Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco

Art. 7 Norme generali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio dell'Ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1 comma 3 lettera A definito Parco Naturale della Maremma, fatte salve le eventuali norme più restrittive, previste dalla disciplina specifica di ogni singola area o dai regolamenti d'uso o dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Sono vietati i movimenti di terra che comportino qualsiasi trasformazione sostanziale degli assetti morfologici esistenti, salvo quanto previsto dai regolamenti d'uso e fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza in relazione al rischio idraulico.

3. La raccolta di fiori, funghi, altri prodotti del sottobosco e fauna minore è regolamentata dalla L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e successive integrazioni e dagli specifici regolamenti. "Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatica", dalla LR 16/99 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e dalla LR 50/95 modif. con LR 10/2001 "Norme per la raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e dai regolamenti d'uso. Nell'area parco la raccolta di fiori, funghi, altri prodotti del sottobosco e fauna minore dovrà, comunque, essere regolamentata da uno specifico disciplinare d'uso quale strumento attuativo del Piano del Parco; fino alla approvazione di detto disciplinare d'uso da parte dell'Ente Parco non è consentita alcun tipo di raccolta.

3 bis. E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque interne; eventuali deroghe per lo svolgimento della pesca nelle acque interne saranno disciplinate da specifico regolamento. Le operazioni di controllo della fauna vengono svolte dal personale di vigilanza dell'Ente Parco previo adeguata programmazione, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente. Per le operazioni di controllo della fauna possono essere autorizzati anche soggetti esterni preventivamente formati dall'Ente Parco, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco medesimo.

3 ter. E' vietato l'ingresso di cani ad eccezione di quelli appartenenti ai proprietari e conduttori di aziende agricole. Detti animali dovranno essere custoditi all'interno del resede del centro aziendale.

4. L'uso di antiparassitari, concimi chimici, diserbanti, fungicidi e insetticidi in agricoltura e nelle aree boscate è disciplinato da specifici regolamenti d'uso e dalla normativa statale e/o regionale vigente in materia.

5. Non è ammessa la realizzazione di nuovi vivai o di attività intensive comunque riconducibili al vivaismo. Ad esclusione della zona soggetta a coltivazione-produzione di piante ornamentali esistente (Azienda Agricola dell'Uccellina ubicata in loc. Podere Monte Santo), è vietata l'introduzione di specie vegetali e animali diverse da quelle locali così come saranno dettagliatamente individuate nei piani di gestione e/o nelle discipline d'uso. E' ammessa la realizzazione di piantonai in pieno campo caratterizzati da specie vegetali autoctone a condizione che il soggetto richiedente sottoscriva convenzione obbligatoria con l'Ente Parco relativa alla espressa rinuncia della rifusione dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

5 bis. Fermo restando quanto puntualmente previsto nelle norme di zona e nei piani di gestione, sono valide le prescrizioni della legge regionale 21 marzo 2000 n°39 - legge forestale della Toscana - e relativo regolamento di attuazione. L'Ente Parco Regionale della Maremma applica inoltre la normativa regionale in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, attuando il piano operativo annuale previsto dalla Regione Toscana medesima.

6. E' vietato il taglio degli alberi monumentali e delle specie vegetali così individuati e classificati dall'Ente Parco in apposito studio, ai sensi della L.R. 13 agosto 1998 n.60, da redigere tramite apposito piano di gestione di cui all'art. 6.

7. Nell'area del Parco Regionale della Maremma, così come definita all'art. 1 comma 3 lettera A della presente disciplina, la realizzazione di qualsiasi intervento, impianto ed opera edilizia soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, è subordinata al rilascio di preventivo nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 16 marzo 1994 n. 24. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394.

7 bis. Per l'individuazione delle superfici minime fondiarie (superfici minime per la realizzazione di nuove costruzioni rurali) valgono gli indici di seguito riportati:

  • a. 0.8 Ha per colture ortive specializzate, riconducibili a 0.6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra
  • b. 3.0 Ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • c. 4.0 Ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo
  • d. 6.0 Ha per colture seminative, seminativo erborato, prato irriguo
  • e. 30.0 Ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e arboricoltura da legno, bosco ceduo e pascolo cespugliato.

In tutti i casi, per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

Il piano di gestione agronomico zootecnico potrà individuare diverse superfici minime rispetto a quelle sopra generalizzate, incrementando le stesse superfici minime sopra generalizzate, in rapporto ad una puntuale differenziazione dei singoli ambiti del Parco (appoderamento ex Ente Maremma, appoderamento ex ONC, etc.)

7 ter. Per l'individuazione dei rapporti massimi tra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili, fermo restando quanto precisato ai successivi commi 8 e 9, e superfici fondiarie, valgono i riferimenti sotto riportati:

  • a. 800 mc/Ha di volumetria massima per colture ortive specializzate
  • b. 300 mc/Ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata
  • c. 250 mc/Ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo
  • d. 175 mc/Ha per colture seminative, seminativo erborato, prato irriguo
  • e. 10 mc/Ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e arboricoltura da legno, bosco ceduo e pascolo cespugliato.

7 quater. L'intero territorio dell'Ente Parco Regionale della Maremma è individuato quale zona a esclusiva funzione agricola ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 1/2005.

7 quinquies. Fermo restando quanto precisato ai successivi commi del presente articolo, devono essere rispettate le seguenti dimensioni massime per la realizzazione di annessi e abitazioni rurali:

  • a. annessi agricoli ad uso generale: superficie max 500 mq e altezza in gronda 4.00 mt
  • b. annessi agricoli ad uso zootecnico (stalle): superficie max 1000 mq e altezza in gronda 3.50 mt
  • c. annessi agricoli ad uso zootecnico (fienili): superficie max 1000 mq e altezza in gronda 5.50 mt
  • d. annessi per trasformazione e conservazione prodotti: superficie da dimostrare con il PMAA
  • e. abitazioni rurali (realizzabili solo tramite recupero edilizio): sup. max lorda 150 mq.

Tali parametri potranno essere derogati, da parte dell'Ente Parco, di fronte a specifiche e dimostrate necessità dell'azienda agricola da dettagliare nei PMAA .

8. Nelle aziende agricole, salvo quanto previsto dalla presente disciplina ai successivi articoli, è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole ai sensi delle presenti norme tecniche di attuazione, fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti., La realizzazione dell'annesso agricolo medesimo risulta subordinata alla presentazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 42 della L.R. n.1/2005, obbligatoriamente presentato dall'Imprenditore Agricolo professionale (IAP), che ha durata decennale e non può essere comunque modificato prima di due anni dalla sua approvazione. Gli impegni assunti nel PMAA e la loro durata deve essere stabilita in apposito atto d'obbligo unilaterale, depositato obbligatoriamente presso l'Ente Parco entro sessanta (60) giorni dalla formale approvazione dello stesso PMAA; la mancanza di deposito entro il termine stabilito dell'atto d'obbligo unilaterale determina la perdita di validità ed efficacia del PMAA medesimo. Nelle aziende agricole è inoltre consentita la realizzazione di nuove abitazioni agricole prioritariamente tramite recupero del patrimonio edilizio esistente. Le abitazioni agricole possono essere realizzate tramite nuove volumetrie esclusivamente nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

  • - interventi ammissibili nella sola zona omogenea D;
  • - richiesta presentabile solo da figli che lavorano nell'azienda agricola svolgendo in essa la propria prevalente attività lavorativa;
  • - dimostrazione oggettiva della mancanza di volumetrie da recuperare non strettamente funzionali e necessarie alla attività agricola svolta nell'azienda medesima;
  • - obbligo di utilizzare, in ogni modo, prioritariamente le volumetrie già destinate alla attività agrituristica;
  • - fermo restando quanto sopra relazionato, la realizzazione di una ulteriore unità abitativa tramite nuova volumetria deve essere giustificata dal fabbisogno aziendale di mano d'opera di almeno 1.728 ore/anno (1 ULU unità lavorativa uomo).

Il PMAA vincola l'azienda all'attuazione degli interventi ivi previsti, che devono essere conformi alle disposizioni vigenti per la zona del Parco all'interno della quale ricadono così come definita nel Titoli II della presente disciplina. I nuovi edifici rurali sono soggetti al vincolo permanente della "destinazione d'uso agricola" per cui sono stati costruiti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali (annessi e abitazioni) per aziende agricole derivanti da frazionamenti di aziende agricole esistenti. Tale divieto non si applica:

- ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dalla applicazione di normative comunitarie o nazionali;

- ai trasferimenti che hanno origine da procedure espropriative, successioni ereditarie

cessazione di attività per raggiunti limiti di età dello IAP.- I nuovi edifici rurali, edificati nel rispetto di quanto precedentemente normato, devono obbligatoriamente essere realizzati in modo tale da conseguire aggregazioni armoniche e razionali con i fabbricati esistenti. Devono inoltre essere adottati tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche ed alle tradizioni costruttive dell'intorno e, complessivamente, dell'intera area protetta.

La ricostruzione dei volumi demoliti può essere pari al 100% di quanto demolito sino ad un massimo di 500 mc., per i successivi metri cubi ricompresi tra 500 e 1.000 può essere ricostruito il 30% della volumetria demolita, e per i successivi metri cubi esuberanti i 1.000 può essere ricostruito il 15% della volumetria demolita, nel caso di volumetrie rurali eccedenti rispetto ai parametri individuati al precedente comma 7 ter del presente articolo.

9. Nelle aziende agricole, salvo quanto previsto dalla presente disciplina ai successivi articoli, è consentito, ai sensi della L.R. n.1/2005, come definito nel Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale e nella relazione agrituristica, il recupero a fini agrituristici di fabbricati esistenti riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L.R. n. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola. Sono inoltre consentiti, sempre a fini agrituristici e/o per adeguamento igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi rurali esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione di superfetazioni e annessi solo se viene dimostrata la loro non utilizzazione per obsolescenza a scopi produttivi agricoli e l'impegno per dieci anni alla non ricostruzione dei medesimi volumi obsoleti per finalità produttive.

9 bis. Il piano del parco, relativamente gli interventi da effettuare nel territorio di propria competenza e fermo restando quanto precisato al precedente comma 8 del presente articolo, determina i seguenti criteri generali:

- mantenimento delle caratteristiche del centro aziendale in caso di realizzazione di nuove volumetrie funzionali alla conduzione del fondo agricolo;

- attenzione alla morfologia ed ai caratteri architettonici rurali, con particolare attenzione ai materiali ed alle sistemazioni pertinenziali;

- mantenimento del sistema della viabilità esistente;

- mantenimento del sistema vegetazionale esistente;

- obbligatorietà del mantenimento della destinazione d'uso rurale dei manufatti edilizi, non consentendo pertanto alcuna forma di deruralizzazione dei manufatti medesimi..

9 ter. Relativamente la possibilità di realizzare piscine e altre strutture di tipo pertinenziale, si rimanda alla preventiva redazione di un piano di settore di cui al precedente articolo 6, il quale, puntualmente, determinerà gli ambiti dell'area protetta all'interno della zona D - aree di promozione - nei quali poter realizzare le piscine medesime, fermo restando l'applicazione del concetto di pertinenzialità rispetto alla attività turistico/ricettiva, oltre alla tipologia obbligatoriamente assimilabile alla piscina naturale o biopiscina.

9 quater. La realizzazione di nuovi impianti destinati alla telecomunicazione, al trasporto energetico, etc., deve obbligatoriamente essere completamente interrata. Il Regolamento del Parco provvederà a specificare norme in merito alla limitazione delle varie tipologie e forme di inquinamento (acustico, luminoso, elettromagnetico, etc.).

10. Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola al momento dell'adozione delle presenti norme, sono ammessi esclusivamente interventi per la realizzazione di una unità abitativa o di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui agli artt. 54 e 55 della L.R. 42/2000 composte da non più di quattro camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a otto posti letto, ubicate in non più di due unità ammobiliate in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e , limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Restano fermi i caratteri architettonici e decorativi dell'esteriore aspetto dell'edificio e delle sistemazioni esterne. Non è ammissibile, per la categoria di manufatti di cui al presente comma, aumentare il numero delle unità immobiliari esistenti.

10 bis. Ai soli fini di salvaguardia ed in attesa di specifico piano di settore di cui al precedente articolo 6 che normi in merito all'argomento trattato, è vietata la realizzazione di attività integrative all'agricoltura. Sono fatte salve quelle attività integrative all'agricoltura esistenti all'adozione delle presenti norme tecniche di attuazione e provviste delle necessarie autorizzazioni legittimanti allo svolgimento della attività medesima.

10 ter. Per i manufatti edilizi, identificati nella tabella A 2 con i numeri 23a (podere Francesco), 24a (podere Maria Enrica), 25a (podere Enrico) e 26a (podere Riccardo), stante la effettiva consistenza della superficie agricola e forestale di proprietà della famiglia Vivarelli Colonna localizzata in una vasta area centrale del territorio dell'area protetta insistente interamente nel Comune di Magliano in Toscana, deve essere oggettivamente determinata la loro connessione con l'attività agricola. Deve essere pertanto presentato dalla proprietà un programma di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) per definire la consistenza e caratterizzazione della azienda agricola (o delle eventuali aziende agricole), oltre a definire i manufatti edilizi connessi e necessari alla conduzione della azienda ( o aziende) medesima. Gli edifici sopra elencati oggettivamente non connessi alla attività agricola possono svolgere l'attività prevista dal comma 10 del presente articolo, con possibilità di realizzare un massimo di 16 posti letto per singolo manufatto edilizio. Contestualmente alla approvazione del PMAA e preventivamente allo svolgimento dell'attività di cui al comma 10 del presente articolo, deve essere sottoscritta tra la proprietà e l'Ente Parco Regionale della Maremma apposita convenzione relativa alla possibilità di realizzare itinerari di visita regolamentati dal Parco, oltre alla opportunità di realizzare una pista ciclabile di collegamento tra la loc. Stazione di Alberese e la strada interna al Parco parallela alla SS 1 Aurelia.

