Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 75 Contenuti

1. Il "Territorio rurale" è la porzione di territorio comunale esterna alla perimetrazione del "Territorio urbanizzato", così come individuata nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" a cui si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Nell'ambito del territorio rurale sono individuati:

  • - Aree con funzione agricola;
  • - paesaggi agrari e pastorali di interesse storico;
  • - Aree soggette a possibile recupero per l'attività produttiva;
  • - Aree forestali;
  • - Aree con funzioni non agricole;
  • - Aree di trasformazione con destinazione d'uso non agricole:
  • - Trasformazione degli insediamenti incongrui;
  • - Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi.

Oltre ai sopra menzionati ambiti e aree ricadono altresì nel territorio rurale le seguenti aree e/o infrastrutture, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti":

  • - le aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici;
  • - le aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse comunale;
  • - le aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale;
  • - le aree a destinazione pubblica;
  • - le aree cimiteriali e relative fasce di rispetto;
  • - le aree per standard;
  • - le aree a rischio archeologico;
  • - i percorsi ciclopedonali;
  • - i Cammini;
  • - i percorsi di impianto storico;
  • - il verde privato;
  • - i giardini storici e formali;
  • - il verde di connessione ecologica;
  • - gli ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - gli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - gli ambiti per progetti di paesaggio territoriali;
  • - gli ambiti perifluviali;
  • - le centralità dei nuclei rurali.

2. Il Territorio rurale è la struttura identitaria di Rignano sull'Arno, pertanto l'intero territorio rurale è oggetto di tutela e valorizzazione, a tal fine si perseguono tutti gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, volti a:

  • - tutelare e valorizzare l'integrità visiva e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario, espressione della stretta relazione con un sistema insediativo storicizzato diffuso e di grande qualità;
  • - favorire in particolare il mantenimento ed il ripristino delle colture storiche, in larga parte ancora presenti (vite maritata, colture promiscue, etc), garantendone ancora la relazione percettiva fra agroecosistemi storici, insediamenti e formazioni forestali collinari;
  • - contrastare la realizzazione di ogni elemento emergente dal suolo lungo la strada provinciale di altissimo valore paesaggistico, che parte dal Monastero di Rosano e si conclude alla villa di Torre a Cona/San Donato e altre strade minori;
  • - tutelare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla via Aretina e dall'Autostrada verso le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali e verso il paesaggio rurale e boschivo arricchito da borghi, emergenze storico-architettoniche o modeste costruzioni rurali;
  • - tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale collinare, contribuendo alla formazione del "bosco metropolitano"nonché mantenere le formazioni arboree isolate e i filari alberati;
  • - mantenere e migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio rurale, anche attraverso il mantenimento di relittuali aree agricole di pianura, il verde di connessione ecologica, gli ambiti perifluviali etc;
  • - tutelare e migliorare la qualità ecologica complessiva del sistema idrografico naturale costituito dal fiume Arno e dai suoi affluenti, dell'intero reticolo idraulico minore e della vegetazione riparia.

Gli interventi di ampliamento previsti dalla L.R. n. 24 del 8 maggio 2009, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni e integrazioni, non sono mai sommati agli interventi di addizione volumetrica disciplinati dal presente Titolo.

3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere con la disciplina degli interventi consentiti sono indicati con valore prescrittivo, per l'intero territorio rurale, nell'allegato "B" "Disciplina dei beni paesaggistici" alle presenti Norme in conformità al PIT/Piano Paesaggistico Regionale. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle norme di cui al presente Titolo.

4. Gli interventi devono rispettare le disposizioni del Titolo V delle presenti Norme di fattibilità geologica idraulica e sismica.

5. Nelle "aree a rischio archeologico" rappresentate nelle Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", al fine di tutelare i beni accertati e le aree suscettibili di potenziali ulteriori ritrovamenti, tutti gli interventi che comportino modificazione dei suoli e, in particolare, scavi per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 120 delle presenti Norme.

6. Non sono ammessi le trasformazioni delle coperture a falde in coperture piane.

7. Il PO recepisce le invarianti strutturali individuate dal Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Firenze (PTCP) e le indicazioni della disciplina definendone le relative prestazioni qualitative.

Dette invarianze identitarie sono riferite a specifici areali del territorio comunale, appositamente individuati e segnalate con apposito segno grafico, avente valenza meramente ricognitiva, nella Tavola "Vincoli e fasce di rispetto" e riguardano:

o Aree sensibili di fondovalle:

  • a. Sono aree che "... sono caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale";
  • b. il Piano Operativo riconosce le suddette aree come ambiti di pertinenza ambientale, paesaggistica e territoriale dell'Arno nel tratto compreso tra Pian dell'Isola e il capoluogo;
  • c. esse concorrono alla valorizzazione dei corsi d'acqua e alla riqualificazione delle rive e presuppongono attività compatibili con le esigenze di regimazione, di salvaguardia della qualità delle acque, di accessibilità e di fruizione sociale, di coerenza e di sostenibilità paesaggistica;
  • d. al loro interno sono consentiti i seguenti interventi:
    • - miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene concorrendo alla riduzione del rischio idraulico;
    • - fruizione della riva e delle acque fluviali ai fini ricreativi ed escursionistici;
    • - navigabilità del corrispondente tratto fluviale ai fini sportivi e turistici.

