Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 60 Tessuti urbani recenti ad assetto pianificato (TRp)

1. I "Tessuti urbani recenti ad assetto pianificato", individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tessuti insediativi organizzati in lotti di grandi dimensioni con disegno omogeneo derivante da un progetto unitario, caratterizzato dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio a blocchi, o da una composizione di tipi edilizi, isolato su lotto e arretrato dal fronte stradale. I blocchi residenziali sono sistemati conformemente al progetto su lotti di forme e geometrie pianifcate. Il rapporto con la strada è mediato dagli spazi di pertinenza che circondano gli edifici, e che sono abitualmente posti in diretta relazione con gli spazi aperti ad uso pubblico. Il tipo edilizio è a blocchi o stecche, isolati su lotto e arretrati dal fronte stradale. Dal punto di vista morfotipologico è progettato con regole compositive e tipologiche autonome e risulta decontestualizzato sia da preesistenti trame agrarie sia dai caratteri del tessuto urbano circostante.

2. Nei "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo pianificato " sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Servizi pubblici.

E' ammesso il frazionamento. Per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE), per ciascuna unità immobiliare, non sia inferiore a 60 mq.

3. Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, nei limiti di seguito indicati:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

  • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
  • b) recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010;

AV - Addizioni volumetriche una tantum di unità immobiliari edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

  • a) la chiusura di logge e porticati, posti sui fronti non prospicienti gli spazi pubblici, nella misura del 10% della (SE) esistente.

IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;

NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente ad interventi di realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

4. Non sono ammessi:

  • - gli interventi pertinenziali, salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, di volumi secondari esistenti con le limitazioni dell'art.135 della L.R.65/2014;
  • - le scale esterne, salvo i casi in cui si renda necessario raggiungere dal verde privato a corredo degli edifici il piano terreno o il piano interrato dell'unità immobiliare;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
  • - la realizzare di corpi aggettanti superiori a quelli esistenti sui fronti degli spazi pubblici;
  • - le alterazioni dei prospetti esistenti sui fronti degli spazi pubblici. Per alterazioni si intende la modifica della composizione architettonica delle facciate, tale da alterare significativamente le dimensioni delle aperture e suoi eventuali allineamenti, le modanature e il disegno originario delle ringhiere, delle inferriate, dei cancelli e dei portoni;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio sui fronti confinanti con gli spazi pubblici;
  • - la chiusura di logge e porticati sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
  • - l'esposizione di materiali a cielo aperto;
  • - le rimozioni degli apparati decorativi ove presenti;
  • - balconi, terrazze a sbalzo e porticati;
  • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
  • - l'installazione di volumi tecnici sulle facciate poste su strade e spazi pubblici.

5. Sono ammessi per ogni unità immobiliare abitativa:

  • - una terrazza a tasca;
  • - una piscina con una dimensione massima di 60 mq;
  • - una serra solare conforme all'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, realizzata sulla base di un apposito studio tecnico dal quale risulti la riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento dell'intero immobile. Un involucro di superfici trasparenti alla radiazione solare, ma al contempo in grado di limitare la dispersione termica, aventi le seguenti caratteristiche:
  • - il lato minore inferiore a m. 2,00 misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma della serra, priva di riscaldamento, di arredi e con unico accesso dall'abitazione;
  • - il corretto orientamento con esposizione a sud, che risulta ottimale sia per il comportamento invernale che per il comportamento estivo;
  • - l'inserimento di dispositivi che ostacolino la radiazione solare diretta in periodo estivo o adeguati sistemi di schermatura solare regolabili,
  • - la predisposizione di un adeguato sistema di ventilazione tra la serra e l'ambiente esterno;
  • - la possibilità di rendere la serra completamente apribile per il periodo estivo;
  • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'art. 69;
  • - i pannelli fotovoltaici aderenti alla falda, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
  • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o impianto fotovoltaico;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - un gazebo con superficie non superiore a mq 9,00 ed con altezza massima di m. 2,00;
  • - una serra avente superficie di mq 10,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante e attrezzi da giardino. Il presente intervento può essere realizzato in alternativa a quello di cui al successivo punto (ripostiglio in legno);
  • - un ripostiglio in legno per rimessaggio attrezzi da giardino semplicemente appoggiato sul terreno o su pavimentazione esistente, avente superficie edificabile (SE) di mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20. Il presente intervento può essere realizzato in alternativa a quello di cui al precedente punto (serra);
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - le recinzioni:
  • - in presenza di recinzioni esistenti lungo vie e piazze pubbliche, le nuove recinzioni sono realizzate con finiture, coloriture, materiali e altezze uguali a quelle esistenti;
  • - in assenza di recinzioni esistenti, le nuove recinzioni sono realizzate con altezza massima di 2,00 m.: con muretto intonacato alto 1,00 m. e sovrastante ringhiera alta 1,00 m., completamente schermata da apposita siepe sempre verde;
  • - le aree di pertinenza e i giardini delle unità abitative che ricadono nel Territorio Rurale possono essere recintate fino ad una profondità di mt 10, misurata dal perimetro del Territorio Urbanizzato, in tal caso la recinzione deve avere le caratteristiche previste dall'art. 86 comma 3 delle presenti Norme.

6. Sono ammessi per ogni unità immobiliare commerciale:

  • - le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche con le limitazioni dell'art. 136 della L.R.65/201