali " ai sensi della L.R. n.1/2005. In attesa della redazione di tali Piani di Recupero sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 4 comma 2 L.R. 52/99 punti a), b), c).

Per l'area nucleo denominata Podere Spadino è ammissibile, nel rispetto di quanto precisato precedentemente, la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera fino ad un massimo di 100 posti letto, oltre ai relativi servizi, oltre ad un incremento volumetrico di entità pari a quanto previsto dallo strumento urbanistico del Comune di Grosseto.

Per l'area nucleo denominata Fattoria Grancia è ammissibile, nel rispetto di quanto precisato precedentemente, la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera fino ad un massimo di 50 posti letto, oltre ai relativi servizi.

Per l'area nucleo denominata Stazione di Alberese è ammissibile, nel rispetto di quanto precisato precedentemente, il potenziamento della struttura a destinazione ricettiva esistente (ristorante) mediante limitato incremento volumetrico, per la realizzazione di un numero limitato di posti letto, oltre ai relativi servizi.

12 bis. Per l'area nucleo denominata Cupi, è ammissibile la realizzazione, mediante incremento volumetrico, di strutture a destinazione ricettiva, commerciale, artigianale e di servizi nei limiti di seguito riportati:

  • - struttura a destinazione ricettiva fino ad un massimo di 100 posti letto;
  • - struttura a destinazione commerciale fino ad un massimo di 400 mq;
  • - struttura a destinazione artigianale fino ad un massimo di 400 mq ed a condizione che le attività svolte risultino compatibili, sotto il profilo ambientale e dell'inquinamento, con l'area protetta;
  • - struttura a destinazione a servizi fino ad un massimo di 200 mq;
  • - realizzazione di n°9 alloggi a destinazione residenziale tramite recupero del patrimonio edilizio esistente e parziale realizzazione di nuova volumetria.

12 ter. Per l'ambito dell'ENAOLI, all'interno dell'area di proprietà dell'Azienda Agricola Regionale di Alberese, è ammissibile la finalità ricettiva alberghiera, trasformando la volumetria attualmente esistente per la realizzazione di 100 posti letto, oltre ad un incremento volumetrico per la realizzazione di ulteriori 25 posti letto. Detto intervento potrà essere attuato previa presentazione di piano attuativo, esteso all'intera area di proprietà dell'Azienda Agricola Regionale di Alberese, da sottoporre, preventivamente alla adozione, al parere dell'Ente Parco Regionale della Maremma.

13. Il Parco ammette la realizzazione di recinzioni con materiali e caratteristiche tipologiche tipiche dei luoghi, in modo da evitare elementi di criticità nel paesaggio agricolo e forestale.

14. È vietato l'uso di aree, anche di quelle confinanti con le "aree urbane", quale deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola del fondo.

15. È vietata l'apertura di nuove cave o la riapertura di vecchie cave, mentre è regolamentata l'attività di recupero di ex cave (Piani di Recupero) ai sensi della L.R. 3 novembre 1998, n. 78.

16. E' vietata qualsiasi forma di campeggio. Sino all'entrata in vigore di specifiche norme nell'ambito del piano delle attività connesse con quelle agricole è altres&igrave vietato l'agricampeggio.

17. In tutto il territorio dell'Ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1 le opere relative all'Allegato I e all'Allegato II della Direttiva Comunitaria n. 337 del 1985 "Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" con specifico riferimento ad autostrade, vie di rapida comunicazione, elettrodotti ad alta tensione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, impianti di depurazione, ecc. sono sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del DPCM n°377 del 10 agosto 1988 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 349/86". Sono altres&igrave sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale le categorie di progetti di cui all'Allegato 3 della LR 3 novembre 1998 n. 79 "Norme per la valutazione di impatto ambientale". Gli Studi di Impatto Ambientale se riguardanti aree o parti di aree ricadenti nell'Ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1, devono documentare le possibili interferenze delle trasformazioni previste con gli elementi, gli ambiti e le relazioni ecologiche tutelate individuando altres&igrave le opere di compensazione degli impatti e sono soggetti a nulla osta da parte dell'Ente Parco.

