Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 33 Ambiti di origine antropica di pregio ambientale e naturalistico (ambiti di tutela puntuali) - F4 1

1. Sono aree sono costituite dagli ambiti F .4.1 di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A0 ricadenti in Area Contigua. Tali aree costituiscono rispetto ambientale del paesaggio circostante edifici o nuclei edificati di notevole importanza storico-architettonica, quando le zone circostanti e gli elementi architettonici risultino strettamente integrati e interdipendenti.

2. Entro l'ambito delle zone sopra indicate è fatto divieto di eseguire ogni opera che costituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi, quali nuove edificazioni, nuove recinzioni, strutture temporanee, tettoie o simili, nuova viabilità, movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle colture agricole esistenti, deposito di materiali. Si possono prevedere modifiche allo stato dei luoghi solo al fine di meglio valorizzare gli edifici esistenti e le loro pertinenze, ma è comunque vietato modificare la destinazione produttiva dei suoli agricoli oltre la normale rotazione agronomica.

3. Qualora si renda necessario eseguire interventi di modifica delle aree esterne e/o per una costruzione già esistente e compresa nell'area di rispetto paesaggistico-ambientale è obbligatorio verificare la compatibilità delle opere con la tutela dello stato esteriore dei luoghi, ai sensi della procedura autorizzativa dell'art. 151 della D.lgs. n. 490/99 e comunque il progetto di intervento deve precisare:

  • - le aree di pertinenza afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse, indicandone gli elementi funzionali da mantenere e valorizzare;
  • - lo stato dei luoghi nel suo complesso da valorizzare;
  • - gli elementi architettonici da mantenere.