Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 44 Indennizzi e contributi

1. All'interno dell'Area Contigua di cui all'articolo 1 comma 3 lettera B delle presenti norme eventuali indennizzi e contributi saranno determinati dalla Provincia di Grosseto in rapporto alle norme e regolamenti vigenti.

Art. 45 vigilanza

1. Nell'Area Contigua la vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente disciplina è affidata a tutti quei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

Art. 46 Norma transitoria

1. L'Ente Parco Regionale della Maremma propone l'attivazione e predisposizione di un adeguato studio preventivo alla determinazione dell'ammissibilità circa la realizzazione di un'area marina protetta cos&igrave come indicata, di larga massima ed in modo puramente indicativo, nella tavola n°32. Lo stesso Ente si fa promotore dell'ampliamento dell'area contigua secondo le indicazioni riportate nella sopra citata tavola n°32.

2. La normativa afferente le aree in ampliamento proposte nella succitata tavola 32 verrà redatta e approvata nei modi di legge successivamente alla definitiva approvazione del presente piano ed alla conseguente determinazione degli ampliamenti medesimi.

Art. 47 Norma di raccordo

1. E' ammesso l'ampliamento e il potenziamento degli attuali impianti e attrezzature pubbliche (depuratore, reti tecnologiche, etc.) previo parere dell'Ente Parco sulla proposta progettuale definitiva o esecutiva;

2. E' consentita la realizzazione di bacini di accumulo di acqua non potabile mediante interventi di regolamentazione del deflusso lungo i canali di concerto con il Consorzio Bonifica Grossetana, al fine di contribuire alla gestione complessiva delle acquee di uso non potabile medesime;

3. E' ammesso il potenziamento dell'attuale tracciato ferroviario tirrenico previo parere dell'Ente Parco sulla proposta progettuale definitiva o esecutiva;

4. E' ammessa la realizzazione di un sistema fisso o mobile di attraversamento del fiume Ombrone in loc. la Barca per mobilità pedonale, ciclabile o equestre, senza possibilità di realizzare volumetrie annesse;

5. E' ammesso il trasferimento delle attrezzature sportive attualmente ubicate in loc. Rispescia presso il centro ex ENAOLI di proprietà dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese, salvo eventuale altra ubicazione individuata dal Comune di Grosseto, previo parere dell'Ente Parco sulla proposta progettuale definitiva o esecutiva

6. E' ammesso l'adeguamento del sottopasso ferroviario in loc. Molinaccio, previo parere dell'Ente Parco sulla proposta progettuale definitiva o esecutiva;

7. Sono fatte salve le previsioni contenute nell'ipotesi di realizzazione del Parco del Fiume Ombrone per le zone inserite nell'area contigua del Parco;

8. E' ammesso il recupero ambientale dell'ex discarica ubicata in loc. Ponte Mussolini previo parere dell'Ente Parco sulla proposta progettuale definitiva o esecutiva;

9. E' ammessa la realizzazione, tramite spostamento di quella attualmente esistente, di una stazione di distribuzione carburanti in frazione di Alberese. La puntuale localizzazione ed il progetto dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente Parco;

10. La realizzazione della nuova viabilità per il centro abitato di Alberese dovrà confermare quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Grosseto.

11. E' incentivata la realizzazione e implementazione del sistema di piste ciclabili per il collegamento con il Parco Regionale della Maremma.