11. Per gli edifici esistenti non facenti parte degli elenchi A1 e A2 e realizzati con materiali precari e fatiscenti, previa dimostrazione della loro legittimità, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, senza alcun incremento volumetrico e con l'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso agricola, anche con localizzazione diversa rispetto a quella originaria, entro l'ambito del centro aziendale; devono, in ogni modo, essere rispettate le percentualizzazioni di recupero previste dal precedente comma 8 del presente articolo.. L'intervento di sostituzione edilizia proposto deve risultare migliorativo sia sotto l'aspetto della funzionalità e dell'utilizzo del territorio ad uso agricolo, sia sotto l'aspetto dell'inserimento ambientale e paesaggistico. In fase di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco verranno concordate la tipologia, i materiali e le finiture per gli interventi.

12. Per gli edifici esistenti non inseriti negli elenchi A1 e A2 allegati alla presente disciplina, e di cui alla Tabella 13 "Patrimonio edilizio nell'area parco" allegata alla Relazione della FASE 2A del Piano del Parco, sono ammessi interventi di conservazione degli assetti edilizi, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto riguarda l'esteriore aspetto degli stessi, in particolare sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79 comma 2 L.R. 1/2005 punti a), b), c) e d), per quest'ultimo esclusi i punti 1) e 3), fermi restando i caratteri architettonici decorativi dell'esteriore aspetto dell'edificio e delle sistemazioni esterne.

13. Nell'area-nucleo della Fattoria di San Mamiliano sono consentiti, solamente tramite specifici Piani di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree di pertinenza, e demolizione di superfetazioni realizzate in materiali non omogenei rispetto a quelli del fabbricato principale e successiva loro ricostruzione nel limite di cui al precedente comma 8, ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi, per finalità connesse a servizi di interesse turistico e ricettivo per un totale non superiore a 100 posti letto. Lo stesso Piano di Recupero dovrà inoltre prevedere come forma perequativa, un accordo sottoscritto tra Ente Parco e soggetto proprietario, finalizzato a realizzare specifici interventi, a carico del privato, funzionali agli obiettivi strategici del Parco della Maremma in merito alla conservazione della natura ed all'incentivazione del turismo sostenibile. Le modalità di definizione delle forme perequative saranno precisate da apposito regolamento preventivamente approvato dall'Ente Parco Regionale della Maremma, che dovrà contenere i seguenti punti:

- centro per mostre, convegni ed esposizioni

- strutture connesse alla eventuale porta di accesso al Parco collegata con la frazione di Principina a Mare

- ricettività turistica (ristorante, bar, struttura convegni, concerti, etc.)

- parcheggio.

13 bis. Nell'area-nucleo della Fattoria di Collecchio (Area Parco) sono consentiti, solamente tramite specifici Piani di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree di pertinenza, e demolizione di superfetazioni e successiva ricostruzione nel limite di cui al precedente comma 8, ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale dei complessi edilizi, per finalità connesse a servizi di interesse turistico e ricettivo per un totale non superiore a 100 posti letto. Lo stesso Piano di Recupero dovrà inoltre prevedere come forma perequativa, un accordo sottoscritto tra Ente Parco e soggetto proprietario, finalizzato a realizzare specifici interventi, a carico del privato, funzionali agli obiettivi strategici del Parco della Maremma in merito alla conservazione della natura ed all'incentivazione del turismo sostenibile. Le modalità di definizione delle forme perequative saranno precisate da apposito regolamento preventivamente approvato dall'Ente Parco Regionale della Maremma, che dovrà contenere i seguenti punti inerenti alla realizzazione della porta del Parco di Collecchio:

- centro per la gestione e valorizzazione dei beni storico/architettonici ed archeologici e dei beni antropologico/culturali

- mostra permanente dei beni storico/architettonici ed archeologici e per i beni antropologici

- ricettività turistica (ristorante, bar, struttura convegni, concerti, etc.)

- parcheggio terrazzato con olivi.

13 ter. Il Piano di Recupero, esteso all'intera area storico-ambientale, deve prevedere di:

  • - salvaguardare l'interfaccia tra struttura insediativa e paesaggio circostante;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche del patrimonio residenziale esistente;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, dei complessi edilizi e degli spazi aperti esistenti, incoraggiandone il loro recupero e riutilizzo soprattutto ove abbiano subito trasformazioni contrastanti con l'architettura e l'ambiente tipici della zona;
  • -prevedere interventi di restauro e risanamento conservativo dei beni di interesse storico architettonico, anche di carattere minore, e interventi di conservazione degli elementi di arredo lapideo e vegetale, delle pavimentazioni esistenti e degli elementi costituenti il tessuto agricolo e forestale;
  • - dare indicazione delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture e degli elementi di sistemazione degli spazi aperti, anche di tipo agricolo, delle recinzioni, ecc. ritenute più consone ad un corretto recupero del tessuto esistente:
  • - dare disposizioni relative a:
  • - gli assetti di massima degli edifici;
  • - gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubblico;
  • - gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
  • - gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione;
  • - le unità minime di intervento;
  • - i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
  • - le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni tipo;
  • - gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere l'ente pubblico interessato:

Tali Piani di recupero sono soggetti a "Valutazione Integrata " ai sensi dell' Art. 11 della L.R. n.1/2005. In attesa della redazione di tali Piani di Recupero sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 79 comma 2 L.R. 1/2005 punti a), b), c).

14. E' vietata, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, la realizzazione di recinzioni di fondi agricoli, prati-pascoli e superfici boscate con reti metalliche, fili spinato, palificazioni metalliche o prefabbricate. Quando le recinzioni riguardino aree di stretta pertinenza di edifici esistenti potranno essere realizzate con materiali e caratteristiche tipologiche tipiche dei luoghi definiti o da definirsi negli specifici strumenti di settore e regolamenti d'uso.

14 bis. Non è ammessa la realizzazione di strutture precarie e di strutture temporanee. Strutture prefabbricate potranno essere ammesse per la realizzazione di manufatti permanenti fermo restando la necessità di garantire un risultato qualitativamente adeguato al pregevole contesto ambientale, determinabile in sede di procedura di rilascio della autorizzazione ambientale.

14 ter. Non è ammessa la realizzazione di serre fisse. La posa in opera di serre temporanee è consentita nelle aree di tutela del paesaggio agrario (D1) esclusivamente nella zona in destra orografica del fiume Ombrone previa acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco. Dette serre temporanee non dovranno, ordinariamente, superare i 3.00 metri di altezza massima e la superficie complessiva non eccedente l'1,50% della superficie aziendale; eventuali deroghe possono essere ammesse dall'Ente Parco per motivate esigenze tecnico/produttive dell'azienda agricola. Le serre temporanee devono avere tipologia a tunnel con struttura portante metallica, semplicemente infissa nel terreno, e copertura in materiale plastico di colore compatibile con l'ambiente circostante. Fermo restando il rispetto della superficie, delle dimensioni e della tipologia sopra riportate, è ammessa la realizzazione di un numero massimo di 3 serre temporanee. Dette serre temporanee devono essere rimosse entro e non oltre trentasei (36) mesi dalla loro realizzazione; in fase di richiesta di impianto della serra medesima, il conduttore dovrà presentare, contestualmente alla documentazione tecnica per il rilascio del nulla osta, idoneo impegno alla rimozione entro i tempi stabiliti.

15. È vietato accendere fuochi in tutte le aree boscate e/o entro una fascia di 100 m di distanza dalle aree boscate e comunque secondo le disposizioni della normativa regionale.

16. È vietato l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, nonché la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottame, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili ed ogni altra attività richiamata dal DPR 915/82.

17. È vietato l'uso di aree, anche di quelle confinanti con le "aree urbane", quale deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola del fondo.

18. È vietata l'apertura di nuove cave o la riapertura di vecchie cave, mentre è regolamentata l'attività di recupero di ex cave (Piani di Recupero) ai sensi della L.R. 3 novembre 1998, n. 78.

19. È vietata, ai sensi della LR 48/94, al di fuori di strade ad uso pubblico e di strade private, la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimonio silvo-pastorali e di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi e funzioni, nonché quelli dei residenti o proprietari di fondi e dei mezzi agricoli strettamente necessari alla conduzione del fondo.

Nelle Aree a fruizione ricreativa controllata così come perimetrate nella Tav. 30 Percorribilità. Attività ricreative e servizi la fruibilità ricreativa è di tipo esclusivamente pedonale, equestre e ciclabile e va sottoposta a continuo controllo numerico e limitazioni da normare tramite regolamento d'uso.

La circolazione pedonale, equestre e ciclabile è permessa solo sui percorsi (sentieri, strade ecc.) esistenti e previsti.

Non è consentita la realizzazione, all'interno delle proprietà singole o associate, di itinerari, percorsi e sentieri fruibili in difformità da quanto previsto dai regolamenti d'uso del Parco e dalla LR 48/94 e successive modifiche. Ogni nuovo itinerario o percorso nel Parco, indipendentemente dalle modalità di utilizzo e fruizione, deve essere autorizzato dall'Ente Parco che determina anche il soggetto gestore e le modalità di gestione.

Il transito di automezzi legato alle attività ricettive è dettagliatamente regolamento all'interno della normativa per ogni specifica destinazione di zona.

L'apertura di un nuovo itinerario di visita del Parco viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Parco previo parere del Comitato Scientifico e previa autorizzazione delle proprietà all'interno delle quali l'itinerario stesso viene ipotizzato.

20. E' vietata qualsiasi forma di campeggio e agricampeggio su tutto il territorio del Parco. E' fatta salva la possibilità di sosta camper nelle sole aree individuate dal presente Piano.

21. In tutto il territorio dell'Ambito territoriale di applicazione per l'area identificata al precedente art. 1C.3 lett a) (Parco), congiuntamente ai Comuni singoli o associati per l'area identificata al precedente art. 1C.3 lett. b) (Area Contigua), le opere relative all'Allegato I e all'Allegato II della Direttiva Comunitaria n.337 del 1985 "Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" con specifico riferimento ad autostrade, vie di rapida comunicazione, elettrodotti ad alta tensione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, impianti di depurazione, ecc. sono sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del DPCM n°377 del 10 agosto 1988 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della L. 349/86". Sono altres&igrave sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale le categorie di progetti di cui all'Allegato 3 della LR 3 novembre 1998 n. 79 "Norme per la valutazione di impatto ambientale". Gli Studi di Impatto Ambientale se riguardanti aree o parti di aree ricadenti nell'Ambito territoriale di applicazione di cui all'Art. 1, devono documentare le possibili interferenze delle trasformazioni previste con gli elementi, gli ambiti e le relazioni ecologiche tutelate individuando altres&igrave le opere di compensazione degli impatti e sono soggetti a nulla osta da parte dell'Ente Parco.

22.Sono consentiti inoltre gli interventi previsti alla Tav. n. 31 "Azioni per la conservazione, la valorizzazione ed il recupero" da attuarsi tramite gli strumenti previsti dalla presente normativa.

Gli interventi di cui alla Tav. 31 sono definiti come segue:

A) aree di intervento per la conservazione del suolo e la valorizzazione dell'agricoltura: in tali aree vengono praticate coltivazioni agrarie specializzate o promiscue, anche con messa a riposo annuale o poliennale dei terreni, e/o vi si effettua allevamento di bestiame; devono essere individuati criteri differenziati, secondo le localizzazioni individuate in cartografia (zonizzazione), per la conservazione del suolo e delle risorse territoriali al fine di valorizzare le colture e gli allevamenti che assumono i migliori caratteri di tipicità, di qualità complessiva e di sostenibilità ambientale;

B) aree di intervento per la conservazione e la gestione del patrimonio boschivo: sono consentiti gli interventi selvicolturali indicati secondo le localizzazioni individuate nei Piani di Gestione Forestale vigenti.

C) aree prioritarie di intervento per la sistemazione ambientale/vegetazionale: sono consentiti gli interventi di salvaguardia nelle aree individuate dagli appositi Piani di Gestione o ambiti da perimetrare tramite programma attuativo di settore in aree corrispondenti in toto od in parte a: boschi ripariali e planiziali, zone dunali, vegetazione di roccia, zone umide, oliveti in riconolizzazione, radure nel bosco non coltivate

D) aree di intervento per il rafforzamento e/o la ricostituzione dei corridoi o aree di connessione ecologica: riguardano la rete idrica superficiale del Fiume Ombrone, Fosso Rispescia e principali Fossi e Canali e due ampie aree, quella del Set-aside del Collecchio (Vivarelli-Colonna) e quella della Piana della Bonifica di Talamone, nei quali sono consentiti interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento tramite vegetazione di nuovo impianto ed interventi di ingegneria naturalistica delle sponde dei principali corsi d'acqua, di rinaturalizzazione di tratti dei principali canali in accordo con il Consorzio Bonifica Grossetana, per la creazione di "scale di risalita" per pesci nei punti critici, per la realizzazione di sottopassi stradali e ferroviari per l'attraversamento della fauna minore o l'adeguamento di quelli esistenti, per la realizzazione di barriere vegetali lungo le strade più trafficate e lungo la ferrovia e a ridosso dei centri urbani quali filtri (inquinamento atmosferico, rumore, polveri, ecc.) tra sistemi urbanizzati e sistemi agroforestali, per la realizzazione di un'ampia zona di connessione di tipo artificiale (fascia di sovrappasso e/o interramento in trincea dell'Aurelia) nell'area tra il Collecchio e il Set-aside ventennale del Collecchio, per la realizzazione di un'ampia zona di connessione di tipo naturale nella Piana della Bonifica di Talamone già soggetta a progressiva "salinizzazione" come naturalizzazione di area-chiave tra il parco e la fascia costiera di Talamone.

