Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 43 Verde sportivo

1. Sono le aree, di cui all'art. 3art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, pubbliche e private, indicate con la sigla Sis, destinate ad attrezzature sportive pubbliche e di interesse pubblico. All'interno di queste è consentita la realizzazione di costruzioni per gli impianti di servizio, servizi, spogliatoi, tribune, ecc. e anche di attrezzature di svago e ristoro.

2. Nelle aree esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione e quelli necessari per l'ampliamento delle attività sportive esistenti.

3. Le aree di nuova previsione sono oggetto di piani o di progetti unitari, che individuano le aree per l'esercizio sportivo, le aree di pertinenza, il dimensionamento degli impianti e delle strutture di supporto e gli spazi idonei per i parcheggi. È previsto il convenzionamento con le associazioni e gli operatori privati.

4. Le aree destinate a verde sportivo devono, laddove possibile, essere collegate con il sistema delle piste ciclabili.