Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 40 Interventi edilizi con carattere di urgenza

1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire, senza obiettiva possibilità di dilazione temporale, interventi di carattere manutentivo e/o di consolidamento strutturale non riconducibili a fattispecie di attività edilizia libera e tuttavia aventi carattere di estrema urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amm./ne Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.

Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.

2. Entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amm./ne Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie, oltre alle sanzioni previste dal regolamento Edilizio.

3. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo atto abilitativo, gli interventi di carattere manutentivo e/o di consolidamento strutturale eseguibili in via d'urgenza:

  • - non possono comportare modifiche dell'aspetto esteriore di immobili soggetti a tutela paesaggistica, salvo quelle contenute nell'allegato A al DPR 31/2017;
  • - devono limitarsi a semplici opere provvisionali o comunque facilmente reversibili, senza danno al bene tutelato, ove riguardanti gli edifici sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", o comunque gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico (Classe A) disciplinati dagli Articoli 50 e 77 delle presenti Norme.

Art. 41 Autorizzazioni amministrative per interventi e/o manufatti a carattere temporaneo

1. Ferma l'acquisizione dei titoli abilitativi eventualmente necessari e il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei beni paesaggistici e delle disposizioni di cui all'allegato "B" delle presenti Norme, l'Amministrazione comunale, per comprovati motivi di pubblica necessità e/o esigenze pubbliche di carattere generale, può autorizzare la realizzazione sul territorio comunale di interventi e/o manufatti aventi carattere di temporaneità, per periodi anche superiori a 180 giorni, facilmente reversibili.

2. L'autorizzazione amministrativa relativa agli interventi di cui al punto 1 deve indicare con precisione la sussistenza dei suddetti motivi e/o esigenze, i propri termini temporali di validità, ed è comunque subordinata alla presentazione di idonee garanzie fidejussorie per la rimozione dei manufatti e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, cui deve provvedere a sua cura e spese l'interessato entro i termini dell'autorizzazione.

Art. 42 Interventi in deroga alle previsioni del Piano Operativo

1. Per motivi di interesse pubblico, nonché per comprovati motivi di interesse generale, sono esercitabili da parte del Consiglio Comunale poteri di deroga alle previsioni del Piano Operativo, nei limiti fissati dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio.

L'interesse pubblico o generale cui l'intervento in deroga è preordinato può concernere il perseguimento di finalità culturali, sociali, religiose, nonché di tutela dell'incolumità, della salute e dell'igiene pubblica.

2. Ove consentito dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio, gli interventi in deroga alle previsioni del Piano Operativo possono altresì essere proposti ed attuati anche da soggetti privati, previa stipula di una convenzione a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico o generale, secondo quanto specificato al punto 1.

3. Sono fatte salve le disposizioni settoriali a tutela d'interessi differenziati (tutela paesaggistica, storico-culturale, idrogeologica etc.) eventualmente sussistenti sul bene o sull'area interessata, nonché le disposizioni di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme.

4. Non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni del Piano Operativo o della previgente strumentazione urbanistica senza preventivo atto di assenso del Consiglio Comunale.

5. Il Regolamento Edilizio può dettare specifiche disposizioni riguardo alle caratteristiche costruttive degli interventi e/o agli adempimenti procedimentali relativi al conseguimento di titoli e/o atti abilitativi in deroga al Piano Operativo.

6. Fatte salve eccezioni espressamente previste dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio non sono ammessi interventi in deroga al Piano Operativo contrastanti con le previsioni del Piano Strutturale.

Art. 43 Ripristino di edifici crollati o demoliti

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato "B" alle presenti norme per le aree soggette a tutela paesaggistica, e fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo V delle presenti Norme, è consentita nei limiti delle vigenti disposizioni di legge la ricostruzione di edifici parzialmente crollati o demoliti.

A tal fine deve essere comprovata l'originaria consistenza e configurazione del manufatto in data anteriore al 1942 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e in data anteriore al 01.09.1967 per l'intero territorio rurale.

La consistenza planivolumetrica e configurazione deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco o da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, sono escluse a tal fine le dichiarazioni sostitutive.

Nel caso in cui l'altezza effettiva dell'edificio non sia altrimenti rilevabile per il tramite di elementi strutturali e/o ulteriore documentazione grafica o fotografica la stessa si assume pari a un piano fuori terra con un'altezza massima di m. 3,50, misurata dal piano campagna naturale all'imposta di gronda.

2. L'intervento di ricostruzione, comunque denominato ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

3. Per gli edifici da ripristinare in territorio rurale, come case coloniche o annessi, negli interventi di ricostruzione non sono ammessi la realizzazione di terrazze a tasca o in aggetto e la realizzazione di scale esterne. Laddove l'intervento debba sostituire dei corpi scala esterni esistenti ma incongrui, potrà essere realizzata una soluzione architettonica tradizionale (rampa unica appoggiata, muro esterno pieno e intonacato compreso il parapetto, scala e pianerottolo di arrivo scoperto).

4. Gli edifici crollati o demoliti ricadenti in aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica molto elevata, potranno essere recuperati anche attraverso un progetto unitario convenzionato di cui all'Art. 38 delle presenti Norme, che ne preveda lo spostamento nelle aree adiacenti prive di pericolosità molto elevata, ferma ogni valutazione dell'Ufficio circa l'idoneità dell'area individuata all'insediamento della volumetria.

Art. 44 Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Sulle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti, legittimati integralmente in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario con destinazione residenziale, non sono consentiti ancorchè previsti dal presente strumento urbanistico con riferimento al relativo tessuto e/o territorio:

  • - gli ampliamenti una tantum di cui al Titolo III e al Titolo IV;
  • - i frazionamenti di unità immobiliari;
  • - gli interventi di trasformazione delle verande da materiali leggeri in muratura.

Gli interventi sui suddetti immobili, diversi da quelli sopra richiamati, devono comunque osservare la disciplina prevista dal presente strumento con riferimento ai singoli tessuti e/o territori.

3. Non è consentito in nessun caso il mutamento della destinazione d'uso e della natura accessoria dei manufatti, né la realizzazione di servizi igienici.

4. I manufatti realizzati con materiali leggeri e legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario possono essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, fermi restando il sedime, la sagoma, l'altezza e il volume con la sola sostituzione degli stessi materiali oppure in legno.

Agli edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario, sono ammessi interventi di demolizione con fedele ricostruzione, così come disciplinati dall'art. 134 comma 2 lettera h) punto 1) della L.R. 65/2014, nei soli casi di accertato miglioramento sismico ed energetico dell'edificio. Nei casi di edifici con copertura piana è consentito sostituirla con una copertura a falde inclinate in cotto, fermo restando l'altezza in gronda esistente.

Art. 45 Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessione in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state, per porzione delle medesime, oggetto di sanzioni pecuniaria alternativa della rimessione in pristino, ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia, possono essere oggetto di interventi urbanistico-edilizi sulla base della classificazione attribuita dal Piano Operativo con esclusivo riferimento alla porzione legittima dell'edificio non oggetto della sanzione medesima. Sulle ulteriori porzioni oggetto di sanzione alternativa sono ammessi interventi sino alla manutenzione straordinaria con esclusione delle ipotesi di mutamento di mutamento di destinazione d'uso e/o frazionamento.

2. Le porzioni oggetto di sanzione alternativa alla demolizione sono escluse dal computo in relazione al computo complessivo dimensionale dell'edificio ai fini di eventuali premi e/o ampliamenti volumetrici una tantum.