E) aree di intervento per la conservazione e la gestione della fauna: riguardano aree diversificate ed interventi diversificati secondo le seguenti suddivisioni: aree palustri e zone umide - limitazione del disturbo antropico, azioni di gestione volte al ripristino e al mantenimento di chiari e specchio d'acqua, mantenimento delle attività tradizionali di allevamento; aree fluviali: limitazione dell'attività di pesca e, ove possibile, impianto di boschetti planiziali; aree ecotonali: fruizione turistica controllata, proseguimento delle attività finalizzate a preservare le condizioni naturali delle aree aperte, ripristino del vecchio muro a secco; aree agricole: mantenimento delle attività antropiche tradizionali; pascoli: proseguimento delle attività antropiche tradizionali con lavorazioni finalizzate a preservare le condizioni naturali; pineta: gestione non invasiva della porzione forestale con mezzi meccanici tradizionali, conservare e incentivare la presenza del sottobosco di latifoglie; fasce dunali: modalità di fruizione che separino nettamente la fascia del bagnasciuga da quella dunale; aree a set-aside: gestione improntata ad ottenere il massimo livello di conservazione per la fauna, attraverso anche l'alternanza di sfalci nelle singole particelle; macchia: gestione forestale con alternanza di radure, aree ceduate e ad alto fusto, tramite mezzi meccanici tradizionali, approfondimento delle conoscenze circa l'effetto del carico di ungulati sul bosco.

F) interventi per la conservazione attiva dei beni storico-architettonici ed archeologici: sono consentiti gli interventi previsti e le azioni di valorizzazione di cui alla ELENCO A1 - BENI STORICO-ARCHITETTONICI ED ARCHEOLOGICI allegata alla presente normativa.

G) interventi per le architetture rurali di rilevante interesse: sono consentiti gli interventi previsti e le azioni di valorizzazione di cui alla ELENCO A2 - ARCHITETTURE RURALI DI RILEVANTE INTERESSE allegata alla presente normativa

H) interventi per il potenziamento e la valorizzazione dei principali eventi antropologico-culturali: ambiti da perimetrare tramite programma attuativo di settore in corrispondenza della individuazione simbolica della cartografia. Con il programma attuativo andranno definite le modalità di intervento.

I) aree di recupero ambientale: ambiti da assoggettare a programma attuativo di settore in corrispondenza della individuazione della cartografia. Con il programma attuativo verranno definite le modalità di intervento da attuarsi nei modi previsti dalla legislazione vigente.

L) interventi per il miglioramento della viabilità principale e secondaria esistente.

M) interventi per il miglioramento della sentieristica (itinerari pedonali, ciclabili, ippovie e vie d'acqua) esistente e per la realizzazione di quella di nuovo impianto.

O) interventi per la limitazione dei fenomeni erosivi costieri e/o per la gestione della fruizione delle fasce dunali.

23. E' consentita, previo parere obbligatorio e vincolate dell'Ente Parco conferito su specifico progetto definitivo redatto dalla Amministrazione proponente, la realizzazione di opere pubbliche a rete e puntuali, a servizio ed uso dei residenti all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco medesimo.

24. E' ammessa la posa in opera, previo nulla osta dell'Ente Parco, di impianti fotovoltaici e di pannelli solari, in entrambi i casi esclusivamente funzionali al fabbisogno della singola azienda agricola richiedente; detti impianti potranno essere localizzati esclusivamente sulle falde delle coperture o, qualora non realizzabile, limitatamente al resede del fabbricato medesimo. Per dette realizzazioni dovranno essere privilegiate soluzioni tecniche finalizzate alla limitazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, inserendo, ove possibile, ogni elemento accessorio nel sottotetto.

E' ammessa la realizzazione di impianti eolici esclusivamente secondo quanto previsto dal successivo articolo 19 comma 3 delle presenti norme.

E' consentito l'utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici funzionali alla ricerca scientifica, alla didattica ambientale e per l'esecuzione di attività compatibili con le finalità istituzionali del Parco.

25. Sono fatte salve le norme e le prescrizioni previste nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), relativamente l'asta del fiume Ombrone, per quanto concerne le misure di tutela e salvaguardia circa il rischio idraulico; sono inoltre fatte salve le indicazioni fornite dall'articolo 14 del piano strutturale del Comune di Grosseto in merito alla tutela degli acquiferi.

26. Sono fatte salve le norme e le prescrizioni previste nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), relativamente l'asta del fiume Ombrone, per quanto concerne le misure di tutela e salvaguardia circa il rischio geomorfologico. Sono inoltre fatte salve le direttive riguardanti il Dominio Idraulico Forestale, il Dominio Idraulico ed il Dominio Costiero; a tale proposito il Piano per il Parco viene integrato con le cartografie di seguito elencate:

  • - Tavola n°33/A: piano di assetto idrogeologico - zona nord
  • - Tavola n°33/B: piano di assetto idrogeologico - zona sud e abitato di Talamone
  • - Tavola n°33/C: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona nord
  • - Tavola n°33/D: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona centro
  • - Tavola n°33/E: piano di assetto idrogeologico - area contigua-zona sud.

27. Per i fabbricati mai utilizzati a fini agricoli e con destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ricedenti nelle aree A (riserve integrali), B (riserve generali orientate), e C (aree di protezione), e non inseriti negli elenchi di cui alla tabella A 0 di cui alle presenti NTA, è ammesso il trasferimento della volumetria esistente esclusivamente all'interno della zona D (aree di promozione economica e sociale) o verso zone esterne all'area protetta, da realizzarsi con progetto unitario che preveda il completo ripristino ambientale del sito da dismettere, fermo restando l'obbligatorietà del limite dimensionale di 150 metri quadrati lordi di superficie e della realizzazione di una sola unità immobiliare. Lo stesso progetto dovrà essere supportato da apposito studio per la valutazione di incidenza ai sensi della vigente normativa in materia riguardante sia gli effetti prevedibili nell'area oggetto di ripristino ambientale, e sia gli effetti prevedibili nell'area di nuova localizzazione della volumetria trasferita. L'intervento dovrà essere sottoposto ai pareri di legge, oltre alla stipula di convenzione con l'Ente Parco che preveda l'espresso impegno volto al ripristino e recupero ambientale del sito da dismettere, corredata inoltre di apposita garanzia fideiussoria, la cui entità sarà commisurata alla effettiva consistenza degli interventi ambientali da realizzare.

28. Nelle more del vigente Piano e dei Regolamenti vigenti, persone singole e gruppi possono essere accompagnati, oltre che dalle guide Parco, anche dalle guide ambientali di cui all'articolo 118 della L. R. T. 23 marzo 2000 n°42 e ss. mm. L'Ente Parco potrà individuare, in presenza di effettive necessità, specifiche prescrizioni che la guida ambientale sarà tenuta ad osservare. L'Ente Parco, inoltre, controlla che sui sentieri facenti parte della Rete Escursionistica Toscana siano osservate le disposizioni di cui alla L. R. T. 20 marzo 1998 n°17 e relativo regolamento di esecuzione n°61R del 14 dicembre 2006. Lo stesso Ente Parco, qualora accerti recinzioni o simili realizzate da terzi che interrompono un sentiero, ne darà formale comunicazione al competente ufficio della Provincia.

Art. 8 Riserve di interesse prevalentemente scientifico - A1

1. Sono le aree che presentano valori naturalistico-ambientali di pregio, di fondamentale importanza per taxa animali e vegetali, caratterizzate da ecosistemi particolarmente fragili. Le esigenze di conservazione sono preminenti anche per finalità scientifiche ed educative, ma sono ammesse la prosecuzione delle esistenti attività agro-pastorali quali fattori di mantenimento degli attuali equilibri ecosistemici. Le attività di fruizione turistica non sono ammesse, mentre sono consentite quelle di fruizione controllata con carattere prevalentemente scientifico e didattico; gli interventi di miglioramento o ricostituzione delle componenti ecosistemiche sono ammessi limitatamente a quanto espresso in appositi progetti preventivamente autorizzati dall'Ente Parco. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi sopraelencati. Sono le AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica e coincidono con le zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni.

Nelle presenti aree è vietato l'accesso con qualsiasi tipo di mezzo a motore, con esclusione dei mezzi dell'Ente Parco, mezzi per la sorveglianza e il soccorso, e dei mezzi espressamente autorizzati dall'Ente Parco medesimo (mezzi dei proprietari e conduttori dei fondi, ricercatori, etc.).

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

A.1.1. Aree palustri e umide della Trappola e foce dell'Ombrone

  • a) Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Dal punto di vista morfologico sono costituite dalle aree pianeggianti che occupano il delta del Fiume Ombrone, le quote sono pressoché al livello del mare, in alcuni casi al di sotto di esso; si tratta di terreni sabbioso limosi, originati da aree palustri e dune ormai consolidate al momento interessate da fenomeni di forte erosione sul lato a mare. Comprendono la parte finale , fino alla foce, del corso del Fiume Ombrone che presenta un andamento meandriforme con sezione piuttosto ampia. Le zone umide costiere sono caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di specie ornitiche, molte delle quali di grande interesse conservazionistico, prevalentemente migratrici. Di fondamentale importanza per il ruolo svolto nel contesto ecologico locale, provinciale e nazionale. In questa zona l'Asta Fluviale dell'Ombrone e la sua foce costituiscono elementi di grande rilievo per la connessione ecologica delle aree palustri costiere con l'interno. La vegetazione è rappresentata da pinete miste a vegetazione a ginepro, giunchi, salicornie ed altre specie elofitiche palustri.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione massima del disturbo antropico, anche dovuto ad osservazione scientifico-didattica, canalizzandolo lungo percorsi e in periodi predefiniti. In tali aree sono vietati disboscamenti, riduzione a ceduo delle fustaie di specie igrofile, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico oggi esistente, nonché ogni attività incompatibile con le finalità di conservazione degli ecosistemi.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Al fine di limitare i fenomeni di forte erosione sul lato a mare che rappresentano un pericolo consistente in relazione al rilevante pregio ambientale di tali aree si prevedono interventi di protezione ed eventualmente di ricostituzione della fascia costiera. E' importante potenziare la presenza di specie arboree autoctone, tramite la conservazione attiva e l'impianto di boschetti planiziali. Le attività agricole tradizionali e quelle di allevamento di tipo tradizionale (bovini ed equini maremmani) possono continuare ad essere condotte, cos&igrave come quelle di visita guidata. Conservazione degli assetti idraulici esistenti vigilando sui possibili interramenti e creazione di nuovi canali.

A.1.2. Paduletto di Collelungo

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Si tratta di un'area pianeggiante, con quote pressoché al livello del mare compresa tra la duna costiera e l'inizio dei rilievi caratterizzata da terreni limoso sabbiosi di origine palustre. Area umida con marcate fluttuazioni stagionali della presenza e livello di acqua: importante lembo di territorio in continuità ecologica con Fascia Costiera Porto Vecchio-Cala Francese-Cala Rossa e Pascoli arborati, scarpate e forme carsiche del Vallone -Salto del Cervo . La vegetazione è a prevalenza di giunchi con inframmezzate pinete.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - È vietata ogni attività antropica, in modo particolare di tipo turistico. Sono vietati disboscamenti,riduzione a ceduo delle fustaie di specie igrofile, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico oggi esistente, nonché ogni attività incompatibile con le finalità di conservazione degli ecosistemi:
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Conservazione delle caratteristiche ecologiche e morfologiche attuali. Mantenimento del pascolo bovino allo stato brado ai livelli attuali. Conservazione degli assetti idraulici esistenti vigilando sui possibili interramenti e creazione di nuovi canali.

A.1.3. Fascia Costiera Porto Vecchio-Cala Francese-Cala Rossa

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Si tratta di un'area costiera caratterizzata da una fascia dunale ben conservata. Nel complesso l'area è in debole accrescimento. La duna è particolarmente importante anche per la protezione della pineta retrostante dagli aerosol marini. Area di elevato interesse faunistico, in connessione ecologica con Pascoli arborati, scarpate e forme carsiche e, tramite questa, Pascoli Rimessini-Scoglietto. La vegetazione è rappresentata da vegetazione dunale psammoalofila e pineta a pini mediterranei (marittimo e domestico), oltre alla presenza della palma nana nell'abito caratterizzato da scoglio.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione di ogni attività antropica, in modo particolare di tipo turistico. Deve essere impedito qualsiasi intervento di modificazione morfologica e limitato al massimo l'accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna in fase di consolidamento) da parte di pedoni o di mezzi. E' vietato l'allevamento e la conduzione al pascolo brado o semibrado di qualsiasi specie allevata nelle aree interessate dai corpi dunali mobili o in consolidamento. E' vietata la raccolta di elementi della flora dunale o la rimozione di materiale vegetale o legnoso naturale, anche se in decomposizione, presente nel corpo di duna.Sono vietate trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell'assetto faunistico oggi esistente, nonché ogni attività comunque incompatibile con le finalità di conservazione degli ecosistemi.
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione morfologica attuale e ricostituzione morfologica dei corpi di duna mobile erosi o mal conservati. Monitoraggio delle popolazioni relitte di coniglio selvatico nell'area dunale. Raccolta sistematica di rifiuti non organici depositati dal mare, dal vento o dall'uomo sulla spiaggia. Il regolamento dovrà indicare i periodi stagionali nei quali, per motivate finalità di conservazione della natura e di carattere scientifico, è vietato l'accesso al litorale e i periodi stagionali nei quali, invece, ne è permesso un uso controllato ed esclusivamente nelle ore e nei periodi fissati.

A.1.4. Area boscata Scoglio della Lepre

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - La zona è individuata dal versante nord occidentale dei Monti dell'Uccellina , con altitudine massima 300 mslm e minima 10 mslm, occupando il versante N-W di Poggio Lecci. È delimitata dall'Itinerario di Ritorno Pratini- S.Rabano in alto ed in basso da quello per Cala di Forno: a Nord e a Sud i confini sono rappresentati da due fossi: a sud il limite è anche confine amministrativo fra i Comuni di Grosseto e Magliano in T.na. Gli affioramenti che si notano sono rappresentati da Calcare con limitate zone del Verrucano. La giacitura è prevalentemente acclive con discreta pendenza. La vegetazione è costituita da varie formazioni vegetali corrispondenti alla Gariga, alla Macchia ed al Ceduo, dove prevalgono esemplari di Leccio: boschetti di Leccio si rinvengono sia nella porzione basale, più riparata dal vento salmastro soprattutto negli impluvi, sia nella porzione alta.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Tutela integrale dal punto di vista botanico, evitando di utilizzare il ceduo e fare interventi nella componente floristica per almeno 60 anni.
    La Riserva è destinata alle attività didattiche e di ricerca scientifica.
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Nessun intervento sul soprassuolo vegetale per almeno 60 anni. La gestione riguarda la modalità di affidamento delle ricerche scientifiche, delle eventuali visite degli interessati dal punto di vista didattico. Studio del soprassuolo con determinazione attuale dei principali parametri selvicolturali e floristici. Studio della componente faunistica e possibili interazioni con quella vegetazionale. Contenimento quantitativo degli ungulati (Daino e Cinghiale) intervenendo prevalentemente nelle zone limitrofe.