    o Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve:

  • a. Sono ambiti "...caratterizzati da singolarità naturale, geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria, ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà";
  • b. Il Piano Operativo riconosce i suddetti ambiti come comprensivi dei principali serbatoi di naturalità esistenti nel territorio comunale, legati soprattutto all'alternanza di boschi, cespuglieti e altri spazi aperti presenti nella dorsale occidentale;
  • c. Al loro interno e/o al loro intorno si prevedono:
    • - la creazione di un Parco fluviale lungo le aree rivierasche dell'Arno.
    • - la creazione del Bosco Metropolitano, che da Poggio Firenze si estende,

    senza soluzione di continuità fino a Montecucco;

  • d. Il PO consente interventi di trasformazione territoriale e urbanistica congruenti con le caratteristiche delle aree, sulla base della strategia definita dalla II invariante del PIT/PPR e dal Piano Strutturale per favorire la qualità e la funzionalità ecosistemica del territorio comunale (biodiversità, connettività, sostenibilità), in relazione a:
    • - serbatoi di naturalità di Poggio Firenze e dell'alto bacino del Fosso di Castiglionchio, al cui interno sono da conservare le condizioni di biodiversità che garantiscono l'elevato valore ambientale delle aree;
    • - corridoi di connessione ecologica territoriale (corridoio boscato della dorsale occidentale; corridoio fluviale dell'Arno;
    • - corridoi dei corsi d'acqua minori di Troghi/Formiche/Salceto, Ricciofani, Castiglionchio), al cui interno sono da conservare e potenziare le aree naturali continue e l'alternanza di boschi, prati e cespuglieti;
    • - tessuto connettivo delle aree agricole, al cui interno, soprattutto in presenza di coltivazioni intensive, è da sostenere la diversità ambientale e la conservazione attiva di condizioni di naturalità;
    • - struttura della rete dei morfotipi ecosistemici e direttrici di connettività da ricostituire individuati alla scala del PIT/PPR.
    • - Aree di protezione storico ambientale:
      • a. Sono parti del territorio provinciale che, "... conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza ...". Nel territorio comunale costituiscono aree di pertinenza paesaggistica degli edifici, componendo con essi sistemi organici a forte caratterizzazione storico culturale e ad alta qualità visuale;
      • b. Concorrono specificatamente a valorizzare l'identità paesaggistica e culturale del territorio comunale ed ammettono forme di utilizzazione coerenti con la conservazione dei caratteri territoriali storicizzati;
      • c. Al loro interno si prevede:

      1. il divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.,

    2. divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;

3. possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;

4. possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente, tale misura vale anche per le piscine.

  • d. Gli ampliamenti di cui al precedente punto 4., quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta nelle presenti Norme, devono:
    • - evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
    • - non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
    • - consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa così come stabilito nei successivi articoli, con l'eccezione degli impianti tecnologici di pubblica utilità e dei manufatti agricoli, necessari secondo i programmi aziendali, per i quali non sia possibile la localizzazione in altre aree;
    • - il divieto di utilizzare i terreni per depositi che non siano connessi a esigenze di carattere transitorio e/o agricolo;
    • - il divieto di ampliamento, oltre il limite consentito dal precedente punto 4., degli edifici esistenti di valore storico, culturale e architettonico di Classe D ed E e degli edifici recenti privi di valore.

Art. 76 Classificazione del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e architettonico

1. La disciplina degli interventi di trasformazione sul patrimonio edilizio esistente con valore storico, culturale e architettonico, classificato con i diversi gradi di tutela A, B, C, D ed E si applica senza distinzione sia sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola sia sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola.

2. Il patrimonio edilizio esistente è classificato a seconda del valore attribuito ad ogni singolo edificio o complesso edilizio attraverso la schedatura eseguita negli anni '80, ma che si ritiene ancora valida come riferimento per gli interventi futuri che dovranno ad essa ricondursi, si vedano a tal proposito le motivazioni contenute nell'art. 49 delle presenti Norme. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono basati sulle seguenti classi di valore:

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe A - grado di tutela rilevante. Sono ricompresi in questa Classe:
  • - gli edifici o complessi di rilevante valore storico, culturale e architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  • - gli edifici e complessi edilizi di rilevante valore dell'identità storico-culturale espressamente qualificati come "edifici matrice" dal Piano Strutturale, ancorché non interessati da specifici provvedimenti ministeriali di tutela.

È attribuito tale grado di tutela agli edifici o complessi edilizi e loro pertinenze che, per rilevanza storica e architettonica, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Tale patrimonio è formato prevalentemente da ville, case padronali chiese suffraganee, pievi e castelli.

