Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 41 Impianti sportivi pubblici e di interesse pubblico coperti

1. Sono le aree, di cui all'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, destinati ad impianti sportivi coperti pubblici e di interesse pubblico (Sis).

2. Sulle strutture esistenti sono ammessi tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione con ricostruzione anche non fedele.

3. In tali aree sono consentiti interventi volti all'ampliamento o alla nuova realizzazione di impianti sportivi, con relativi impianti tecnologici e di servizi complementari quali: bar, ristoranti. Il dimensionamento degli impianti e delle strutture di supporto deve essere stabilito di volta in volta per ogni singolo intervento, secondo le specifiche norme del C.O.N.I. e delle singole federazioni sportive ed alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi. Qualora l'intervento sia di iniziativa privata o da parte di associazioni locali deve essere prevista la sottoscrizione di specifica convenzione che stabilisca le fasi di realizzazione e le modalità di gestione per quanto di interesse comune.