Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 3 Efficacia della disciplina

1. Il Piano del Parco è strumento di tutela e valorizzazione ai sensi dei comma dell'art. 13 della L.R. n.24/1994, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e indefferibilità per gli interventi in esso previsti.

Il Piano del Parco costituisce azione di coordinamento sovracomunale e contiene un preciso richiamo all'obbligo di adeguamento della strumentazione urbanistica comunale. Tale richiamo va inteso come adeguamento degli strumenti normativi, di piano e di programma e dei loro regolamenti che riguardino L'ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1 della presente disciplina, così come definito dall'art. 13 della L.R. n. 24/1994.

I termini entro i quali i Comuni devono adottare tali adeguamenti sono di dodici mesi dalla approvazione della presente disciplina da parte del Consiglio Regionale.

Prima dell'approvazione delle presenti norme è sentita la Comunità del Parco che si esprime entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere..

2. Nell'Area Contigua, così come definita all'art. 1 della presente disciplina, ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 13 della L.R. n.24/1994, la Provincia di Grosseto ed i Comuni di Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana attuano le direttive contenute nel Piano del Parco alle quali debbono uniformarsi il PTCP della Provincia di Grosseto e le diverse discipline ed i regolamenti urbanistici dei rispettivi Comuni; è comunque opportuno prevedere che nelle varianti al PTCP e nelle varianti generali dei PRG dei Comuni interessati vengano inseriti i riferimenti cartografici e normativi alla presente normativa.

3. Nell'Area Contigua, così come definita all'art. 1 della presente disciplina, in attesa degli adeguamenti di cui al comma precedente relativi al PTCP ed agli strumenti urbanistici normativi comunali, di piano e di programma e dei loro regolamenti, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e rimangono operative le disposizioni di cui al Piano Territoriale di Coordinamento approvato il 26/07/1977 con Del. Cons.Reg. n. 431, ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. n° 65/1975 Istituzione del Parco naturale della Maremma, salvo che non siano in contrasto con la presente disciplina, con particolare riferimento al divieto di qualsiasi trasformazione morfologica, vegetazionale, colturale e dell'assetto faunistico ed alla obbligatorietà di nulla-osta da parte dell'Ente Parco per qualsiasi attività edilizia.

4. I vincoli e le prescrizioni del Piano del Parco sostituiscono i vincoli e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione generali provinciali e regionali e, una volta approvati dal Consiglio Regionale, sono direttamente efficaci nei confronti di terzi e prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici.