Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 11 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi ed i manufatti di cui all'art. 137 della LR 65/2014 non incidono in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità, ovvero in ragione della temporaneità di installazione.

2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1, non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi, fatta salva la ulteriore specificazione che la realizzazione di tali opere non deve mai far venir meno i requisiti igienico sanitari degli edifici previsti dalle vigenti normative e che i manufatti per i ricoveri degli attrezzi, come descritti nel suddetto art. 137 della LR 65/2014, potranno considerarsi irrilevanti esclusivamente quando presentino un'altezza in gronda non superiore a m. 2,20 ed una superficie coperta non superiore a mq 5,00.