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe B - grado di tutela elevato. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi di elevato valore storico, culturale ed architettonico, che pur non avendo il carattere di unicità dei precedenti, costituiscono importanti modelli di aggregazione degli insediamenti rurali. In essi sono ancora riconoscibili sia la evoluzione diacronica della casa colonica sia tutti i caratteri tipologici e architettonici intimamente connessi con le pertinenze, originati dalla economia mezzadrile e che caratterizzano diffusamente il paesaggio rurale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe C - grado di tutela alto. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi con un alto valore dei caratteri storico-testimoniali. Gran parte degli edifici con questo grado di tutela sono presenti nel catasto Leopoldino, qualora non siano stati correttamente riportati nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" prevale il catasto Leopoldino. Sono edifici che hanno subito nel tempo le maggiori trasformazioni, tuttavia conservano ancora i caratteri tipologici della casa colonica e lo stretto rapporto con le pertinenze ed il paesaggio rurale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe D - grado di tutela medio. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi con un grado di tutela medio, in quanto rappresentano uno specifico periodo della storia della campagna Toscana, in particolare quello che vide un ammodernamento dell'agricoltura mezzadrile. Sono edifici o complessi edilizi che hanno subito ampliamenti o sono stati realizzati fra la fine dell' 800 e i primi decenni del '900 e risultano presenti nel catasto d'impianto del 1940. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale eseguiti in questo periodo, furono orientati alla razionalizzazione e funzionalizzazione degli spazi, conferendo a questi regolarità architettonica attraverso la ricomposizione dei volumi diacronici e delle facciate, in particolare della facciata principale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe E - grado di tutela basso: Sono ricompresi in questa categoria gli edifici o complessi edilizi costruiti successivamente al 1940 e presenti nel catasto del 1960. Sono edifici caratterizzati da un'architettura semplice e riconoscibile, che si aggiunge ai complessi edilizi esistenti oppure sono nuovi edifici isolati che si rifanno ai modelli architettonici urbani.

3. I progetti degli interventi da eseguirsi sul patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico, a seconda della categoria di intervento indicata dalle presenti norme, devono essere accompagnati dal rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio. Esso è uno strumento, sia per il progettista che per l'Amministrazione Comunale, di documentazione "...degli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica...e "deve" dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi". A tal fine gli elaborati allegati ad eventuali comunicazioni, segnalazioni certificate o istanze di titolo edilizio abilitativo devono dar atto della compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione degli elementi sopra richiamati.

4. Fanno parte del patrimonio edilizio di recente formazione gli edifici esistenti che non rientrano nella classificazione sopra riportata.

5. Gli edifici storici sono descritti in un'apposita scheda storico-architettonica. Tale schedatura, redatta negli anni '80, è ritenuta ancora valida sia nei contenuti tecnico descrittivi che storico-architettonici ed è consultabile nel SIT del Comune. Gli interventi ammessi sugli edifici devono tendere a ricostruire i caratteri originari degli immobili, laddove ancora riconoscibili.

6.Tutte le definizioni, i parametri e le categorie edilizie delle presenti norme sono quelle desumibili da norme e regolamenti nazionali e regionali, con le limitazioni e le condizioni di seguito riportate.

Art. 77 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe A

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe A sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe A sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono :

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS ( limitatamente agli interventi di cui all'art. 135, comma 2 lettera b e ai frazionamenti di cui di cui all'art.136 comma 2 lett.a);
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC;
  • d) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • e) Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine.

3. Gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo RRC sono disciplinati dal presente articolo e sono prescrittivi ogni qualvolta si faccia riferimento a questa categoria di intervento in "Territorio rurale". Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe A, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali alle generazioni future.

Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio. Tali analisi devono essere dimostrate attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, obbligatorio per gli interventi di cui al comma 2 lett. c) e che assicurino pertanto:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - l'integrale tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
  • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e della pertinenza storicizzata di cui all'art. 85 delle presenti Norme;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

4. Fermi i limiti della categoria di intervento ammessa, non sono comunque consentiti:

  • - gli incrementi di superficie utile (SU) e di volume complessivo (Vtot);
  • - le modifiche della sagoma;
  • - i cordoli strutturali in elevazione;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento degli stessi;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
  • - il frazionamento, anche con opere a verde, delle aree di pertinenza edilizia storicizzate ai sensi dell'Art. 85 delle presenti Norme;
  • - i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - la modifica:
  • - del coronamento delle canne fumarie;
  • - dell'aggetto della gronda sia dei materiali che delle sue dimensioni;
  • - la stonacatura, neanche parziale, delle facciate;
  • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - la realizzazione di forni, gazebo e simili;
  • - l'abbattimento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e giardini storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie;
  • - la realizzazione nei giardini e parchi storici di linee elettriche e di impianti tecnologici di qualsiasi natura, oltre a quanto prescritto dall'Art.122 delle presenti Norme;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza e la modifica della pertinenza storicizzata come disciplinate dall'art. 85 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti per ogni unità immobiliare abitativa:

  • - i frazionamenti delle unità immobiliari presenti al momento dell'adozione a condizione che la superficie edificata (SE), di ciascuna unità immobiliare, non sia inferiore a 150 mq.;
  • - la realizzazione nelle aree di pertinenza edilizia di una piscina a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dell'art.87 delle presenti Norme con preferenza per bio-piscine o bio-laghi.;
  • - il mutamento di destinazione d'uso con le destinazioni ammesse di cui al comma 1, purché compatibile con i valori storico architettonici dell'immobile e della sua pertinenza;
  • - la realizzazione di volumi tecnici interrati o seminterrato con altezza fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di superficie utile (SU) con altezza di mt. 2,20, solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori dalla proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 10;
  • - la realizzazione di una serra nelle aree di pertinenza edilizia realizzata esclusivamente in ferro/legno e vetro per il ricovero di piante e attrezzi da giardino con (SE) di mq 10 con altezza massima (HMax) di m. 2,20;
  • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure deve inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering ";
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.

6. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, recepite dai successivi punti 9 e 10.

7. Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa, previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarata a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche della sagoma.

9. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe A devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 9 e 10 .

10. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico siano realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi rilevante valore storico-architettonico, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

11. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 122 per i "Giardini formali e storici" soggetti a tutela, gli interventi che interessano i parchi, i giardini, le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali storicizzati;
  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti, non di recente formazione, e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale, così come disciplinato dall'Art. 115 "Ambiti di pertinenza paesaggistica";
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), il progetto deve contenere specifico elaborato, così come previsto dal regolamento edilizio;
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 78 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe B

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe B sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe B sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

con le sole sub-articolazioni:

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS (limitatamente agli interventi di cui all'art. 135, comma 2 lettera b e ai frazionamenti solo interventi di cui all'art. 136 comma 2 lett. a);
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC (Art.77);
  • d) Ristrutturazione conservativa RC1, nei limiti di seguito indicati;
  • e) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • f) Addizioni volumetriche nei limiti di seguito indicati AV;
  • g) Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato NE.

3. Gli interventi di Ristrutturazione conservativa RC1 sono disciplinati dal presente articolo con riferimento agli interventi ricadenti nel "Territorio rurale". Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe B, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione alle generazioni future dei loro valori culturali.

Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio. Tali analisi devono essere supportate da idoneo rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, obbligatorio per gli interventi di cui al comma 2 lett. c) e d) , volto ad assicurare:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - la tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
  • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e delle pertinenze;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

4. Non sono consentiti:

  • - gli incrementi di superficie utile (SU) e di volume complessivo (Vtot) ad esclusione di quella consentita dal successivo punto 5;
  • - le modifiche della sagoma;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti di volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato/SCal);
  • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento e la realizzazione o modifica di collegamenti verticali secondari e di una modesta variazione del piano di calpestio del piano terra, che non potrà essere maggiore di 20 cm.;
  • - le modifiche significative agli elementi strutturali verticali principali;
  • - i cordoli strutturali in elevazione;
  • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate, fatte salve modeste nuove aperture da valutate all'interno del rilievo storico-critico;
  • - il frazionamento, anche con opere a verde, delle aree di pertinenza edilizia storicizzate come definita dall'Art. 85 delle presenti Norme;
  • - la stonacatura, neanche parziale, delle facciate;
  • - i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - l'abbattimento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e giardini storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola, che nel caso di frazionamento tale superficie non deve essere inferiore a 2000 mq.;
  • - La realizzazione di forni, gazebo e simili;
  • - la realizzazione di cappotti termici sulle facciate;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato quali campi da tennis e simili nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art.87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • -
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - un locale accessorio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia di superficie edificabile (SE) fino al 20% della superficie edificata esistente (SE) dell'unità abitativa e comunque non superiore a 25 mq di superficie edificabile (SE). E' ammessa la realizzazione del locale accessorio solo in presenza di una naturale differenza di quote tale da rendere il locale completamente seminterrato con un unico fronte fuori terra dotato di una unica apertura e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra;
  • - una serra in ferro/legno e vetro nelle aree di pertinenza edilizia di mq 10 con altezza massima (HMax) di ml 2,20 semplicemente appoggiata a terra, finalizzata al solo ricovero di piante e attrezzi da giardino da realizzarsi in alternativa alla superficie accessoria sopra descritta;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso il volume tecnico deve essere collocato fuori dalla proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 10;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering ";
  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50 nelle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, a condizione che siano realizzati in ferro/legno e vetro, con i caratteri del giardino d'inverno, e che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, recepite ai successivi punti 9 e 10.

6. Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a mq 90, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto sopra specificato, e che in ogni caso non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative, descritte nel rilievo storico-critico, che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa , previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarata a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche della sagoma.

8. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe B devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 9 e 10.

9. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere;
  • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico siano realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi elevato valore storico-architettonico, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

10. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'Art. 122 "Giardini formali e storici", gli interventi che interessano i parchi, i giardini, e le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti non di recente formazione e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 79 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe C

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe C sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe C sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS;
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC(Art. 77);
  • d) Ristrutturazione conservativa RC1 (Art. 78);
  • e) Ristrutturazione conservativa RC2 nei limiti di seguito indicati;
  • f) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • g) Addizioni volumetriche nei limiti di seguito indicati AV;
  • h) Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi privati NE.

3. Gli interventi di Ristrutturazione conservativa RC2 sono disciplinati dal presente articolo con riferimento al "Territorio rurale". Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe C, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati al recupero funzionale degli organismi edilizi e alla trasmissione alle generazioni future dei valori culturali, che ancora permangono in detti complessi edilizi.

Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a mq 90, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto di seguito specificato, e che in ogni caso non introducano elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

Gli Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno al mutamento della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio.

Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio. Tali analisi devono essere dimostrate attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, obbligatorio per gli interventi di cui al comma 2 lett. e) ed f), e che assicurino pertanto:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - la tutela e conservazione degli elementi formali e costruttivi che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

3. Non sono consentiti:

  • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - le modifiche della sagoma, salvo l'inserimento del cordolo strutturale come previsto dal successivo comma;
  • - le modifiche alle facciate, le quali devono essere supportate da un rilievo storico- critico nel caso in cui le modifiche coinvolgano in modo sistematico l'intera singola facciata;
  • - gli incrementi della volumetria complessiva(Vtot), ad esclusione dell'inserimento del cordolo strutturale;
  • - la realizzazione di logge, portici, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - il tamponamento di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione degli infissi;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq;
  • - l'isolamento termico a cappotto sulle facciate degli edifici in pietra, in muratura a faccia vista e sulle facciate con decorazioni in rilievo;
  • - la stonacatura, neanche parziale, delle facciate;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;

4. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - i seguenti incrementi di superficie accessoria (SA):
  • - le cantine poste sotto il sedime dell'edificio, con accesso interno;
  • - un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di 1,50 mt, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'intero involucro edilizio, salvo che per gli edifici in pietra, in muratura a faccia vista e per le facciate con decorazioni in rilievo;
  • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (SCal);
  • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
  • - modesti aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - gli incrementi di superficie utile (SU) all'interno della sagoma dell'edificio. Gli interventi derivanti da modesti spostamenti dei solai non potranno essere comunque superiori a 30 cm;
  • - un cordolo strutturale di 30 cm in elevazione da rendere completamente uniforme con la facciata;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio e dall'art. 87 delle presenti Norme;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria, per ogni unità abitativa, alternativamente individuabile fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SA) con altezza massima (HMax) di 2,20 m per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio sopra descritto;

  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50 nelle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, a condizione che siano realizzati in ferro/legno e vetro, con i caratteri del giardino d'inverno, e che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

5. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe C sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

6. Gli interventi che interessano i giardini e in genere le aree di pertinenza storicizzate sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni presenti in complessi di eguale valore stoico-culturale;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza delle aree di pertinenza storicizzate, così come disciplinato dall'art. 85 "Aree di pertinenza", sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, con pavimentazioni omogenee e senza l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 80 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe D

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe D sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe D sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente al commercio di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS;
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC (Art. 77);
  • d) Ristrutturazione conservativa RC1 (Art. 78);
  • e) Ristrutturazione conservativa RC2 (Art. 79);
  • f) Ristrutturazione edilizia conservativa REC3 nei limiti di seguito indicati;
  • g) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • h) Addizione Volumetrica AV1;
  • i) Interventi di nuova edificazione NE, limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe D sono essenzialmente finalizzati al recupero dei caratteri identitari degli organismi edilizi rurali ancora riconoscibili.

Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a 90 mq, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto di seguito specificato, e che in ogni caso non introducano elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici, finalizzata o meno al mutamento della destinazione d'uso, sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri dell'architettura rurale, rilevabili attraverso il rilievo storico-critico negli interventi di cui al comma 2 lett. h).

4. Non sono consentiti:

  • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitati interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - la realizzazione di portici, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 30 cm;
  • - le modifiche alle facciate, le quali devono essere supportate da un rilievo storico- critico nel caso in cui le modifiche coinvolgano in modo sistematico l'intera singola facciata;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (SCal);
  • - aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine poste sotto il sedime dell'edificio, con accesso interno;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

o un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia quali campi da tennis e simili a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art.87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria alternativamente individuabile fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SA) con altezza massima (HMax) di 2,20 ml per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio sopra descritto;

  • - le addizioni volumetriche con ampliamenti una tantum fino a 30 mq di (SE) e altezza pari all'edificio esistente, da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia sui fronti tergali degli edifici, previo rilievo storico-critico;
  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50,00 nelle aree di pertinenza edilizia degli esercizi commerciali, a condizione che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

6. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

7. Gli interventi che interessano i giardini e in genere le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza delle aree di pertinenza edilizia storicizzata, così come disciplinata dall'Art. 85 delle presenti Norme, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi. Sia evitata la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 81 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe E

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe E sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe E sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente al commercio al dettaglio;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Le categorie di intervento ammesse sono:

  • a) Manutenzione Ordinaria MO;
  • b) Manutenzione Straordinaria MS;
  • c) Restauro e Risanamento Conservativo RRC (Art. 77);
  • d) Ristrutturazione Edilizia Conservativa REC1 REC2 e REC 3( Artt. 78, 79 e 80);
  • e) Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva RER;
  • f) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • g) Addizione Volumetrica AV2;
  • h) Interventi di nuova edificazione NE, limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe E sono essenzialmente finalizzati al recupero di alcuni elementi architettonici che documentano il recente periodo storico.

Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a 90 mq, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto di seguito specificato, e che in ogni caso conservino le volumetrie semplici e le composizioni architettoniche delle facciate, con i relativi eventuali decori.

Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici, finalizzata o meno al mutamento della destinazione d'uso, sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri dell'architettura rurale, rilevabili attraverso il rilievo storico-critico negli interventi di cui al comma 2 lettere e) e g) .

4. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di portici, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'edificio;
  • - le modifiche alla facciata principale, le quali devono essere supportate da un rilievo storico- critico nel caso in cui le modifiche coinvolgano in modo sistematico l'intera facciata;
  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 40 cm;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine sotto il sedime dell' involucro edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

o un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio e dal presente Titolo;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 6 e 7;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria alternativamente individuabile tra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SE) con altezza massima (HMax) di 2,20 m per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, come sopra descritto;

  • - le addizioni volumetriche fino a 40 mq di (SE) con altezza pari all'edificio esistente con ampliamenti una tantum da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia sui fronti tergali degli edifici, previo rilievo storico-critico;
  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50 nelle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, a condizione che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

6. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

7. Gli interventi che interessano i giardini e in genere le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza delle aree di pertinenza edilizia storicizzata, così come disciplinata dall'Art. 85 delle presenti Norme, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto, evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 82 Ripristino di edifici crollati o demoliti

1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 43, per il ripristino di edifici crollati o demoliti ricadenti in territorio rurale si applicano altresì le previsioni di cui al presente articolo.

