Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 27 Aree soggette a progettazione unitaria

1. Il presente RU individua le aree del territorio comunale, le cui trasformazioni sono assoggettate a progettazione unitaria o coordinata, sotto forma di piano attuativo o di progetto unitario convenzionato.

2. Le schede contenute nell'Allegato 1 individuano per ciascuna zona interessata i caratteri e le dimensioni dell'intervento, la dislocazione dell'edificato, delle infrastrutture e degli standard urbanistici, l'indicazione degli interventi per il miglioramento ambientale e paesaggistico degli insediamenti. Gli schemi grafici l&igrave contenuti, debbono intendersi come schemi di indirizzo preferenziali, soggetti a possibilità di miglioramento in sede di procedura di approvazione del piano attuativo.

3. I comparti definiti nelle schede di cui all'Allegato 1, costituiscono Unità Minime d'Intervento (UMI), che possono essere a loro volta suddivise esclusivamente quando il Comune acquisisca, previa apposita convenzione, una parte delle aree per realizzare direttamente, ancor prima dell'approvazione dei piani urbanistici attuativi, opere di urbanizzazione necessarie per rispondere a specifiche necessità degli insediamenti esistenti. In tal caso la superficie complessiva ed il perimetro del comparto sono automaticamente modificati, mentre restano fermi tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi.

4. Sulla base dei principi della perequazione urbanistica ed ai fini della applicazione, quando necessario, delle disposizioni di cui all'art. 28 bis del DPR 380/2001, ciascuna zona soggetta a piano attuativo o a intervento diretto convenzionato costituisce un ambito unitario entro il quale il valore delle aree è distribuito in maniera uniforme, senza distinguere e diversificare, pertanto, il valore dei terreni che nella concreta soluzione progettuale saranno destinati alla costruzione di edifici rispetto a quelli utilizzati per la realizzazione di infrastrutture, aree di standard, spazi liberi o quant'altro necessario per una corretta progettazione urbana.

5. Ai fini della corretta gestione delle problematiche di cui ai commi precedenti è sempre auspicabile che per la realizzazione di interventi mediante piano attuativo vengano costituiti appositi consorzi fra i proprietari di tutte le aree interessate. Il Comune ha la facoltà, quando lo ritenga necessario per la complessità dell'intervento o dell'assetto delle proprietà, di richiedere la obbligatoria costituzione del consorzio.

6. Le opere di urbanizzazione primaria previste all'interno delle aree soggette a progettazione unitaria (PA o IC), sono a totale carico dei privati proponenti. In tal caso, secondo le disposizioni dell'art. 127 comma 5 della L.R. 01/05, la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.

7. L'attuazione degli interventi nelle aree soggette a PA e IC è comunque condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione di gas. In caso di necessità di potenziamento della rete, i lavori occorrenti sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento edilizio e devono essere realizzati contestualmente all'esecuzione dell'opera.