Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 19 Interventi di tipo ri AV

1. Il tipo d'intervento ri AV consente la sopraelevazione di edifici residenziali ad un solo piano abitabile fuori terra, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta nel lotto fondiario di riferimento;
  • - l'intervento può comportare la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva.

2. Le sopraelevazioni di un piano abitabile dell'edificio di tipo ri AV precludono la possibilità di altri incrementi di superficie utile lorda (SUL) rientranti negli interventi di tipo ri b, cos&igrave come definiti al comma 1, lett. a), b) e c) del precedente art. 18.