Art. 39 Altre aree per strutture private di uso pubblico e collettivo
1. Gli edifici e le aree di proprietà di Enti o Associazioni o privati che svolgono attività di interesse sociale, culturale, sanitario e assistenziale, sono edifici di interesse pubblico. Sono ammesse le seguenti attività:
- - circoli ed associazioni ricreativi e/o culturali;
- - centri e/o attrezzature sociali;
- - centri e/o attrezzature sanitarie e assistenziali;
- - strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
- - sedi di associazioni onlus;
- - attrezzature sportive private;
- - residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza;
- - attrezzature per l'infanzia private (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
- - parcheggi privati ad uso pubblico.
2. In tali aree si potranno realizzare attrezzature di uso pubblico da parte dei privati, singoli o associati, tramite specifica autorizzazione comunale sulla base di apposita convenzione riferita alle modalità di gestione del servizio nell'interesse comune.