Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 35 Dotazioni di parcheggi pubblici

1. Le dotazioni di parcheggi pubblici per gli interventi sottoposti a Piano Attuativo (PA), non devono essere inferiori a:

usi parcheggi

  • - residenza 5,0 mq/100 mc
  • - attività ricettive 40 mq/100 mq Sul
  • - industriale e artigianale 20 mq/100 mq Sul
  • - attività direzionali 40 mq/100 mq Sul
  • - attività commerciali 40 mq/100 mq Sul
  • - attività private di servizio 40 mq/100 mq Sul

2. L'unità minima di superficie di un posto auto si intende convenzionalmente pari a mq 25, per questo le aree computabili a parcheggio pubblico, che dovranno essere distribuite in modo diffuso ed efficace all'interno dei nuovi insediamenti, devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto auto per ogni 25 mq di superficie utilizzata; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico.