Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 121 Verde Privato

1. Le aree a verde privato, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono un patrimonio strategico per il mantenimento della qualità ecologica e della eco-rete territoriale, contribuendo alla qualità dei nuclei rurali attraverso il contenimento dell'espansione dell'edificato.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole, anche con forme legate all'autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

  • a) i manufatti per l'attività amatoriale con le seguenti caratteristiche:
    • - manufatto in legno con altezza massima (Hmax) fino a m. 2,40, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere con le seguenti dimensioni:
    • - mq 10 di (SE) ;
    • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.
  • La realizzazione del manufatto è subordinata alla messa a dimora di alberi di alto fusto e siepi a confine con i campi e i boschi rispettando l' indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria.
  • Tali manufatti non sono consenti nei seguenti ambiti:
    • - Ambiti di pertinenza paesaggistica (Art. 115);
    • - Aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
    • - Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
    • - Ambiti per progetti di paesaggio territoriali (Art.117);
    • - Ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - Aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
    • - Verde di connessione ecologica (Art. 123);
  • b) le recinzioni con le seguenti caratteristiche:
    • - recinzioni lungo le strade e piazze pubbliche: uguali a quelle esistenti;
    • - in assenza di recinzioni esistenti: base in muratura intonacata e sovrastante ringhiera metallica o rete con altezza massima di 2,00 mt. così suddivisa: 1,00 metro di muratura intonacata e 1,00 metro di ringhiera o rete;
    • - Recinzioni confinanti direttamente con boschi o campi: pali di legno e rete a maglia quadra zincata, sollevata da terra di cm. 20 per il passaggio della piccola fauna.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • a. l'impermeabilizzazione del suolo;
  • b. l'alterazione morfologica del terreno;
  • c. l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
  • d. l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 lett. a) del presente articolo;
  • e. i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
  • f. la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
  • g. il taglio di alberi di alto fusto e siepi, salvo per problemi di stabilità e fitosanitarie, ma a condizione che siano sostituiti con specie autoctone.

4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. Sui manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 lett. a) è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le quantità consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.