A .1.5. Area boscata Fosso del Treccione

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - La zona è attraversata dal Fosso del Treccione, grosso impluvio che si origina dalle falde orientali di Poggio Lecci (438 mslm) ed settentrionali di Poggio Uccellina (370 mslm) , sotto S. Rabano. È delimitata da una strada forestale recentemente recuperata per l'esbosco del legname dei tagli limitrofi. Gli affioramenti che si notano sono rappresentati da rocce del Verrucano. La giacitura è prevalentemente pianeggiante ed esposta a Est. Sono presenti alcune carbonaie di notevoli dimensioni ed un rudere di importanza storica denominato "Romitorio" o "Casetta del Romito". La vegetazione è costituita da un ceduo invecchiato dove prevalgono esemplari a fustaia di Leccio e Roverella e vecchie ceppaie di Orniello, Acero campestre, Sughera, Acero trilobo, Fillirea latifoglia e Alloro con altezze talvolta superiori ai 10 metri: il sottobosco risulta assente se non per esemplari di Ciclamino e Pungitopo visibilmente brucati da selvatici. Altre specie rinvenute sono il Corbezzolo , Marruca, Erica arborea, Olmo, Lentisco, Mirto, Biancospino, Viburno, Vite. Discreto sviluppo dimensionale delle matricine e dei polloni con diametri ed altezze insolite per la vegetazione del Parco: inoltre sono presenti soprattutto sul lato nord limitrofo al Fosso notevoli esemplari di Alloro, aceri trilobo e campestre, Orniello con diametri ed altezze insolite. Si segnala la presenza di due Viti di discreta età da classificare. La zona è molto frequentata da ungulati come Daini e Cinghiali.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Tutela integrale dal punto di vista botanico, evitando di utilizzare il ceduo per almeno 52 anni. La Riserva è destinata alle attività didattiche e di ricerca scientifica.
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Nessun intervento sul soprassuolo vegetale per almeno 52 anni. La gestione riguarda la modalità di affidamento delle ricerche scientifiche, delle eventuali visite di interessati dal punto di vista didattico, prevedendo un numero max di fruitori per evitare calpestamenti e sentieramenti. Controllo degli ungulati con interventi di contenimento su Daino e Cinghiale, intervenendo prevalentemente nelle zone limitrofe. Interventi di recupero sulla struttura storica del "Romitorio" e della viabilità storica. Studio del soprassuolo con determinazione attuale dei principali parametri selvicolturali. Studio della componente faunistica e possibili interazioni con quella vegetazionale.

2. In tali aree non è ammessa la costruzione di alcun manufatto agricolo e l'ampliamento delle sedi stradali esistenti.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi di carattere generale consentiti sono i seguenti:

  • - per quanto riguarda l'esteriore aspetto degli edifici esistenti e del loro resede sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro;
  • - il ripristino-recupero ambientale delle aree degradate, da effettuarsi previa autorizzazione dell'Ente Parco, che si avvarrà del parere del Comitato tecnico-scientifico;
  • - la prosecuzione delle attività agro-forestali in essere, senza possibilità di incremento della superficie coltivata in seguito ad interventi di manutenzione straordinaria o trasformazione produttiva dei suoli;
  • - il mantenimento del pascolo estensivo, ove consentito;
  • -il contenimento degli arbusti se previsti dai Piani di Gestione, previo nulla osta dell'Ente Parco che si avvarrà del parere del Comitato Scientifico;
  • - tutti gli interventi previsti alla Tav. n. 31 "Azioni per la conservazione, la valorizzazione ed il recupero" cos&igrave come specificati al comma 21 del precedente art. 7.

Art. 9 Riserve di protezione - B1

1. Sono le aree che presentano valori naturalistico-ambientali di pregio, importanti per specie animali e fattori vegetazionali, caratterizzate da ecosistemi di origine antropica o storicamente interessati da attività antropiche. Le esigenze di conservazione, quelle scientifico-didattiche e di fruizione-ricreative sono preminenti. Sono ammesse le attività agro-silvo-pastorali preferibilmente orientate al mantenimento delle colture esistenti ed alle azioni di governo del bosco e gli interventi conservativi e manutentivi finalizzati all'orientamento e al potenziamento dell'evoluzione degli ecosistemi verso condizioni di maggior efficienza biologica e di miglior equilibrio biologico. Gli usi e le attività comprendono anche la fruizione per scopi naturalistici, scientifici, educativi e ricreativi (limitatamente ad attività che non comportano apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi sopraelencati. Sono rappresentate dalle AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica che coincidono con le zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni e da un'area (il Fiume Ombrone) come CORRIDOIO DI CONNESSIONE- ECOLOGICAL CORRIDOR della Rete Ecologica finalizzato alla connessione tra ecosistemi, per una migliore opera di conservazione delle biodiversità, attraverso la dispersione delle specie.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

B. 1.1. Sughereta di Alberese

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Area costituita in parte dai terreni calcarei costituenti i rilievi ed in parte da terreni alluvionali ciottolosi e sabbiosi. Area ecotonale di grande rilievo, composta da prati arborati a prevalenza di sughera. Si registra la presenza di numerose specie faunistiche, anche di rilievo conservazionistico come il Rampichino.

Vegetazione arborea a prevalenza di sughera in forte deperienza e con varie patologie a causa del pascolo e calpestamento eccessivo di ungulati (percorso faunistico)

  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Fruizione turistica regolamentata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Piano di gestione per il mantenimento e miglioramento dell'area: salvaguardia delle Sughere dalla specie arboree limitrofe, possibilità di raccolta del sughero previo parere del Comitato Scientifico del Parco per la determinazione delle modalità e dei tempi della raccolta medesima, e protezione delle sughere rimaste tramite azioni atte a ridurre gli effetti del carico turistico. Ripristino della recinzione del percorso faunistico.

B.1.2. Aree agricole della Trappola - San Carlo

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Si tratta per lo più di aree agricole interessata da opere di regimazione e bonifica, di morfologia pianeggiante e quote di poco superiori al livello del mare. Sono aree di rilievo per l'azione cuscinetto che svolgono tra le zone "Aree palustri e umide della Trappola e foce dell'Ombrone", da una parte, e la zona esterna al Parco verso Principina, dall'altra.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione morfologica attuale. In tale area risulta importante il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di regimazione delle acque. L'area, che presenta una falda a profondità di circa 1 m, è interessata da fenomeni di ingressione marina che possono essere contrastati nell'ambito di una strategia più generale di intervento e di indagine. Mantenimento delle attività antropiche tradizionali, quali quelle agricole e tutte le attività ad esse connesse.

B.1.3. Pascoli della Trappola

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Si tratta per lo più di aree a pascolo inframmezzate a pinete ed a terreni paludosi interessati da opere di regimazione e bonifica, di morfologia pressoché pianeggiante e quote di poco superiori al livello del mare. Si tratta di terreni limosi e in parte sabbiosi, costituenti la duna consolidata. Sono aree di rilievo per l'azione cuscinetto che svolgono tra la zona "Aree palustri e umide della Trappola e foce dell'Ombrone" e l'interno. Area di interesse faunistico.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione del disturbo antropico e fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione morfologica attuale. Mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di regimazione delle acque e azioni di gestione volte al ripristino ed al mantenimento di chiari e specchi d'acqua. Azioni di gestione delle aree a pinete. L'area, che presenta una falda a profondità di circa 1 m, è interessata da fenomeni di ingressione marina che possono essere contrastati nell'ambito di una strategia più generale di intervento e di indagine.

Mantenimento delle attività antropiche tradizionali e del pascolo bovino allo stato brado ai livelli attuali.

B.1.4. Pascoli Rimessini-Scoglietto

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Presenta caratteristiche analoghe alla zona Aree umide e pascoli delle Macchiozze dalla quale è separata dal Canale Essiccatore Principale dell'Alberese. Area di elevato interesse faunistico per molte specie animali, in connessione ecologica con la zona Pascoli arborati, scarpate e forme carsiche e, tramite questa, con la Fascia Costiera Porto Vecchio-Cala Francese-Cala Rossa
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Nessuna forma di attività turistica.
  • c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Proseguimento delle attività antropiche tradizionali. Presenza di alcuni canali di drenaggio delle acque di cui è fondamentale mantenere l'efficienza.

B.1.5. Asta fluviale dell'Ombrone

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Comprende il corso del Fiume Ombrone in area Parco che rappresenta la fonte principale di approvvigionamento di materiale sedimentario alla costa e la condizione attuale di erosione della costa può ragionevolmente anche essere messa in relazione con un diminuito apporto di sedimenti da parte del corso d'acqua. L'asta fluviale costituisce un elemento importante di connessione ecologica con l'interno. La vegetazione è a prevalenza di specie arboree igrofile ripariali come Pioppo bianco e Frassino oxycarpa: nel tratto a valle sono prevalenti specie xerofile e aloresistenti Bosco ripariale a prevalenza di Pioppo bianco ed altre specie igrofile
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - E' vietata qualsiasi attività di estrazione di inerti in ambito fluviale, comprese le aree limitrofe.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - E' possibile prendere in considerazione, per l'approvvigionamento idrico delle aree coltivate, una derivazione di acque dal fiume, in periodi in cui la portata risulti consistente. Potenziamento delle specie arboree ed arbustive autoctone, tramite la conservazione attiva e l'impianto di boschetti planiziali. Attività ricreative lungo il fiume e attività agricole tradizionali sono consentite in conformità con la vigente normativa di settore. Mantenimento delle attività di pesca controllata, ove autorizzato.

B.1.6. Pascoli arborati, scarpate e forme carsiche del Vallone-Salto del Cervo

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Corrisponde alla fascia ad elevata pendenza costituita dalle paleofalesie che caratterizzano la parte NO dei Monti dell'Uccellina. Sono presenti un certo numero di grotte di origine carsica, la cui origine è legata all'azione del mare.

Aree di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, importanti soprattutto perché includono le uniche zone aperte esistenti nell'area costiera interna. La vegetazione è rappresentata da pascoli con esemplari notevoli di Pino domestico, Fico, Leccio, Frassino ecc. e specie rare come la Palme nana ed Euforbia arborea localizzate sulla roccia.

  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione del disturbo antropico e fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Censimento approfondito delle componenti geomorfologiche della zona e valorizzazione degli itinerari con attenzione alla conservazione dello stato attuale, in particolare per quanto concerne le grotte.

Proseguimento delle attività tradizionali, incluse quelle lavorazioni finalizzate a preservare le condizioni naturali delle aree aperte, purché condotte con mezzi non invasivi. Contenimento delle specie arbustive (rovi, prunus) nelle parti centrali e loro manutenzione nelle zone a contatto con la roccia: conservazione di tutti gli esemplari di Fico (Ficus carica), Frassino (Fraxinus oxycarpa), Palma nana (Chaemerops humilis) ed altri notevoli esemplari di altre specie arboree, di importanza paesistica e per la fauna.

B.1.7. Aree umide e pascoli delle Macchiozze

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Fanno parte dell'area di pertinenza del Fiume Ombrone di cui costituiscono area inondabile. Le quote sono pochi metri al di sopra del livello del mare, la morfologia è completamente pianeggiante ed i terreni alluvionali sono stati oggetto di opere di bonifica, di cui sono evidenti le canalizzazioni per la regimazione delle acque superficiali. E' una zona umida interna, di grande pregio faunistico e oggetto di recenti attività di miglioramento ambientale. A parte le aree temporaneamente allagate, le rimanenti parti sono adibite a pascolo di bovini
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Unica attività consentita: il birdwatching da postazioni prestabilite.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Attenta manutenzione dei canali. Mantenimento del pascolo brado di tipo tradizionale (bovini ed equini maremmani).

B.1.8. Aree palustri Idrovora S. Paolo

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Aree pianeggianti che occupano il delta del Fiume Ombrone, le quote sono pressoché al livello del mare, in alcuni casi al di sotto di esso. Si tratta di terreni sabbioso limosi, originati da aree palustri e dune ormai consolidate. Sono al momento interessate da fenomeni di forte erosione, sul lato a mare, che rappresentano un pericolo consistente in relazione al rilevante pregio ambientale di tali aree. Zone umide costiere caratterizzate dalla presenza di un elevato numero dei specie ornitiche, molte delle quali di grande interesse conservazionistico, prevalentemente migratrici. Di fondamentale importanza per il ruolo svolto nel contesto ecologico locale, provinciale e nazionale. La vegetazione è rappresentata da pinete miste a vegetazione a ginepro, giunchi, salicornie ed altre specie elofitiche palustri.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione del disturbo antropico e fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Le attività tradizionali di allevamento possono continuare ad essere condotte. Interventi di protezione ed eventualmente di ricostituzione della fascia costiera, di protezione dell'idrovora di S. Paolo e della canalizzazione verso i prati pascoli.

2. In tali aree è consentita la prosecuzione delle attività agro-pastorali e di coltura del bosco in essere, salvo le specifiche di zona; sono vietati, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico oggi esistente, nonché ogni attività incompatibile con le finalità di conservazione degli ecosistemi.

Non è ammessa la costruzione di alcun manufatto agricolo e l'ampliamento delle sedi stradali esistenti.

In tali aree non è ammessa l'introduzione di cani anche al guinzaglio.

Nelle presenti aree è vietato l'accesso con qualsiasi tipo di mezzo, con esclusione dei mezzi dell'Ente Parco, mezzi per la sorveglianza e il soccorso, e dei mezzi espressamente autorizzati dall'Ente Parco medesimo (mezzi dei proprietari e conduttori dei fondi, ricercatori, etc.).

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - per quanto riguarda l'esteriore aspetto degli edifici esistenti e del loro resede la sola manutenzione ordinaria,straordinaria e il restauro;
  • - il ripristino-recupero ambientale delle aree degradate;
  • - tutti gli interventi previsti alla Tav. n. 31 "Azioni per la conservazione, la valorizzazione ed il recupero" cos&igrave come specificati al comma 19 del precedente art. 7.

