Art. 23 Strumenti di attuazione.
1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:
- - interventi edilizi diretti;
- - progetti unitari convenzionati;
- - Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e con piani e programmi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
- - Interventi soggetti a semplice comunicazione.
2. Gli interventi devono rispettare le destinazioni e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle norme del regolamento Urbanistico.