Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 4 Salvaguardie e norme transitorie

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge.

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le sue previsioni, inoltre:

  • - l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio;
  • - per i Piani Attuativi e per i piani aziendali con valore di piano attuativo di cui ai successivi artt. 26 e 99, sono fatte salve le convenzioni in essere o i relativi atti unilaterali d'obbligo. Eventuali loro varianti sono ammissibili a condizione che non aumentino le quantità edificabili previste;

3. Le previsioni comprese nei piani attuativi approvati in base al PRG, già convenzionati ed esattamente individuati negli elaborati grafici di RU, sono confermate e possono essere portate a compimento. Dopo l'entrata in vigore del RU, qualora risultino trascorsi i termini di validità della convenzione, il completamento delle previsioni del piano attuativo è consentito esclusivamente previa approvazione di un nuovo ed apposito piano attuativo, il cui dimensionamento non dovrà superare la quota non realizzata di quello precedentemente approvato. In fase di approvazione del nuovo piano attuativo, per il completamento, il comune ha facoltà di richiedere le modifiche necessarie, sia sotto forma di riduzione dei volumi, che di revisione del disegno urbanistico, al fine di conseguire la piena conformità con le leggi vigenti in materia ed un ordinato e razionale assetto del territorio interessato.

4. Le varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi, relative ad interventi in corso alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono valutate con riferimento alla normativa vigente alla data del rilascio, purché non aumentino le quantità edificabili previste dal titolo abilitativo.