Art. 10 Riserve di interesse morfologico e/o vegetazionale - B2

1. Sono le aree che presentano interesse morfologico e/o vegetazionale di rilevante valore (dune) per le quali i principali obiettivi sono rappresentati dalla salvaguardia ambientale e da un uso ricreativo controllato di queste zone di particolare bellezza morfologica e paesaggistica, unitamente a forme di educazione ambientale finalizzata alla conoscenza del sistema mare-spiaggia-duna nella sua funzione ecologica e di protezione della vegetazione retrostante. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi sopraelencati. Sono rappresentate dalle AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica che coincidono con le zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

B. 2.1. Fascia costiera di Collelungo

  • a) Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - E' un'area caratterizzata da una fascia dunale in parte ancora ben conservata, ma in forte erosione nell'estremità settentrionale, oltre, nella zona sud, da una costa rocciosa caratterizzata dalla presenza della palma nana, del pino di Aleppo e del falco pellegrino. La distruzione della duna comporta il venir meno dell'effetto protettivo che la stessa esercita sulla pineta retrostante nei confronti degli aerosol marini. Area di interesse per alcune specie di carnivori e di ungulati, ma, soprattutto, per la entomofauna. La vegetazione è rappresentata da vegetazione erbacea ed arbustiva tipica delle dune litoranee a prevalenza di Ammophila arenaria, Juniperus macrocarpa ssp macrocarpa ecc.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Vietato qualsiasi intervento di modificazione morfologica. E' vietata la raccolta, anche occasionale, di elementi della flora dunale o la rimozione di materiale vegetale o legnoso naturale presente nel corpo di duna. E' vietato l'allevamento e la conduzione al pascolo brado o semibrado di qualsiasi specie allevata nelle aree interessate dai corpi dunali mobili o in consolidamento. Modalità di fruizione che separino nettamente la fascia del bagnasciuga da quella dunale, da attuarsi attraverso apposito piano degli arenili e dell'uso della fascia costiera.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione morfologica attuale e ricostituzione morfologica dei corpi di duna mobile erosi o mal conservati. Raccolta sistematica di rifiuti non organici depositati dal mare, dal vento o dall'uomo sulla spiaggia. Limitazione dell'accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna in fase di consolidamento) da parte di pedoni o di mezzi e realizzazione di percorsi obbligati, mediante la realizzazione di percorsi obbligati per l'accesso al mare, con una netta separazione dalla spiaggia fruibile.

B .2.2. Fascia costiera Marina di Alberese-Ombrone-Principina

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - E' un'area caratterizzata da fenomeni di erosione che nell'area immediatamente a sud di Bocca d'Ombrone raggiungono il loro massimo grado. La distruzione della duna comporta il venir meno dell'effetto protettivo che la stessa esercita sulla pineta retrostante nei confronti degli aerosol marini. Area di interesse per alcune specie di carnivori e di ungulati, ma, soprattutto, per la entomofauna. La vegetazione è rappresentata da vegetazione erbacea ed arbustiva tipica delle dune litoranee a prevalenza di Ammophila arenaria, Juniperus macrocarpa ssp macrocarpa, ecc. ma con spessori più limitati rispetto alla Fascia costiera di Collelungo
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Vietato qualsiasi intervento di modificazione morfologica. E' sempre vietata la raccolta di elementi della flora dunale o la rimozione di materiale vegetale o legnoso naturale presente nel corpo di duna. E' vietato l'allevamento e la conduzione al pascolo brado o semibrado di qualsiasi specie allevata nelle aree interessate dai corpi dunali mobili o in consolidamento. Modalità di fruizione che separino nettamente la fascia del bagnasciuga da quella dunale, da attuarsi attraverso apposito piano degli arenili e dell'uso della fascia costiera.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione morfologica attuale e ripristino e protezione mediante ripascimento della spiaggia e ricostituzione della duna ed opere di protezione. Raccolta sistematica di rifiuti non organici depositati dal mare, dal vento o dall'uomo sulla spiaggia. Limitazione dell'accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna in fase di consolidamento) da parte di pedoni o di mezzi e realizzazione di percorsi obbligati, mediante la realizzazione di percorsi obbligati per l'accesso al mare, con una netta separazione dalla spiaggia fruibile.

2. E' vietato l'allevamento e la conduzione al pascolo brado o semibrado di qualsiasi specie allevata nelle aree interessate dai corpi dunali mobili o in consolidamento.

E' vietato l'accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna in fase di consolidamento) da parte di pedoni, salvo che su camminamenti in legno sopraelevati appositamente realizzati per visite guidate, o di mezzi, compresi quelli di servizio e di soccorso.

E' sempre vietata la raccolta di elementi della flora dunale o la rimozione di materiale vegetale o legnoso naturale, anche se in decomposizione, presente nel corpo di duna. Non è ammessa la costruzione di alcuna struttura e l'ampliamento delle sedi stradali esistenti.

Nelle presenti aree è vietato l'accesso con qualsiasi tipo di mezzo, con esclusione dei mezzi dell'Ente Parco, mezzi per la sorveglianza e il soccorso, e dei mezzi espressamente autorizzati dall'Ente Parco medesimo (mezzi dei proprietari e conduttori dei fondi, ricercatori, etc.), fatto salvo il transito dei mezzi per l'accesso all'area di Marina di Alberese lungo le direttrici autorizzate (pista ciclabile e strada carrabile).

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Raccolta sistematica di rifiuti depositati dal mare, dal vento o dall'uomo.
  • - Attività libera di balneazione lungo il litorale e sull'arenile prospiciente i corpi dunali,
  • - Apposizione di cartellonistica informativa e didattica
  • - Ricostituzione morfologica dei corpi di duna mobile erosi o mal conservati.

Art. 11 Riserve di paesaggio - B3

1. Sono le aree che presentano interesse paesaggistico di rilevante valore per la quale i principali obiettivi sono rappresentati dalla salvaguardia delle componenti naturali, antropiche e paesistiche, dal proseguimento delle attività agro-silvo-pastorali e, compatibilmente con la salvaguardia complessiva dell'area, da un uso ricreativo e da interventi di manutenzione e gestione. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi sopraelencati. Sono rappresentate da AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica che coincidono con le zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni e da ZONE CUSCINETTO - BUFFER ZONES della Rete Ecologica che coincidono con le zone-fasce limitrofe alle aree centrali con funzione protettiva nei confronti di quest'ultime, rispetto agli effetti particolarmente negativi sulle specie più sensibili.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

B.3.1.Cala di Forno

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Si tratta di una delle rare aree all'interno dei Monti dell'Uccellina in cui si ritrovano terreni alluvionali, originati dal trasporto del Fosso della Sorgente. Area aperta frequentata in prevalenza da ungulati selvatici. Zona agricola con una piccola pineta di Pino di Aleppo
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione . In considerazione della forte pressione antropica del sito derivante dalla massiccia presenza dei natanti da diporto nella stagione estiva, va incentivata la regolamentazione da parte delle Autorità preposte tesa alla salvaguardia e tutela dell'ambito territoriale in esame e del tratto di mare ad esso prospiciente.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - E' consentito il proseguimento delle attività tradizionali, incluse quelle lavorazioni finalizzate a preservare le condizioni naturali delle aree aperte. Eventuale recupero, in accordo con la proprietà, del tracciato del vecchio sentiero doganale, che consente una ampia vista sull'area circostante senza influire sulle zone aperte.

B.3.2.Lasco di Alberese

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Area di grande interesse per molte specie animali, tra cui istrice, colombaccio, chiurlo e pavoncella. L'uso del suolo è costituito da pascoli naturali.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione del disturbo antropico e fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - E' consentito il proseguimento delle attività finalizzate a preservare le condizioni naturali delle aree aperte, purché condotte con mezzi non invasivi. Ripristino del muro a secco e costante attivazione della recinzione elettrica posta a fianco del canale del Lasco. Mantenimento del pascolo e parziale imboschimento con specie igrofile

B.3.3.Fasce ecotonali di Vallebuia-Caprarecce

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Terreni costituiti da calcari compatti, non è presente detrito. In queste aree sono presenti alcune opere di captazione impostate sul calcare che potrebbero rivelarsi utili per approfondire la conoscenza delle caratteristiche e delle potenzialità di sfruttamento dell'acquifero carbonatico. Aree ecotonali di grande rilievo, composte da specie arboree ed arbustive in fase di ricolonizzazione degli oliveti abbandonati. Si registra la presenza di numerose specie, anche di rilievo conservazionistico. Gli usi dei suoli sono di Oliveti in semiabbandono e pascoli naturali
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione del disturbo antropico e fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Moderata attività agricola di tipo tradizionale con mantenimento del pascolo e della coltura dell'olivo. Attività turistico-fruitiva programmata e "canalizzata" lungo percorsi prestabiliti.

B.3.4. Fasce ecotonali di Alberese e Vacchereccia

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Si tratta di aree di confine tra il dominio dei Monti dell'Uccellina e quello dei terreni alluvionali, pertanto sono interessate anche da materiale detritico derivante dall'alterazione dei litotipi calcari costituenti i rilievi. aree cotonali di grande rilievo, composte da specie arboree ed arbustive in fase di ricolonizzazione degli oliveti abbandonati. Si registra la presenza di numerose specie, anche di rilievo conservazionistico. Gli usi dei suoli sono per lo più oliveti tradizionali abbandonati in ricolonizzazione, con la sola eccezione della zona a monte del Lasco, in cui c'è qualche appezzamento coltivato
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione del disturbo antropico e fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Moderata attività agricola di tipo tradizionale nelle zone prossime alla strada asfaltata. Ripristino del vecchio muro a secco. Contenimento delle specie arboreo-arbustive.

B. 3.5. Campo al Pino

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Area caratterizzata da morfologia pianeggiante e terreni di origine alluvionale; fa parte dell'area di pertinenza del Fiume Ombrone di cui costituiscono area inondabile. Le quote sono pochi metri al di sopra del livello del mare, la morfologia è completamente pianeggiante ed i terreni alluvionali sono stati oggetto di opere di bonifica, di cui sono evidenti le canalizzazioni per la regimazione delle acque superficiali. Ampia area aperta caratterizzata dalla convivenza di ungulati selvatici e domestici. Per la sua prossimità alla fascia fluviale e alla area palustre la zona riveste un grande rilievo conservazionistico, con presenza sporadica di falco pescatore. Gli usi dei suoli sono di Pascolo naturale
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione del disturbo antropico e fruizione turistica controllata da effettuarsi esclusivamente lungo gli itinerari autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Proseguimento delle attività tradizionali di tipo agricolo e zootecnico con mantenimento del pascolo, interventi di contenimento delle patologie e attenta manutenzione dei canali.

2. Sino all'entrata in vigore di specifiche norme nell'ambito del piano agronomico-zootecnico, è vietato modificare la destinazione produttiva dei suoli agricoli oltre la normale rotazione agronomica, fatto salvo quanto consentito al successivo comma. E' altres&igrave vietata l'escavazione di nuovi pozzi artesiani.

Non è ammessa alcuna riduzione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario della zona.

Nelle presenti aree è vietato l'accesso con qualsiasi tipo di mezzo a motore, con esclusione dei mezzi dell'Ente Parco, mezzi per la sorveglianza e il soccorso, mezzi dei proprietari e conduttori dei fondi agricolo, e dei mezzi espressamente autorizzati dall'Ente Parco medesimo (ricercatori, etc.).

Per i cinque ambiti facenti parte delle aree identificate come riserve di paesaggio, sono fatti salvi lo svolgimento delle attività legittimamente esistenti prima dell'adozione delle presenti NTA, contestualmente all'utilizzo dei manufatti destinati alle attività medesime e all'utilizzo della relativa viabilità.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Nelle aree agricole, potenziamento e ricostituzione di oliveti a sesto tradizionale mediante semplici interventi di integrazione del numero di piante già presenti nei fondi;
  • - Cura fitosanitaria delle piante arboree, potature di risanamento, ringiovanimento ed allevamento;
  • - Controllo della vegetazione infestante mediante interventi fisici o meccanici, anche a carattere non ordinario, in tutte le aree agricole a seminativo, seminativo arborato, pascolo, pascolo arborato e/o cespugliato;
  • - Cura e ricostituzione di siepi di confine e di arredo;
  • - Recupero del patrimonio edilizio esistente per attività agricole ed agrituristiche, purché non alterino l'assetto dei luoghi e le tipologie edilizie prevalenti, fermo quanto previsto all'articolo 7 delle presenti norme.

Art. 12 Aree forestali - C1

1. Sono le aree che presentano valori naturalistico-ambientali di pregio, importanti per taxa animali e vegetali, caratterizzate da ecosistemi boscati storicamente interessati da attività antropiche. Le esigenze di salvaguardia, quelle scientifico-didattiche e di fruizione-ricreative sono preminenti. Le attività agro-silvo-pastorali sono preferenzialmente orientate al mantenimento degli usi esistenti ed alle azioni di governo del bosco e gli interventi manutentivi finalizzati all'orientamento degli ecosistemi verso condizioni di miglior equilibrio biologico. Gli usi e le attività comprendono anche la fruizione per scopi naturalistici, scientifici, educativi e ricreativi (limitatamente ad attività che non comportano apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi di salvaguardia e fruitivi sopraelencati. Sono rappresentate dalle AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica che coincidono con le zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

C. 1.1.Pineta granducale di Alberese

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Area in parte interessata dai fenomeni erosivi che caratterizzano la fascia costiera limitrofa alla foce del Fiume Ombrone. Area omogenea e relativamente povera sotto il profilo trofico, ma importante per la presenza di specie di elevato interesse conservazionistico, come la ghiandaia marina. La vegetazione è rappresentata da Pineta artificiale di Pino domestico con una striscia di Pino marittimo in posizione contigua alla duna: il sottobosco è caratterizzato da Erica multiflora, Juniperus macrocarpa ssp macrocarpa, rosmarino, Fillirea, Mirto.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Fruizione turistica controllata. Percorribilità lungo i percorsi e sentieri autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Interventi di protezione puntuali al fine di limitare i danni alla vegetazione da aereosol marino, con la possibilità di preservare le aree caratterizzate da ricolonizzazione spontanea di latifoglie. E' ammessa la raccolta delle pine sia manuale sia meccanizzata; nella seconda ipotesi deve essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Comitato Scientifico del Parco al fine di determinare modalità e tempi della raccolta medesima.

