Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 26 Piani attuativi (PA)

1. Il RU, nelle tavole grafiche e nell'Allegato 1 alle presenti Norme, individua le aree per le quali gli interventi sono soggetti obbligatoriamente alla previa approvazione di un piano attuativo.

2. Il ricorso alla preventiva pianificazione attuativa, ancorché non previsto come obbligatorio dal Regolamento Urbanistico, può essere deciso dai soggetti attuatori degli interventi o richiesto dall'Amministrazione Comunale quando dall'intervento che si intende eseguire consegua la necessità di un adeguamento nella dotazione di opere di urbanizzazione.

3. I contenuti dei piani attuativi ed i procedimenti per la loro approvazione sono definiti al Titolo V, Capo II, della LR 65/2014. I Piani Attuativi, di iniziativa privata devono contenere, oltre a quanto previsto da tutte le leggi e dai regolamenti vigenti in materia, i seguenti elaborati:

  • - documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nel piano di lottizzazione; estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle per le quali viene richiesta l'autorizzazione a lottizzare;
  • - schema di convenzione tra Comune e operatori con specificati:
  • - tempi e modi di esecuzione dei lavori;
  • - destinazione d'uso;
  • - contributi per le urbanizzazioni, che possono essere assolti anche attraverso cessioni di aree e/o esecuzione diretta delle opere;
  • - sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza;
  • - ogni altro aspetto relativo ai rapporti fra il soggetto richiedente ed il Comune.