É possibile operare, contestualmente al ripristino dell'edificio, anche al cambio d'uso in residenziale solo qualora concorrano le seguenti caratteristiche:

  • - superficie edificata (SE) non inferiore a mq. 45;
  • - i frazionamenti sono ammessi fino ad un massimo di tre unità abitative con una superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq. per singola unità abitativa. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari abitative a condizione che sia approvato in un piano di recupero ai sensi dell'art.119 della L.R.65/2014;
  • - il piano di campagna naturale non può essere in alcun modo modificato;
  • - le facciate devono comunque avere una prevalenza dei pieni sui vuoti;
  • - gli infissi di tipo tradizionale devono essere privi di persiane, eventualmente è ammessa l'apposizione di sportelloni;
  • - l'aggetto di gronda deve essere di tipo tradizionale con una sporgenza massima di 50 cm.;
  • - i comignoli devono avere il coronamento tradizionale in cotto;
  • - i colori devono essere scelti dall'elenco allegato al Regolamento Edilizio oppure avere un finitura in bozze di pietra locale;
  • - il resede, privo di marciapiede intorno all'edificio, deve avere una finitura in ghiaia o in pietra locale come l'intera area di pertinenza edilizia storicizzata;
  • - al piano terreno possono essere realizzati dei piccoli aggetti con profondità max 1,20 m. a protezione delle porte e delle finestre in coppi e tegole o in ferro e vetro;
  • - la prestazione energetica globale deve essere almeno di classe A.

2. Gli edifici ripristinati con destinazione agricola o con destinazione accessoria all'abitazione principale devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - gli infissi di tipo tradizionale privi di persiane, eventualmente è ammessa l'apposizione di sportelloni;
  • - l'aggetto di gronda deve essere di tipo tradizionale con una sporgenza massima di 50 cm.;
  • - i colori devono essere scelti dall'elenco allegato al Regolamento Edilizio;
  • - il resede, privo di marciapiede intorno all'edificio, deve avere una finitura in ghiaia o in pietra locale.

3. Non sono consentiti in ogni caso:

  • - la realizzazione di tetti piani, di balconi aggettanti e di terrazze a tasca ferma l'ipotesi in cui i medesimi risultino sussistenti nell'originaria consistenza e il bene ricada in zona soggetta a vincolo;
  • - l'apposizione di qualsiasi impianto in facciata;
  • - la riduzione dell'area di pertinenza agricola così come rilevabile alla data di adozione del presente Piano Operativo e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;

4. Ove si tratti di immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio l'intervento di ricostruzione non può comportare modifiche della sagoma originaria.

Art. 83 Destinazioni d'uso ammesse

1. In tutto il territorio rurale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, con le limitazioni del presente Titolo IV e con le sub-articolazioni del Titolo VI "Disciplina delle funzioni", conseguibili attraverso interventi diretti:

  • - Agricola e funzioni connesse;
  • - Residenza;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Servizi pubblici.

Art. 84 Il mutamento di destinazione d'uso

1. Gli interventi eseguiti sugli immobili rurali fino alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 136, comma 2, lett. a) compresa non determinano il mutamento di destinazione d'uso da rurale a civile, salvo le limitazioni del successivo comma 2.

2. Gli immobili rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni previste dagli articoli 82 e 83 della L.R. 65/2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo sottoscritti. Il mutamento di destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali, anche senza opere, è soggetto al versamento dei relativi oneri nei casi previsti dalla legge.

I singoli interventi di manutenzione straordinaria, se avviati con istanza nell'arco di due anni sulla medesima unità immobiliare, l'ultimo di questi, in ordine di tempo, determinerà la categoria di intervento superiore.

Ai fini della destinazione d'uso rurale o civile degli immobili, si assume come riferimento quella indicata nell'ultimo titolo abilitativo ovvero in assenza, quella risultante dagli atti catastali presentati all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) anteriormente alla data di entrata in vigore della ex L.R. 10/1979. In assenza di tali elementi gli immobili ricadenti in zona agricola che non sono stati accatastati al nuovo catasto urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/1979 sono considerati a destinazione agricola.

3. Gli edifici, legittimamente realizzati, esclusi gli immobili interamente legittimati dalle sanatorie straordinarie, con destinazione d'uso non agricola, laddove consentito dalle presenti norme, possono essere frazionati in più unità immobiliari a condizione che la superficie edificata (SE) non sia inferiore a mq. 90 per ciascuna unità immobiliare abitativa.

