Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 15 Interventi di conservazione

1. Il RU individua gli edifici i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti per i quali gli interventi edilizi devono essere finalizzati alla conservazione, ovvero al mantenimento dell'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali e per i quali sono pertanto consentiti gli interventi di seguito elencati:

  • interventi di tipo rs ovvero quelli di conservazione, prevenzione e restauro, di cui all'art. 29 del D.Lgs 42/2004. Tali interventi corrispondono pertanto a quelli preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale sugli edifici tutelati ai sensi della parte seconda dello stesso D.Lgs 42/2004. Quando per un edificio viene indicato il tipo d'intervento rs ma lo stesso non risulta vincolato ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 42/2004, si potrà consentire automaticamente il tipo di intervento conservativo rc.
  • interventi di tipo rc ovvero quelli comunque denominati, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale delle singole unità immobiliari a condizione che siano rispettati nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture, gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, sistema strutturale, tipo di distribuzione funzionale, archi, architravi, decorazioni, logge, volte, gronde, grigliati e mandolati, paramenti murari. Eventuali frazionamenti delle unità immobiliari potranno essere proposti mediante Piano di Recupero con il quale si dimostri il rispetto degli elementi formali, tipologici e strutturali dell'edificio. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, è consentito per necessità statiche, per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura degli interni, per caratterizzare gli spazi delle attività terziarie ai piani terra di edifici urbani o nel caso in cui l'utilizzo di tali tecniche e materiali non alteri la percezione visiva dell'edificio. Non è consentita la realizzazione di nuove aperture esterne. Le modifiche alla posizione ed alle dimensioni delle aperture esterne esistenti sono consentite esclusivamente quando finalizzate a ripristinare l'ordine compositivo dei fronti dell'edificio in considerazione di una originaria, o comunque precedente, configurazione a cui possa riconoscersi un maggior valore rispetto a quella attuale. Con gli interventi di tipo rc sono altres&igrave consentiti:
    • - l' abbassamento della quota di calpestio del piano terra per raggiungere la minima altezza interna indispensabile, sotto il profilo igienico sanitario, per conseguire la destinazione d'uso ammessa;
    • - la realizzazione di soppalchi e relative scale, su una superficie non superiore al 30 % di quella del locale interessato. I suddetti soppalchi e scale dovranno essere realizzati in materiali "leggeri" (legno, vetro, acciaio...) ed essere strutturalmente indipendenti.

3. Sugli edifici per i quali il presente R.U. prescrive come massimo tipo d'intervento ammesso quello di tipo rs o di tipo rc, anche gli interventi definiti al precedente art. 14, dovranno essere eseguiti con tecniche e modalità compatibili con il restauro. In particolare le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque compatibili.