Art. 28 Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE)
1. Il Piano Strutturale, per la definizione dell'entità delle trasformazioni fisiche e funzionali, ha previsto due Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E), che vengono recepite dal presente RU:
1) U.T.O.E. Asciano
2) U.T.O.E. Arbia
2. Per ciascuna U.T.O.E. il R.U provvede inoltre a delineare e definire:
- - il perimetro dei centri abitati;
- - le zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- - le aree verdi, le infrastrutture ed i servizi pubblici e di interesse pubblico;
- - le aree sottoposte obbligatoriamente a progettazione unitaria (P.A. o I.C.).
3. Gli interventi di trasformazione ed i conseguenti vincoli espropriativi sono dimensionati nel R.U., in riferimento alle U.T.O.E., per il quinquennio successivo alla sua approvazione; pertanto il diritto ad edificare assume efficacia solo per gli ambiti interessati da trasformazione appositamente individuati nel presente R.U..