C. 1.2.Monti dell'Uccellina

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Area molto vasta ed eterogenea, a diversa tipologia vegetazionale, litologicamente costituita da terreni prevalentemente calcari e di tipo verrucano (che ne costituisce la parte dorsale centro meridionale). Litotipi diversi (arenarie, scisti ecc.) si trovano in lembi più o meno grandi essenzialmente nella parte settentrionale. Il lato SO è costituito da falesie attualmente attive, mentre quello NO presenta falesie morte e paleofalesie. In prossimità dell'abitato di Talamone la costa presenta una forte tendenza al franamento per crollo. La parte orientale dei Monti presenta pendenze inferiori, anche se il passaggio alle alluvioni limitrofe appare comunque brusco.

L'area è caratterizzata da un reticolo idrografico scarso e poco gerarchizzato, con spartiacque orientato circa N-S. I Monti costituiscono un acquifero calcareo significativo come dimostrato dalla presenza di alcune emergenze sorgentizie particolarmente interessanti. Sul lato SE sono presenti inoltre alcuni pozzi impostati direttamente sul calcare. La presenza di emergenze carsiche, sia grotte che doline, nell'area è indice di un'avanzata evoluzione del fenomeno. La vegetazione è rappresentata da sclerofille a prevalenza di Leccio, Corbezzolo, Erica arborea. Nelle zone più umide sono presenti specie caducifoglie come Roverella, Orniello, Cerro ecc.

  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Fruizione turistica regolamentata. Percorribilità lungo i percorsi autorizzati.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Valorizzazione delle sorgenti censite, che potrebbero costituire una importante riserva strategica e studio volto a caratterizzare l'acquifero carbonatico al fine di un suo sfruttamento anche in alternativa alle opere di captazione al momento esistenti quasi esclusivamente nei terreni alluvionali di pianura, per poter quindi alleggerire la pressione sulle falde presenti in esse.

Gestione forestale, da effettuare con mezzi meccanici tradizionali, mirata a creare una alternanza di radure, aree ceduate e ed alto fusto. Nella porzione settentrionale, dove al carico del pascolo bovino si somma la presenza di elevate densità di daino, è necessario monitorare l'effetto del carico di ungulati sul bosco, al fine di individuare e mantenere le più corrette strategie di gestione.

C .1.4. Boschi di Collecchio

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Terreni renaci o calcari con vario grado di coerenza protetti dalla presenza di vegetazione. Aree a diversa tipologia, caratterizzate da un variabile grado di frammentazione. La vegetazione è a tratti simile a quella dei Monti dell'Uccellina ma caratterizzata da una maggiore prevalenza delle caducifoglie eliofile come Roverella e Orniello
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Nessuna limitazione d'uso e di fruizione, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Gestione forestale da effettuare con mezzi meccanici tradizionali, con la possibilità di creare una alternanza di radure, aree ceduate e ed alto fusto.

2. Gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - utilizzazioni forestali, miglioramenti dei cedui, imboschimenti, conversioni all'alto fusto, potature e diradamenti, miglioramenti, potature e diradamenti delle sugherete oltre alla possibilità di raccolta del sughero secondo le modalità precedentemente stabilite per la zona B.1.1, contenimenti delle specie arboreo-arbustive nelle radure, interventi meccanici e biologici di contenimento dei fitofagi (tronchetti esca, lotta biologica ai defogliatori ecc), interventi per favorire le ricolonizzazioni e le successioni secondarie;
  • - per tutte le aree agricole a seminativo, seminativo arborato, pascolo e pascolo cespugliato ricomprese all'interno delle suddette aree boscate e non trascurabili come estensione, vanno mantenute le esistenti destinazioni d'uso;

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti e sul loro resede, è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia. Relativamente le destinazioni d'uso ammissibili, è consentita l'attività agricola e le attività ad essa connesse. Non è ammessa la costruzione di nuovi manufatti edilizi.

Art. 13 Aree di protezione areali - C2

1. Sono le aree che presentano valori ambientali e/o storici e paesaggistici, importanti anche per alcune specie animali e fattori vegetazionali, e caratterizzate da ecosistemi di origine antropica. Le esigenze di salvaguardia e di fruizione-ricreative sono preminenti. Le attività agro-silvo-pastorali sono preferenzialmente orientate al mantenimento delle colture esistenti e gli interventi manutentivi finalizzati all'orientamento e al potenziamento dell'evoluzione degli ecosistemi verso condizioni di maggior efficienza biologica e di miglior equilibrio biologico. Gli usi e le attività comprendono anche la fruizione per scopi naturalistici, scientifici, educativi e ricreativi (limitatamente ad attività che non comportano apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto). Sono rappresentate da un'area (Colture arbustive di Alberese) come ZONA CUSCINETTO - BUFFER ZONES della Rete Ecologica che coincide con le zone-fasce limitrofe alle aree centrali con funzione protettiva nei confronti di quest'ultime o di particolari situazioni morfologiche e di interesse paesaggistico, e da due aree (Set-aside del Collecchio e Piana della Bonifica di Talamone) come CORRIDOI DI CONNESSIONE- ECOLOGICAL CORRIDORS della Rete Ecologica finalizzati alla connessione tra ecosistemi, per una migliore opera di conservazione delle biodiversità, attraverso la dispersione delle specie.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

C.2.2. Colture arbustive di Alberese

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Area subpianeggiante caratterizzata da terreni alluvionali ghiaioso sabbiosi. In quest'area sono concentrate molte opere di captazione delle acque sotterranee che incidono su una serie di acquiferi impostati sui terreni alluvionali a diverse profondità. Parte dell'area verso Spergolaia è interessata dal cuneo salino evidenziato dalle indagini risalenti al 1995. A livello faunistico l'unico elemento da far rilevare è l'elevata appetibilità di alcune essenze per le specie selvatiche.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione -
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Impianto e mantenimento di adeguate protezioni per la difesa delle colture dalle specie selvatiche. Regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione. Campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all'inquinamento, al bilancio idrogeologico. Programma di monitoraggio che consenta di avere un costante controllo sull'evoluzione dei fenomeni predetti.

C.2.3. Set-aside del Collecchio

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - Area subpianeggiante caratterizzata da terreni alluvionali ghiaioso sabbiosi. In quest'area sono concentrate diverse opere di captazione delle acque sotterranee che incidono su una serie di acquiferi impostati sui terreni alluvionali a diverse profondità. Parte dell'area verso la Piana di Talamone è interessata dal cuneo salino evidenziato dalle indagini risalenti al 1984. A livello faunistico l'area è estremamente importante per la simpatria di tutte le specie di ungulati del parco e di elevato interesse per altre entità faunistiche.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Successivamente al completamento del set_aside i terreni potranno essere utilizzati con funzione agricola, salvaguardando le eventuali emergenze floristiche e faunistiche.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione. Campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all'inquinamento, al bilancio idrogeologico. Programma di monitoraggio che consenta di avere un costante controllo sull'evoluzione dei fenomeni predetti.

Deve essere effettuata la gestione del set-aside in modo da garantire il massimo livello di conservazione della biodiversità attraverso l'alternanza di sfalci nelle singole particelle.

C.2.4. Piana della Bonifica di Talamone

  • a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d'uso attuali - E' un'area che occupa la parte sud della fascia pianeggiante che separa i Monti dell'Uccellina dalla zona collinare orientale. Si tratta di terreni limoso-argillosi di recente bonifica attraversati da tre canali principali che drenano le acque e le portano al mare verso il golfo di Talamone. Si tratta di un'area inondabile, per lo più interessata, secondo l'indagine eseguita nel 1984, da un cuneo salino. Non sono presenti comunque pozzi impostati direttamente su questa tipologia di terreni. A livello faunistico l'area è di elevata potenzialità faunistica, soprattutto per le specie migratrici nel periodo invernale.
  • b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitare o evitare le lavorazioni nei campi con elevata salinità dei terreni e tendenza all'impaludamento.
  • c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Gli interventi devono essere rivolti alla conservazione ambientale e agricola attraverso il mantenimento dell'assetto morfologico e funzionale. Comunque, al fine di accrescere le potenzialità ecosistemiche dell'area, anche alla luce del naturale processo di impaludamento, si prevede di complicare i canali di bonifica al fine di consentire una maggiore permanenza delle acque meteoriche nell'ambito di essi, compatibilmente con una manutenzione che ne assicuri l'efficienza. E' prevista un'area di adeguate dimensioni per la realizzazione di un invaso per l'utilizzo delle acque meteoriche inserito nel piano per le risorse idriche. Si prevede una attività agricola di tipo tradizionale nelle zone che non siano caratterizzate da elevata salinità dei terreni e tendenza all'impaludamento.

2. E' vietata l'escavazione di nuovi pozzi artesiani.

Non è ammessa alcuna riduzione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario della zona.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Recupero del patrimonio edilizio esistente per attività agricole ed agrituristiche, purché non si alteri l'assetto dei luoghi e le tipologie edilizie prevalenti;
  • - Nelle aree agricole manutenzione, potenziamento e ricostituzione della rete scolante superficiale;
  • - Cura fitosanitaria delle piante arboree, potature di risanamento, ringiovanimento ed allevamento;
  • - Controllo della vegetazione arbustiva infestante mediante interventi fisici o meccanici, anche a carattere non ordinario, in tutte le aree agricole a seminativo, seminativo arborato, pascolo, pascolo arborato e/o cespugliato, nonché nelle fasce di pertinenza della canalizzazione e arginatura di bonifica;
  • - Cura e ricostituzione di siepi di confine e di arredo.

Art. 14 Aree di protezione lineari - C3

1. E' la rete di canali e fossi di origine naturale o antropica e le relative aree di pertinenza caratterizzate, ove presente, da vegetazione ripariale e sclerofilla. Sono CORRIDOI DI CONNESSIONE- ECOLOGICAL CORRIDORS della Rete Ecologica finalizzati alla connessione tra ecosistemi, per una migliore opera di conservazione delle biodiversità, attraverso la dispersione delle specie.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

C.3.3. Rete dei principali fossi e canali

2. Al fine di evitare la perdita di vegetazione fondamentale per la funzione di connessione ecologica, sono esclusi gli interventi a raso delle rive del fosso o canale soprattutto nei periodi di nidificazione (da febbraio a luglio). Possono essere consentiti dall'Ente Parco gli interventi che garantiscano la funzionalità idraulica dei fossi e canali.

3. Gli interventi consentiti sono i seguenti:

Utilizzazioni forestali prescrivendo il diradamento dei polloni sulla ceppaia, in modo da mantenere la copertura continua del fosso o canale: sono consentiti anche tutti gli interventi che prevedono l'imboschimento e l'inverdimento utilizzando specie autoctone e già presenti nell'area, soprattutto se caratterizzate da frutti adatti alla pabulazione della fauna.

Art. 15 Aree di protezione puntuali - Beni ed intorni di specifico interesse storico-architettonico - C4

1. Sono aree costituite dagli ambiti C.4.1. di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A0. Tali aree costituiscono rispetto ambientale del paesaggio circostante edifici o nuclei edificati di notevole importanza storico-architettonica, quando le zone circostanti e gli elementi architettonici risultino strettamente integrati e interdipendenti.

2. Entro l'ambito delle zone sopra indicate è fatto divieto di eseguire ogni opera che costituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi, quali nuove edificazioni, nuove recinzioni, strutture temporanee, tettoie o simili, nuova viabilità, movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle colture agricole esistenti, deposito di materiali. Si possono prevedere modifiche allo stato dei luoghi solo al fine di meglio valorizzare gli edifici esistenti e le loro pertinenze, ma è comunque vietato modificare la destinazione produttiva dei suoli agricoli oltre la normale rotazione agronomica.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, qualora si renda necessario eseguire interventi di modifica delle aree esterne e/o per una costruzione già esistente e compresa nell'area di rispetto paesaggistico-ambientale è obbligatorio verificare la compatibilità delle opere con la tutela dello stato esteriore dei luoghi, ai sensi della procedura autorizzativa dell'art. 151 della D.lgs. n.490/99, e comunque il progetto di intervento deve precisare:

  • - le aree di pertinenza afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse, indicandone gli elementi funzionali da mantenere e valorizzare;
  • - lo stato dei luoghi nel suo complesso da valorizzare;
  • - gli elementi architettonici da mantenere.

Art. 16 Aree di protezione puntuali - Beni storico-architettonici ed archeologici - C4

1. Sono i beni storico-architettonici ed archeologici di costituiti dagli ambiti C.4.2.di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A1 ed evidenziati nelle tavole 14, 29 e 31 allegate alla presente disciplina

2. Per i beni storico-architettonici sono ammesse solo interventi edilizi e impiantistici che non pregiudichino l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi.

Tali interventi esterni sono limitati a quanto consentito alle lettere a), b) e c) dell'art. 79 L.R. n. 1/2005 con particolare riferimento all'art. 81 della medesima L.R. n. 1/2005 (Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore) , salvo quanto predisposto dalle Sovrintendenze per gli edifici vincolati ai sensi dell'ex-L. 1089/39.

Per i Beni archeologici sono ammessi solo interventi di ricerca scientifica, scavi e restauro-conservazione anche per finalità connesse con visite guidate ed attività di educazione storico-culturale.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, le proposte di intervento e valorizzazione e di ipotesi funzionale dei beni riportate nell'elenco A1 e alla Tavola 31 allegati alle presenti norme, sono da considerarsi come indirizzo per la formazione di servizi e attrezzature per il Parco.

Art. 17 Aree di protezione puntuali - Architetture rurali di rilevante interesse - C4

1. Sono gli edifici e complessi rurali costituite dagli ambiti C.4.3.di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A2 ed evidenziati nelle tavole 29 e 31 allegate alla presente disciplina

2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, per tali complessi sono ammessi interventi che non rechino pregiudizio all'esteriore aspetto degli edifici ed allo stato dei luoghi. Tali interventi esterni sono limitati a quanto consentito alle lettere a), b), c) dell'art. 79 comma 2 L.R. n. 1/2005.

3. Per i complessi edilizi compresi nell'elenco nell'elenco A2, allegato alla presente disciplina, il Parco Regionale della Maremma, in fase di redazione del Regolamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/1994, individuerà la normativa d'intervento, anche verificando le indicazioni riportate nello stesso elenco.

4. La tabella A 2 individua puntualmente i complessi edilizi per i quali è ammessa la complessiva riqualificazione tramite preventiva approvazione di piano di recupero.

Art. 18 Aree di protezione puntuali - Frammenti di habitat - C4

1. Sono le AREE-PUNTI DI PASSAGGIO-STEPPING ZONES ovvero le aree naturali di varia dimensione, o frammenti di habitat, poste in modo da costituire punti di appoggio per trasferimenti di organismi tra ecosistemi che possono fungere da aree di sosta e rifugio per alcune specie durante il passaggio nell'area intermedia che si trova fra aree ecologicamente isolate; possono costituire frammenti ambientali di habitat ottimale (o subottimale) per determinate specie, immersi in una matrice paesaggistica meno favorevole alla specie; sono utili al mantenimento della connettività per specie capaci di effettuare movimenti a medio/breve raggio attraverso ambienti non idonei.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

C.4.4. Frammenti di habitat

Aree di elevato interesse faunistico come punti di sosta temporanea e di potenziale collegamento ecologico con altre porzioni di territorio caratterizzate da vegetazione arborea e/o arbustiva. E' prevista la gestione attiva mirata alla conservazione e al ripristino ed ampliamento verso le aree di interesse più prossime.

  • - Pinetina di San Carlo: pineta in parte giovane ed in parte adulta di Pino domestico in buone condizioni e particolarmente curata

2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • -utilizzazioni forestali, miglioramenti dei cedui, imboschimenti, conversioni all'alto fusto, potature e diradamenti, miglioramenti, potature e contenimenti delle specie arboreo-arbustive nelle radure, interventi meccanici e biologici di contenimento dei fitofagi (tronchetti esca, lotta biologica ai defogliatori ecc), interventi per favorire le ricolonizzazioni e le successioni secondarie.

Art. 19 Aree di tutela del paesaggio agrario - D1

1. Comprende tutta la fascia degli appoderamenti pedecollinari di Alberese, le terre di bonifica di Spergolaia, le aree agricole ai lati del Fiume Ombrone e la zona appoderata del Collecchio fino a Loc. Valentina di Talamone, tutte ricadenti in area Parco.

L'area, pianeggiante, con quote che giungono fino a circa 30 m sul livello del mare, è occupata da terreni alluvionali con diverse granulometrie, che vanno dai limi e argille in prossimità del corso del Fiume Ombrone alle ghiaie e sabbie allontanandosi verso sud. In quest'area sono concentrate molte opere di captazione delle acque sotterranee che incidono su una serie di acquiferi impostati sui terreni alluvionali a diverse profondità.

Nella sua parte settentrionale l'area è interessata dal cuneo salino evidenziato dalle indagini risalenti al 1995.

Gli obiettivi di conservazione sono rivolti principalmente agli attuali assetti fondiari, salvaguardando una maglia insediativa che si presenta piuttosto uniforme anche nella grande proprietà. Trattandosi di zone in cui le limitazioni a carico dei suoli sono relativamente modeste, non si pongono misure di salvaguardia circa l'uso del suolo. Nel sistema della Rete Ecologica rappresentano ZONE CUSCINETTO - BUFFER ZONES che coincidono con le zone-fasce limitrofe alle aree centrali con funzione protettiva nei confronti di quest'ultime o di particolari situazioni morfologiche e di interesse paesaggistico.

2. In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano.

E' consentito il recupero a fini agrituristici di fabbricati non vincolati da atto d'obbligo, riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L. R. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola.

Non è ammessa alcuna riduzione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario della zona. È vietata l'apertura di nuove strade carrabili. E' vietata la realizzazione di insediamenti industriali ed artigianali.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Tutte le pratiche agricole e zootecniche, compresa la trasformazione produttiva degli ordinamenti colturali purché autorizzata nell'ambito di un piano aziendale di trasformazione agro-ambientale o nell'ambito di un progetto in cui sia chiaramente dimostrata l'assenza di limitazioni agro-pedologiche per la modifica degli assetti produttivi. Il piano o il progetto dovrà evidenziare comunque la sostenibilità dell'intervento in rapporto alle risorse disponibili, nonché la sua validità in termini economici mediante un'analisi costi-benefici. Dovrà inoltre essere chiaramente dimostrato il perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Piano del Parco.
  • -La regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione. Attivazione, a seguito di verifiche delle portate, di risorse alternative quali la derivazione delle acque dal Fiume Ombrone.
  • -La realizzazione di una campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all'inquinamento, al bilancio idrogeologico. Previsione di un programma di monitoraggio per il costante controllo sull'evoluzione dei fenomeni predetti.
  • - La realizzazione di strutture destinate alla ricerca scientifica, alla didattica ambientale e alla sperimentazione in campo biologico, botanico, agronomico e forestale; per dette strutture può essere considerata la diretta complementarietà con l'attività agricola. Tali interventi possono essere di iniziativa pubblica e di iniziativa privata: nel secondo caso devono obbligatoriamente, oltre a dimostrare la complementarietà con l'attività agricola tramite PMAA, prevedere la preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Ente Parco dalla quale si evincano modalità e tempi di realizzazione e gestione, la compatibilità ambientale ed il corretto inserimento nel contesto paesaggistico, le modalità e le garanzie di eventuale ripristino dei luoghi, oltre alla congruità con il perseguimento dei fini istituzionali del parco medesimo.

Ad integrazione di dette strutture, possono essere realizzati manufatti a destinazione commerciale per realizzare punti ristoro per i visitatori della struttura medesima; tali manufatti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

* è ammessa la realizzazione di un solo manufatto edilizio per ogni ipotetica struttura oggetto del presente comma

* il manufatto deve essere dimensionato in rapporto alle dimensioni della struttura complessiva e comunque non superiore a 150 metri quadrati lordi, con l'esclusione delle superfici che non contribuiscono alla determinazione della volumetria del manufatto stesso

* l'altezza massima del manufatto deve essere omogeneizzata all'altezza del fabbricati facenti parte della complessiva struttura e comunque non sperare l'altezza di 3 metri in gronda

* deve essere garantito il vincolo obbligatorio di rimozione del manufatto a destinazione commerciale in caso di smantellamento della complessiva struttura o in caso della riconversione della medesima per le finalità aziendali.

  • - E' consentita la realizzazione di impianti eolici, esclusivamente all'interno di una fascia di profondità di 100 metri a partire dal limite esterno della strada provinciale n°59 di Alberese, a servizio delle aziende agricole presenti nella fascia medesima. Detta realizzazione è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

=> l'altezza di ogni elemento non potrà avere altezza superiore a 15 metri;

=> è ammessa la posa in opera, all'interno dell'azienda agricola, di non oltre due elementi per una produzione complessiva non superiore a 20 Kw;

=> i pali di sostegno delle eliche devono avere colorazione tale da limitare l'impatto visivo. Il colore dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico del Parco;

=> dovrà essere presentato, dal legale rappresentante dell'azienda agricola, impegno scritto alla rimozione degli elementi entro sei mesi dalla loro dismissione relativamente la produzione di energia elettrica. Gli stessi elementi dovranno essere smaltiti in conformità con le norme vigenti in materia.

Art. 20 Aree agricole del Collecchio - D.2.5.

1. Sono tutte le zone agricole non ricomprese negli ambiti di cui agli artt. precedenti, ricadenti interamente nell'area del Parco Regionale della Maremma cos&igrave come definita all'art. 1 della presente disciplina. Tali zone sono individuate ad esclusiva funzione agricola ai sensi della L.R. n. 1/2005 e dell'art. 26 delle NTA del PTCP del Provincia di Grosseto. Nel sistema della Rete Ecologica rappresentano l'APPARATO PRODUTTIVO ED ABITATIVO DIFFUSO coincidente con i paesaggi agro-pastorali di collina e che costituiscono il tessuto ambientale meno rilevante, ma storicamente e visivamente di grande rilievo.

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

D.2.5. Aree agricole del Collecchio

Sono aree che comprendono terreni di varia natura: da quelli alluvionali alle arenarie tipo Macigno e al materiale detritico derivante dall'alterazione dei piccoli rilievi presenti sul lato est. La pendenza, lieve ma costante verso ovest, e la scarsa protezione che il suolo riceve dalla vegetazione portano a frequenti fenomeni di smottamento ed erosione del suolo. Può essere necessario un miglioramento delle caratteristiche della regimazione delle acque. Queste aree sono caratterizzate dall'insediamento della Fattoria del Collecchio che fa parte della storica Azienda Vivarelli Colonna, caratterizzata principalmente da vigneti - comprensorio DOC Morellino di Scansano- con tratti di oliveti. Sono presenti anche due siti di ex-cave di piccole dimensioni in parte interessati da forme di naturalizzazione spontanea.

2. In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, salvo che non siano finalizzate ad interventi di recupero ambientale delle ex-aree estrattive, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano.

È vietata l'apertura di nuove strade carrabili.

E' fatto divieto di realizzare nuove abitazioni agricole su fondi aventi ampiezza inferiore ad ettari 12.00 se accorpati, ad ettari 25.00 se ripartiti in più corpi, anche se mediante una dettagliata pianificazione aziendale viene evidenziato il raggiungimento del fabbisogno lavorativo minimo previsto dalla L. R. 1/2005 e suo regolamento di attuazione.

E' consentito il recupero a fini agrituristici di fabbricati riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo ai sensi della L. R. 30/2003, onde garantire comunque il principio della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, e per i quali siano decaduti gli atti d'obbligo stipulati.

Per gli annessi pertinenziali ad edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola è consentito il cambiamento di destinazione d'uso per la realizzazione di un'unica unità immobiliare. Solo per tali annessi è consentito una tantum l'incremento volumetrico fino ad un massimo di 180 mc. Nel rispetto della destinazione residenziale, è consentito anche l'utilizzo della volumetria esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 7 comma 10 delle presenti norme.

Non è ammessa alcuna riduzione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti:

  • - Tutte le pratiche agricole e zootecniche, compresa la trasformazione produttiva degli ordinamenti colturali purché autorizzata nell'ambito di un piano aziendale di trasformazione agro-ambientale o nell'ambito di un progetto in cui sia chiaramente dimostrata l'assenza di limitazioni agro-pedologiche per la modifica degli assetti produttivi. Il piano o il progetto dovrà evidenziare comunque la sostenibilità dell'intervento in rapporto alle risorse disponibili, nonché la sua validità in termini economici mediante un'analisi costi-benefici. Dovrà inoltre essere chiaramente dimostrato il perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Piano del Parco.
  • -La regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione.
  • - Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente comma, per quanto attiene la disciplina delle attività agricole valgono le disposizioni di cui alla Legge Regionale 1/2005 e suo regolamento di attuazione, nonché le disposizioni di cui alle norme e schede tecniche del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con D.C.P. n. 30 del 07.04.1999;

Art. 21 Aree ad urbanizzazione controllata - D3

1. E' la parte del nucleo urbanizzato di Alberese, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante del nucleo stesso, ricadente all'interno del Parco cos&igrave come definito nelle tavole 20, 29 e 29a della presente disciplina. Nel sistema della Rete Ecologica ricade nelle AREE URBANE coincidenti con gli agglomerati urbani che costituiscono punti di riferimento territoriale e che possono influenzare od essere influenzati dagli ecosistemi con maggior valenza naturalistica.

2. Data la sua caratterizzazione ambientale e paesaggistica con relazioni visuali dirette con il paesaggio agrario circostante e il suo valore storico architettonico, anche in assonanza a quanto indicato all'art. 30 delle NTA del PTCP della Provincia di Grosseto, è disciplinata come "zona territoriale omogenea A" ai sensi del D.M. 1444/1968. La presente norma si prefigge come obiettivo la tutela e la valorizzazione del tessuto urbano, privilegiando le funzioni residenziale, turistica e commerciale come elemento qualificante, e la conservazione dei manufatti di particolare rilevanza ambientale e/o storica e tende a perseguire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei valori culturali, ambientali e sociali presenti, favorendo la vocazione di funzioni di supporto e di servizio alla fruizione del Parco.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, non è previsto alcun incremento del carico urbanistico sia per edifici di nuova edificazione che per infrastrutture anche di tipo ricreativo-sportivo intensive, secondo la seguente suddivisione zonale come specificato in Tav. 29b:

* Sede/uffici Ente Parco Regionale della Maremma D4 - art. 22 della presente disciplina

* Fattoria Granducale, Chiesina di Alberese ed il suo ambito di pertinenza, pur ricadendo in parte all'interno del perimetro urbano in Area Parco, - Beni ed intorni di specifico interesse storico architettonico C. 4.1. - sono disciplinati ai sensi dell'art. 15 della presente disciplina.

* Area ad urbanizzazione controllata (Piano di recupero di cui al presente comma ultimo capoverso). Per gli edifici ricadenti all'interno di tale zona, non sono ammessi interventi che pregiudichino l'aspetto esteriore degli edifici o lo stato dei luoghi, mentre sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79 comma 2 L.R. 1/2005 punti a), b), c), d). Dovranno essere favoriti interventi che prevedano la destinazione ad uso o servizio pubblico, soprattutto per edifici ed ambienti inutilizzati o sottoutilizzati: in tal caso è escluso qualunque vincolo tipologico a carico della distribuzione interna che, comunque non comprometta l'aspetto esteriore degli immobili.

Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d'uso delle aree esterne e/o degli immobili, sia di uso pubblico che privato, (che dovrà comunque essere compatibile con l'assetto urbanistico-ambientale dell'area) dovranno comunque essere oggetto di un Piano di Recupero esteso all'intera area storico-ambientale che preveda di:

  • - salvaguardare l'interfaccia tra struttura insediativa e paesaggio circostante;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche del patrimonio residenziale esistente;
  • -mantenere e salvaguardare le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, dei complessi edilizi e degli spazi aperti esistenti, incoraggiandone il loro recupero e riutilizzo soprattutto ove abbiano subito trasformazioni contrastanti con l'architettura e l'ambiente tipici della zona;
  • - dare indicazione delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture e degli elementi di sistemazione degli spazi aperti, anche di tipo agricolo, delle recinzioni, ecc. ritenute più consone ad un corretto recupero del tessuto esistente.

Art. 22 Servizi turistico-ricreativi - D4

1. Sono le aree per spazi pubblici e di uso pubblico e i servizi costituiti dagli ambiti D.4. di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A3a ricadenti in area Parco ed evidenziati nelle tavole 29 e 30 allegate alla presente disciplina; hanno connessione funzionale con il Parco nei confronti della conservazione e valorizzazione delle risorse.

2. Sono inoltre i complessi edilizi e i servizi privati e i loro ambiti destinati a servizi da potenziare e quelli da destinare a servizi di nuovo impianto, nonché le strutture ricettive da realizzare tramite recupero e riuso di edifici e strutture esistenti come definiti nelle tavole 29 e 30 allegate alla presente disciplina e nell' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A3a allegato alla presente disciplina.

3. Le previsioni di servizi di nuovo impianto, di cui al comma precedente, sono subordinate alla predisposizione di un Piano di Attuazione di Settore ai sensi dell'art. 6 della presente disciplina. Gli interventi di iniziativa pubblica o privata come da art. 6 della presente normativa, definiscono forme e dimensioni di tali spazi.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, in attesa del Piano di Attuazione di Settore di cui al comma precedente sono consentiti, per quanto riguarda l'esteriore aspetto dei complessi edilizi esistenti e del loro resede, i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro.

5. L'itinerario A7 - Bocca d'Ombrone - è gratuito per i residenti nei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello; l'itinerario A5/A6 - faunistico/forestale - è gratuito per i residenti nel territorio identificato amministrativamente con la Circoscrizione n°5 del Comune di Grosseto.

Art. 23 Parcheggi e Scambio bus/bici e Aree di Sosta - D5

1. Sono i parcheggi e scambio bus/bici e le aree di sosta per roulotte e caravan costituiti dagli ambiti D.5. di cui all' ELENCO ALLEGATO ALLE N.T.A. - A4 ricadenti in area Parco ed evidenziati nelle tavole 29 e 30 allegate alla presente disciplina; hanno connessione funzionale con i servizi di cui al comma precedente, con il sistema di trasporto pubblico e con la viabilità principale.

2. Le previsioni di cui al comma precedente, sono subordinate alla predisposizione di un Piano di Attuazione di Settore ai sensi dell'art. 6 della presente disciplina . Gli interventi di iniziativa pubblica o privata come da art. 6 della presente normativa, definiscono forme e dimensioni di tali spazi. Gli interventi di iniziativa privata devono prevedere una gestione convenzionata con l'Ente Parco.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, è ammissibile, nell' area pertinenziale degli edifici polifunzionali, la realizzazione di un parcheggio dimensionato per il corretto utilizzo dell'edificio polifunzionale medesimo in rapporto alla tipologia di utilizzo e alla potenzialità ricettiva.

4. Tutti i parcheggi e le aree sosta devono essere progettati per un loro corretto inserimento nell'ambiente circostante e realizzati con pavimentazioni inerbite per almeno il 50% del totale e con l'uso di materiali a bassa incidenza ambientale; devono,inoltre, essere previste, ove non in contrasto con la situazione paesistica ed ambientale dei luoghi, essenze arboree ed arbustive locali, ed almeno un albero ogni 3 posti auto.

5. Il parcheggio per automezzi esistente in loc. Marina di Alberese dovrà mantenere una capacità massima uguale a quella attuale, con utilizzo a tale scopo della banchina sul lato destro della strada a partire dal centro servizi. Il Consiglio Direttivo, stabilendo con proprio atto le modalità d'uso del parcheggio e le relative tariffe, si baserà sul principio di differenziazione delle tariffe medesime a favore dei residenti. Il parcheggio, di norma, potrà essere utilizzato gratuitamente nel periodo ricompreso tra il 15 novembre e il 15 marzo dell'anno successivo. Devono essere previsti spazi fruibili a titolo gratuito per le persone diversamente abili.

6.Non è ammesso l'accesso e la sosta dei camper, caravan e roulotte all'interno del parcheggio di Marina di Alberese.

7. Contestualmente al dimensionamento del parcheggio di Marina di Alberese descritto al precedente comma 5, devono essere incentivati e potenziati i sistemi alternativi di accesso alla costa. Per questo saranno sviluppate le seguenti ipotesi per favorire modalità alternative di accesso al mare rispetto all'uso degli autoveicoli privati:

  • - potenziamento e incremento del sistema delle piste ciclabili ;
  • - potenziamento del trasporto pubblico incrementando il numero di corse delle linee attualmente esistenti per il collegamento della frazioni di Alberese, Stazione di Alberese e Rispescia con Marina di Alberese e garantendo la gratuità del trasporto nel periodo estivo, alla luce della sperimentazione effettuata con il progetto definito di mobilità sostenibile nel periodo estivo dell'anno 2007;
  • - attivazione di un servizio di navette private, coordinate con le strutture turistico/ricettive esistenti nell'area protetta e contigua del Parco della Maremma, per il trasporto degli ospiti al mare;
  • - incentivazioni economiche, nei confronti dei residenti nell'area protetta e contigua del Parco della Maremma, all'uso del trasporto pubblico.

8. Le modalità di accesso a Marina di Alberese devono essere promosse e pubblicizzate, in modo da garantire ai turisti fruitori della costa una conoscenza esaustiva delle opzioni di trasporto e transito verso il mare.

Art. 24 Accessi e viabilità principale - D6

1. Sono le direttrici e i circuiti di percorrenza di maggior importanza per il traffico veicolare e che permettono di accedere ai margini delle zone escursionistiche di maggior valore e ai punti di servizio informazione, cos&igrave come indicato nelle tavole 30 e 31 allegate alla presente disciplina

2. Per tali direttrici è fatto divieto di modificare completamente il tracciato esistente, nonché l'ampliamento della carreggiata esistente; sono fatti salvi gli interventi riguardanti la manutenzione delle superfici esistenti, drenaggi e banchine e piccoli ampliamenti e parziali modifiche del tracciato, ove sussista la necessità per sicurezza e stabilità.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, l'accessibilità su tali direttrici è regolamentata da apposito regolamento d'uso.

Art. 25 Aree di recupero ambientale- D7

1. Sono le aree di cava o i siti compromessi da attività antropiche e/o soggetti a forme di abbandono. Nel sistema della Rete Ecologica ricadono nelle AREE CENTRALI - CORE AREAS o in ZONE CUSCINETTO - BUFFER ZONES

Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti:

D.7.2. Cave di Alberese - Loc. C. Burraia

Si tratta di vecchie aree estrattive, di piccole dimensioni, impostate su litotipi carbonatici. I fronti di cava presentano elevate pendenze, fratturazione e in genere scarso grado di rinaturalizzazione spontanea. Si prevede una indagine geologica finalizzata alla determinazione della stabilità attuale dei versanti e, in relazione al livello di stabilità dei versanti, mantenimento delle pareti rocciose tramite consolidamenti e sistemi di smaltimento delle acque meteoriche a monte del fronte di cava; in caso di verificata alta instabilità dei versanti, si prevede invece una rimodellazione dei medesimi ed il reimpianto di essenze vegetali autoctone.

D.7.3. Cave di Collecchio - Loc. Poggio Marcone

Si tratta di vecchie aree estrattive, di piccole dimensioni, impostate su litotipi carbonatici. Per una delle ex cave è già stato presentato un P.M.A.A. per la costruzione di una cantina all'interno del piazzale di cava, con una previsione di complessivo recupero ambientale; le altre cave dismesse sono in avanzato stato di rinaturalizzazione che è possibile incrementare attraverso reimpianto di essenze vegetali autoctone e idonei interventi di regimazione delle acque.

D.7.5. Fascia S.S. Aurelia-Ferrovia

Si tratta di una fascia di territorio ricompresa tra la Ferrovia Tirrenica e la S.S. Aurelia, che corrono pressoché paralleli in direzione Nord-Sud, e confinante verso nord con l'area della Stazione di Alberese e verso sud con l'area del Collecchio. E' un'importante area di transizione che ha ormai perduto le connotazioni storiche ed ambientali originarie in stato di semiabbandono e che, come l'area della Stazione di Alberese, sarà interessata dal previsto corridoio tirrenico, ma il cui ruolo di cerniera tra Parco ed Area Contigua risulta di rilevantissima importanza sia funzionale, che paesistica ed ecologica. L'area ricade in parte in Area Contigua ed in parte, davanti al Collecchio, nel Parco ed è ricompresa in Comune di Magliano in T. Per tale area, in occasione della eventuale costruzione del previsto "corridoio tirrenico", deve essere prevista la redazione di un "Piano di Recupero" di iniziativa privata ai sensi dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457 coordinato dall'Ente Parco (Ente Parco in accordo con la Provincia, il Comune di Magliano in T. e la Società costruttrice del Corridoio Tirrenico) e che preveda, oltre alle necessarie opere di integrazione ambientale e paesistica della nuova infrastruttura viaria anche la realizzazione di un'ampia zona di connessione di tipo artificiale (fascia di sovrappasso e/o interramento in trincea dell'Aurelia) nell'area tra il Collecchio e il Set-aside del Collecchio. Nello stesso Piano di Recupero dovranno essere previsti collegamenti funzionali sia per il transito di mezzi agricoli che per la percorribilità pedonale e ciclabile degli itinerari turistici con incremento dell'offerta di servizi turistici ai visitatori nel Parco. Dovranno inoltre essere messi in atto interventi per garantire la realizzazione di corridoi ecologici al fine di consentire il collegamento tra l'area protetta e l'area contigua da parte della fauna selvatica.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, gli interventi consentiti, in attesa della redazione dei Piani di Recupero di cui al comma precedente, riguardano solo la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non sono previsti interventi diversi da quelli elencati al comma 1.

Art. 26 Viabilità secondaria

1. Sono tutte le altre strade, incluse le vicinali e le interpoderali sterrate.

2. Per le strade secondarie è fatto divieto di modificare il tracciato esistente nonché l'ampliamento della carreggiata esistente fatta eccezione per parziali modifiche di tracciato che si ritenessero necessarie al fine del recupero e della valorizzazione degli edifici e delle loro pertinenze salvo il mantenimento del vecchio tracciato in quanto testimonianza storica. Allo stesso dovranno essere salvaguardate le formazioni arboree e/o arbustive esistenti lungo i tracciati stradali in quanto elementi che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio e a connotare i caratteri distintivi tipici del Parco stesso. I progetti necessari a tale scopo saranno sottoposti al parere dell'Ente Parco.

3. Sono fatti salvi gli interventi riguardanti la manutenzione delle superfici esistenti dei drenaggi e della stabilità delle banchine, nonché piccole modifiche per motivi di sicurezza e stabilità. Per tali strade la circolazione motorizzata è regolamentata da apposito regolamento d'uso.

Art. 27 Percorribilità non meccanizzata

1. Sono tutti i percorsi-itinerari indicati nella Tavola 30 della presente disciplina che collegano i punti di arrivo degli automezzi privati e/o pubblici con il parco e le sue emergenze.

2. Su tali percorsi è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione e quelli per pubblici servizi.

3. Per tali percorsi, anche se su terreni di proprietà privata, possono essere attuate le procedure di esproprio per pubblica utilità o l'imposizione di una servitù pubblica di passo pedonale sempreché non già esistente, da definirsi in apposito piano sulla viabilità all'interno del Parco.

4. Per i residenti nell'area protetta e nell'area contigua del Parco è gratuito l'accesso agli itinerari A5, A6 e A7.

5. E' ipotizzabile un itinerario ciclabile che si sviluppa, orientativamente, lungo la strada degli Olivi, la strada della Pinastrellaia e la ciclabile di collegamento tra la frazione di Alberese e la località di Marina di Alberese. Pur precisando l'obbligatorietà della guida, lo sviluppo definitivo dell'itinerario, le modalità ed il periodo di gestione saranno puntualmente regolamentati dal Consiglio Direttivo del parco con proprio atto.

Art. 27bis Vigilanza

1. L'Ente Parco Regionale della Maremma provvede con proprio personale all'espletamento delle operazioni di controllo sul territorio, al rispetto degli obblighi e dei divieti, cos&igrave come individuati dalla legge istitutiva dell'Ente Parco medesimo, dal presente piano, dai piani di gestione e dal regolamento come individuati dalla legge 394/91 e successive modifiche.

2. Le funzioni e l'inquadramento giuridico dei guardiaparco sono normati dalla legge 07 marzo 1986 n°65 e successive modifiche - legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale -, dalla legge regionale 16 marzo 1994 n°24 e successive modifiche - legge istitutiva Ente Parco Regionale della Maremma -, dalla legge regionale 11 agosto 1997 n°65 - legge istitutiva dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane -, nonché dalla legge regionale 03 aprile 2006 n°12 - norme in materia di polizia locale -.

3. Le competenze in materia di polizia giudiziaria dei guardiaparco sono normate dall'articolo 57 del Codice di Procedura Penale.

4. Le competenze di ausiliari di pubblica sicurezza vengono riconosciute ai guardiaparco in base al rilascio di Decreto Prefettizio.

Art. 27ter Indennizzi e contributi

1. L'Ente Parco Regionale della Maremma provvede all'indennizzo dei danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica all'interno dell'area Parco di cui all'articolo 1 comma 3 lettera A delle presenti norme. Le modalità ed i tempi di indennizzo vengono determinati da apposito atto approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Altre forme di indennizzo e/o di contributo da parte dell'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti di proprietari e/o conduttori di aziende agricole, verranno definite dal Consiglio Direttivo in rapporto alle norme e regolamenti di riferimento agli indennizzi e contributi medesimi.