Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 6 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della "Disciplina del territorio", con la specifica lettera sono individuate le zone territoriali omogenee, cos&igrave come definite all'art. 2 del citato D.M..

2. Le aree che nelle tavole relative alla "Disciplina del territorio: le aree extraurbane" ricadono al di fuori dei "centri urbani ai sensi dell'art. 55 della LR 1/05", corrispondono alle zone "E" del D.M. 1.444/68.

3. Le aree individuate nelle tavole "Disciplina del territorio" con lettera (S), Servizi e attrezzature di interesse collettivo (S), devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile stabilita dal presente Regolamento Urbanistico.