Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 14 Interventi sempre ammessi nel patrimonio edilizio esistente

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi:

  • - gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • - le opere di riparazione e conservazione delle strutture e delle finiture, di consolidamento, di ripristino degli elementi architettonici e decorativi alterati, di inserimento e adeguamento di impianti tecnologici, tutte da realizzarsi mediante tecniche e materiali originari o con essi compatibili e nel rispetto degli elementi formali, tipologici e strutturali dell'edificio;
  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.