4. Gli annessi agricoli laddove le presenti norme e le vigenti disposizioni di legge lo consentano, possono mutare la destinazione d'uso alle seguenti condizioni:

  • - per gli annessi agricoli classificati A, B, C, D ed E: la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 50 mq., nel caso di frazionamenti la superficie edificata (SE) di ciascuna unità immobiliare residenziale non sia inferiore a 90 mq e le unità immobiliari residenziali complessive non siano comunque maggiori di tre. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari residenziali a condizione che sia approvato un piano di recupero si sensi dell'art.119 della L.R. 65/2014;
  • - per gli annessi agricoli di recente formazione la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 60 mq, nel caso di frazionamenti la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 90 mq per ciascuna unità immobiliare abitativa.

Il numero massimo delle unità abitative ricavabili dal frazionamento e dal cambio di destinazione d'uso non dovrà essere maggiore di tre. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari abitative a condizione che sia approvato in un piano di recupero ai sensi dell'art. 119 della L.R.65/2014. Per gli annessi agricoli interamente legittimati dalle sanatorie straordinarie e gli annessi con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 non è consentito il mutamento della destinazione d'uso.

5. Per le altre destinazioni d'uso, ammesse dal presente Titolo e dal Titolo "Disciplina delle funzioni", diverse da quella residenziale non sono previste limitazioni, salvo le vigenti disposizioni di legge. Per tutti gli edifici di culto (Chiesa), ivi comprese le chiese non più officiate, escluso la canonica, il cambio d'uso è limitato alle seguenti categorie funzionali di destinazione:

  • - Servizi pubblici;

Le nuove destinazioni d'uso non devono comunque porsi in contrasto con i caratteri architettonici e simbolici delle chiese, tali caratteri dovranno essere mantenuti e recuperati.

Art. 85 Aree di pertinenza

1. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia", ai fini del presente titolo IV, le aree strettamente connesse agli edifici e ai complessi edilizi, costituite dal terreno erboso o pavimentato che circonda un edifico o un complesso edilizio, delimitato tra il muro del fabbricato (principale) e il confine della proprietà nella consistenza ed estensione presente al momento dell'adozione del presente Piano. Nei casi di frazionamento dell'unità poderale ovvero di frazionamento della proprietà, l'area di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola non può essere inferiore a 2000 mq.

In tali aree possono essere realizzati, laddove consentito dalle presenti norme:

  • a) i manufatti pertinenziali a condizione che i medesimi siano realizzati entro venti metri dall'edificio di cui sono accessori, salvo accertate condizioni morfologiche che impediscono la realizzazione dei manufatti, misurati dalla facciata di quest'ultimo e comunque sempre all'esterno "dell'area di pertinenza edilizia storicizzata";
  • b) le piscine e gli impianti ad uso privato, a condizione che siano realizzati entro trenta metri dall'edificio principale di riferimento, salvo accertate condizioni morfologiche che impediscono la realizzazione delle piscine e degli impianti a uso privato, misurati dalla facciata di quest'ultimo e comunque sempre all'esterno "dell'area di pertinenza edilizia storicizzata".

2. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia storicizzate" le aree delimitate intorno agli edifici e ai complessi edilizi unitari individuati dal catasto di impianto del 1940. In queste aree non è ammessa nessuna trasformazione, ad esclusione della eventuale pavimentazione, che laddove esistente, dovrà essere recuperata e completata nelle parti mancanti. E' vietata qualsiasi separazione fisica come recinzioni, siepi, cancelli e quant'altro impedisca la visione unitaria di tale pertinenza. Tutti gli interventi pertinenziali, volumi tecnici e volumi accessori, laddove consentiti dalle presenti norme, devono essere realizzati all'esterno di tali aree di pertinenza. Il rilievo storico-critico dovrà documentare lo stato della pertinenza: pavimentazioni, dislivelli, scale, eventuali alberature, muri, pozzi, etc. e dar conto del loro recupero.

3. Si definiscono "aree di pertinenza agricola" le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all'edificio ex-agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall'edificio principale di riferimento. Tale pertinenza agricola non può essere inferiore a 2000 mq. per ogni unità immobiliare abitativa.

4. Nei nuclei rurali, di cui all'art. 124 delle presenti Norme, sono individuate, con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", le aree a verde privato a corredo degli edifici. In queste aree deve essere garantita una superficie permeabile non inferiore all'80% della superficie verde individuata dalla Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", salvo i soli interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti previsti dal presente Piano, i quali dovranno comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60% della superficie totale di verde.

Art. 86 Recinzioni

1. La realizzazione di recinzioni non deve ostacolare il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio, né introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo e formale.

2. Le recinzioni di terreni agricoli sono consentite, fatta salva la disciplina di cui alla L.R. n. 3/1994, esclusivamente per esigenze di protezione delle colture o degli allevamenti delle aziende agricole, degli allevatori e degli agricoltori, dichiarando nella comunicazione la coltura che si intende proteggere, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - non è consentito chiudere le strade vicinali di uso pubblico, le strade comunali, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. n. 17/1998 e del Club Alpino Italiano (CAI), le strade che raggiungono l'Arno e i corsi d'acqua minori e i Cammini;
  • - non è consentito realizzare le recinzioni negli ambiti perifluviali, nelle aree sensibili di fondovalle e negli ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - le delimitazioni vegetali (siepi), devono essere poste a tre metri dal ciglio delle strade pubbliche o di uso pubblico e comunque secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
  • - le recinzioni e le delimitazioni vegetali devono essere poste a un metro dal ciglio delle strade private o poderali;
  • - le recinzioni sono realizzate esclusivamente in pali di legno e maglia quadra zincata non rigida, laddove è possibile anche alla luce delle concrete esigenze colturali e di allevamento, la recinzione deve essere sollevata da terra di almeno 20 cm, per il passaggio della piccola fauna. L'altezza massima della recinzione è di m. 1,80.

