Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 37 Territorio aperto (Aree agricole) - G1

1. Sono tutte le zone agricole non ricomprese negli ambiti di cui agli artt. precedenti, ricadenti interamente in Area Contigua cos&igrave come definita all'art. 1 della presente disciplina. Tali zone sono individuate ad esclusiva funzione agricola ai sensi della L.R. n. 1/2005 e dell'art. 26 delle NTA del PTCP del Provincia di Grosseto. Nel sistema della Rete Ecologica rappresentano l'APPARATO PRODUTTIVO ED ABITATIVO DIFFUSO coincidente con i paesaggi agro-pastorali sia di pianura che di collina e che costituiscono il tessuto ambientale meno rilevante, ma storicamente e visivamente di grande rilievo.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

G .1.1 Aree agricole della Bonifica

L'area, pianeggiante, con quote che giungono fino a circa 30 m sul livello del mare, è occupata da terreni alluvionali con diverse granulometrie. In quest'area sono concentrate molte opere di captazione delle acque sotterranee che incidono su una serie di acquiferi impostati sui terreni alluvionali a diverse profondità.

Si ritiene necessaria la promozione, nei confronti degli Enti territorialmente competenti, di una regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione.

Il Parco promuove la realizzazione di una campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all'inquinamento, al bilancio idrogeologico.

Dovrebbe inoltre essere previsto un programma di monitoraggio che consenta di avere un costante controllo sull'evoluzione dei fenomeni predetti.

G .1.2 Aree agricole pedecollinari e collinari - Agro di Fonteblanda

Si tratta di aree che comprendono terreni di varia natura: da quelli alluvionali alle arenarie tipo Macigno e al materiale detritico derivante dall'alterazione dei piccoli rilievi presenti sul lato est. La pendenza, lieve ma costante verso ovest, e la scarsa protezione che il suolo riceve dalla vegetazione portano a frequenti fenomeni di smottamento ed erosione del suolo. Può essere necessario un miglioramento delle caratteristiche della regimazione delle acque.

G .1.3 Aree agricole pedecollinari e collinari - Comprensorio del Morellino di Scansano

Sono aree che comprendono terreni di varia natura: da quelli alluvionali alle arenarie tipo Macigno e al materiale detritico derivante dall'alterazione dei piccoli rilievi presenti sul lato est. La pendenza, lieve ma costante verso ovest, e la scarsa protezione che il suolo riceve dalla vegetazione portano a frequenti fenomeni di smottamento ed erosione del suolo. Può essere necessario un miglioramento delle caratteristiche della regimazione delle acque.

G .1.4 Aree agricole di pertinenza dell'Ombrone

Queste aree costituiscono le aree inondabili naturali del fiume Ombrone, si tratta di terreni pianeggianti con granulometria della dimensione delle argille e dei limi. L'area deve essere preservata nelle condizioni morfologiche attuali. Sono fatti salvi interventi di programmazione già attivati.

2. In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano.

È vietata l'apertura di nuove strade carrabili e carrarecce.

E' vietato il completamento e la realizzazione di insediamenti industriali ed artigianali; sono fatti salvi gli interventi riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 28.

E' fatto divieto di realizzare nuove abitazioni agricole su fondi aventi ampiezza inferiore ad ettari 10.00 in conformità con quanto previsto dal precedente articolo 28 comma 9, anche se mediante una dettagliata pianificazione aziendale viene evidenziato il raggiungimento del fabbisogno lavorativo minimo previsto dalla L. R. 1/2005. E' comunque fatta salva la possibilità di ricavare nuove abitazioni per addetti in agricoltura mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente nei fondi di ampiezza inferiore o uguale a quella indicata, mentre non sono poste limitazioni oltre quanto previsto dalla normativa regionale e provinciale vigente nei fondi agricoli di ampiezza superiore.

E' consentito il recupero a fini agrituristici di fabbricati riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L. R. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola e per i quali siano decaduti gli atti d'obbligo stipulati.

Non è ammessa alcuna riduzione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario.

3. Gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Tutte le pratiche agricole e zootecniche, compresa la trasformazione produttiva degli ordinamenti colturali purché autorizzata nell'ambito di un piano aziendale di trasformazione agro-ambientale o nell'ambito di un progetto in cui sia chiaramente dimostrata l'assenza di limitazioni agro-pedologiche per la modifica degli assetti produttivi. Il piano o il progetto dovrà evidenziare comunque la sostenibilità dell'intervento in rapporto alle risorse disponibili, nonché la sua validità in termini economici mediante un'analisi costi-benefici. Dovrà inoltre essere chiaramente dimostrato il perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Piano del Parco.
  • -La regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 28 comma 1. Attivazione, a seguito di verifiche delle portate, di risorse alternative quali la derivazione delle acque dal Fiume Ombrone.
  • -La realizzazione di una campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all'inquinamento, al bilancio idrogeologico. Previsione di un programma di monitoraggio per il costante controllo sull'evoluzione dei fenomeni predetti;
  • - Per quanto attiene la disciplina delle attività agricole, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente comma, valgono le disposizioni di cui alla Legge Regionale 1/2005, nonché le disposizioni di cui alle norme e schede tecniche del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con D.C.P. n. 30 del 07.04.1999, fermo restando, in conformità con quanto previsto al precedente articolo 28 comma 1, la previsione del piano strutturale del Comune di Magliano in Toscana relativamente l'intervento denominato Casetta d'Ulisse; è prevista l'obbligatorietà della tutela e gestione dei luoghi al fine di non alterare il paesaggio e la percezione visiva dei luoghi.
  • - Per quanto attiene l'immobile denominato Trattoria dell'Uccellina, sono consentiti, solamente tramite specifico Piano di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree di pertinenza, demolizione di superfetazioni e la realizzazione di volumetrie ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi e per finalità agrituristiche e/o connesse a servizi di interesse turistico e ricettivo, nonché il potenziamento della struttura esistente (ristorante) mediante limitato incremento volumetrico.

Il Piano di Recupero, esteso all'intera area storico-ambientale, deve prevedere di:

  • - salvaguardare l'interfaccia tra struttura insediativa e paesaggio circostante;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche del patrimonio residenziale esistente;
  • - dare indicazione delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture e degli elementi di sistemazione degli spazi aperti, anche di tipo agricolo, delle recinzioni, ecc. ritenute più consone ad un corretto recupero del tessuto esistente:
  • - dare disposizioni relative a:
  • - gli assetti di massima degli edifici;
  • - gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubblico;
  • - gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
  • - gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione;
  • - le unità minime di intervento;
  • - i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
  • - le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni tipo;
  • - gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere l'ente pubblico interessato:

Tali Piani di recupero sono soggetti a "Valutazione degli effetti ambientali " ai sensi della L.R. n. 1/2005.