18.Sono consentiti inoltre gli interventi previsti alla tav. n. 31 "Azioni per la conservazione, la valorizzazione ed il recupero" da attuarsi tramite gli strumenti previsti dalla presente normativa.

Gli interventi di cui alla tav. 31 sono definiti come segue:

  • A) aree di intervento per la conservazione del suolo e la valorizzazione dell'agricoltura: in tali aree vengono praticate coltivazioni agrarie specializzate o promiscue, anche con messa a riposo annuale o poliennale dei terreni, e/o vi si effettua allevamento di bestiame; devono essere individuati criteri differenziati, secondo le localizzazioni individuate in cartografia (zonizzazione), per la conservazione del suolo e delle risorse territoriali al fine di valorizzare le colture e gli allevamenti che assumono i migliori caratteri di tipicità, di qualità complessiva e di sostenibilità ambientale;
  • B) aree di intervento per la conservazione e la gestione del patrimonio boschivo: sono consentiti gli interventi selvicolturali indicati secondo le localizzazioni individuate nei Piani di Gestione Forestale vigenti.
  • C) aree prioritarie di intervento per la sistemazione ambientale/vegetazionale: sono consentiti gli interventi di salvaguardia nelle aree individuate dagli appositi Piani di Gestione o ambiti da perimetrare tramite programma attuativo di settore in aree corrispondenti in toto od in parte a: boschi ripariali e planiziali, radure nel bosco non coltivate
  • D) aree di intervento per il rafforzamento e/o la ricostituzione dei corridoi o aree di connessione ecologica: riguardano la rete idrica superficiale del Fiume Ombrone, Fosso Rispescia, Fosso Carpina e principali Fossi e Canali e l'area della Piana della Bonifica di Talamone, nei quali sono consentiti interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento tramite vegetazione di nuovo impianto ed interventi di ingegneria naturalistica delle sponde dei principali corsi d'acqua, di rinaturalizzazione di tratti dei principali canali in accordo con il Consorzio Bonifica Grossetana, per la creazione di "scale di risalita" per pesci nei punti critici, per la realizzazione di sottopassi stradali e ferroviari per l'attraversamento della fauna minore o l'adeguamento di quelli esistenti, per la realizzazione di barriere vegetali lungo le strade più trafficate e lungo la ferrovia e a ridosso dei centri urbani quali filtri (inquinamento atmosferico, rumore, polveri, ecc.) tra sistemi urbanizzati e sistemi agroforestali, per la realizzazione di un'ampia zona di connessione di tipo artificiale (fascia di sovrappasso e/o interramento in trincea dell'Aurelia) nell'area tra il Collecchio e il Set-aside ventennale del Collecchio con mantenimento dell'area del set-aside come fascia di naturalizzazione spontanea, per la realizzazione di un'ampia zona di connessione di tipo naturale nella Piana della Bonifica di Talamone già soggetta a progressiva "salinizzazione" come naturalizzazione di area-chiave tra il parco e la fascia costiera di Talamone.
  • E) aree di intervento per la conservazione e la gestione della fauna: riguardano aree diversificate ed interventi diversificati secondo le seguenti suddivisioni: aree fluviali: limitazione dell'attività di pesca e, ove possibile, impianto di boschetti planiziali; aree ecotonali: fruizione turistica controllata, proseguimento delle attività finalizzate a preservare le condizioni naturali delle aree aperte, ripristino del vecchio muro a secco; aree agricole: mantenimento delle attività antropiche tradizionali e regolamentazione dei cani padronali vaganti; aree a set-aside: gestione improntata ad ottenere il massimo livello di conservazione per la fauna, attraverso anche l'alternanza di sfalci nelle singole particelle.
  • F) interventi per la conservazione attiva dei beni storico-architettonici ed archeologici: sono consentiti gli interventi previsti e le azioni di valorizzazione di cui alla ELENCO A1 - BENI STORICO-ARCHITETTONICI ED ARCHEOLOGICI allegata alla presente normativa.
  • G) interventi per le architetture rurali di rilevante interesse: sono consentiti gli interventi previsti e le azioni di valorizzazione di cui alla ELENCO A2 - ARCHITETTURE RURALI DI RILEVANTE INTERESSE allegata alla presente normativa
  • H) interventi per il potenziamento e la valorizzazione dei principali eventi antropologico-culturali: ambiti da perimetrare tramite programma attuativo di settore in corrispondenza della individuazione simbolica della cartografia. Con il programma attuativo andranno definite le modalità di intervento.
  • I) aree di recupero ambientale: ambiti da assoggettare a programma attuativo di settore in corrispondenza della individuazione della cartografia. Con il programma attuativo verranno definite le modalità di intervento da attuarsi nei modi previsti dalla legislazione vigente.
  • L) interventi per il miglioramento della viabilità principale e secondaria esistente.
  • M) interventi per il miglioramento della sentieristica (itinerari pedonali, ciclabili, ippovie e vie d'acqua) esistente e per la realizzazione di quella di nuovo impianto.

19. E' fatto divieto di autorizzare e realizzare fondi chiusi all'interno del perimetro dell'area contigua; il Parco invita le Amministrazioni competenti territorialmente ad attivarsi per incentivare l'eliminazione dei fondi chiusi già realizzati.

20. Il piano del parco incentiva la possibilità, di concerto con il Consorzio di Bonifica Grossetana, di realizzare piccoli bacini per l'accumulo d'acqua, per contribuire alla gestione complessiva delle acque di uso non potabili utilizzate a fini agricoli e di protezione civile.

21. E' consentita, previo parere obbligatorio e vincolate dell'Ente Parco conferito su specifico progetto definitivo redatto dalla Amministrazione proponente, la realizzazione di opere pubbliche a rete e puntuali.

22. Sono confermate le specifiche previsioni afferenti la realizzazione del Parco del fiume Ombrone. Per quanto concerne l'area precedentemente destinata a discarica in loc. "Ponte Mussolini", è ammesso esclusivamente il recupero ambientale dell'area medesima tramite specifico progetto di riqualificazione.

23. L'intero territorio ricompreso all'interno del perimetro dell'area contigua risulta identificato quale area ad esclusiva funzione agricola ai sensi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto.

24. Sono fatte salve le norme e le prescrizioni previste nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), relativamente l'asta del fiume Ombrone, per quanto concerne le misure di tutela e salvaguardia circa il rischio idraulico; sono inoltre fatte salve le indicazioni fornite dall'articolo 14 del piano strutturale del Comune di Grosseto in merito alla tutela degli acquiferi. In considerazione inoltre della carenza di acqua e delle norme di tutela e salvaguardia introdotte in merito alla realizzazione di pozzi, è vietato l'utilizzo della risorsa acqua per il termalismo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 38 punto G 2 3 relativamente le preesistenti Terme dell'Osa.

25. Sono fatte salve le norme e le prescrizioni previste nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), relativamente l'asta del fiume Ombrone, per quanto concerne le misure di tutela e salvaguardia circa il rischio geomorfologico. Sono inoltre fatte salve le direttive riguardanti il Dominio Idraulico Forestale, il Dominio Idraulico ed il Dominio Costiero; a tale proposito il Piano per il Parco viene integrato con le cartografie di seguito elencate:

  • - Tavola n°33/A: piano di assetto idrogeologico - zona nord
  • - Tavola n°33/B: piano di assetto idrogeologico - zona sud e abitato di Talamone
  • - Tavola n°33/C: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona nord
  • - Tavola n°33/D: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona centro
  • - Tavola n°33/E: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona sud.

26. E' incentivata la posa in opera di impianti fotovoltaici e di pannelli solari funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente; detti impianti potranno essere localizzati sulle falde delle coperture o, qualora non realizzabile, limitatamente al resede del fabbricato medesimo. Per dette realizzazioni dovranno essere privilegiate soluzioni tecniche finalizzate alla limitazione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

La realizzazione di impianti eolici funzionali al fabbisogno di singole aziende agricole deve essere puntualmente normato da specifico piano di settore predisposto dal Comune previo parere dell'Ente Parco.