Per l'ipotesi di colture e/o allevamenti di natura amatoriale le recinzioni sono previste per fondi con estensione non inferiore 3.000 mq. di superficie fondiaria.

3. Le recinzioni delle "aree di pertinenza edilizia" sono realizzate con i materiali e le dimensioni di quelle esistenti, nel caso non vi siano recinzioni preesistenti, dovranno essere realizzate secondo le seguenti modalità:

  • - per le recinzioni poste lungo la strada: muro in blocchi di pietra, sormontato da inferriata in ferro scuro con altezza complessiva di ml. 1,80, così ripartita: 1 mt. di muro in pietra e 80 cm di inferriata. Il cancello in ferro con disegno semplice e consono alle proporzioni dell'edificio non potrà comunque avere un'ampiezza maggiore di tre metri;
  • - per le recinzioni poste lungo il confine con il territorio rurale: pali di legno e maglia quadra zincata così come specificato al comma 1 oppure pali di ferro e rete posti all'interno di una siepe.

Tali recinzioni sono ammesse, per una profondità massima di mt. 10 misurati dal perimetro del Territorio Urbanizzato, anche alle unità immobiliari abitative ricadenti nel Territorio Urbanizzato, ma le cui pertinenze edilizie e/o aree a verde privato a corredo degli edifici ricadono nel territorio rurale.

4. Non sono ammesse le recinzioni:

  • a. nelle "aree di pertinenza storicizzate";
  • b. all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei nuclei storici;
  • c. non è consentita la recinzione dei boschi, o di parte di essi, fatti salvi i casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.

Art. 87 Piscine e impianti sportivi ad uso privato

1. Nelle aree di pertinenza edilizi degli edifici di cui all'art. 85, ad esclusione degli "Ambiti perifluviali", delle Aree sensibili di fondovalle e degli "Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica", è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive a corredo degli edifici, con le limitazioni dell'art. 75, quali, a titolo esemplificativo quelle di seguito elencate, con le caratteristiche di cui al presente articolo:

  • a) piscine;
  • b) campi da tennis;
  • c) maneggi.

Ai fini della realizzazione di tali attrezzature negli "Ambiti di pertinenza paesaggistica" dovrà essere redatto render o foto-inserimento.

2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva analoga ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Nei casi di edifici o complessi edilizi unitari con più unità abitative la realizzazione di una sola opera autonoma può essere autorizzata previo assenso scritto da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica e alle attività turistico-ricettive.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono da considerarsi:

  • a) complessi edilizi unitari i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui, legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, con obiettive relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico. Nei casi dubbi si ricorrerà al catasto di impianto del 1940 e al toponimo per verificare l'impianto storicizzato del nucleo, nel quale risulteranno comunque ricompresi anche gli edifici recenti, successivi al 1940;
  • b) edifici isolati, non ricompresi nei complessi edilizi di cui al punto a), quando nel raggio di 200 metri non sono presenti altri edifici isolati residenziali.

4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni; i movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna dovranno essere limitati e di modesta entità, di norma non superiore a 1,00 m., in più o in meno, rispetto al piano naturale di campagna rilevato prima dell'esecuzione dell'opera;
  • b. non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno;
  • c. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • d. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • e. possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica;
  • f. prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

5. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza edilizia, ed all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, con le seguenti modalità di realizzazione:

  • a. dimensioni non superiori a 72 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio isolato o complesso edilizio unitario e comunque fino ad un massimo di 100 mq di superficie netta nel caso di una vasca condominiale a servizio dei complessi edilizi unitari con più unità immobiliari o a corredo delle attività agrituristiche e delle strutture turistico-ricettive;
  • b. la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • c. il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m, uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m in pietra locale, legno o cotto invecchiato;
  • d. i locali tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (Hmax) di m. 2,00 e con superficie massima di 6 mq di superficie utile.

E' comunque preferibile la realizzazione di piscine eco-sostenibili che si realizzano nella forma del bio-lago o della bio-piscina, in tale caso non si applicano i limiti dimensionali del presente comma. I limiti dimensionali delle bio-piscine saranno determinati dal numero di utenti.

6. I campi da tennis ad uso privato possono essere realizzati solo all'interno delle pertinenze degli edifici delle aziende agricole che svolgano attività agrituristica o all'interno delle pertinenze degli edifici adibiti ad attività turistico-ricettive. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta con coloritura verde o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta zincata di altezza non superiore a 3,00 m.

7. I maneggi possono essere realizzati nelle superfici fondiarie delle aziende agricole che svolgano attività agrituristica con dimensioni computabili in base a quanto prescritto all'Art. 92 delle presenti norme e mediante programma aziendale. La (SE) utilizzata per queste strutture rientra nel calcolo totale degli annessi esistenti o concessi all'azienda stessa.

8. L'insediamento delle ulteriori attrezzature sportive nelle aree in questione deve comunque tener conto della compatibilità delle medesime con le emergenze ambientali e paesaggistiche in rilievo, nonché con i concreti caratteri di pregio dell'area.