Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 54 Calanchi e biancane

1. I calanchi, le biancane, sia nello stadio di forme erosive coperte di vegetazione pioniera, sia nelle situazioni di riaffermazione totale e parziale di arbusteti, sono soggetti a tutela integrale, che non consente alcun tipo di trasformazione, sia edilizia che colturale, né morfologica. In particolare:

  • - non è consentito il sotterramento delle forme morfologiche tramite aratura e/o seppellimento;
  • - non è consentito effettuare lavorazioni agrarie in una fascia di m 5 di larghezza calcolata a partire dall'orlo esterno della forma;
  • - vanno evitati lo spianamento e la trasformazione in seminativi.
  • - è altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva e idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperienti e secche, allo scopo di ridurre il rischio di incendi;
  • - sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

3. Nel caso in cui le azioni erosive minaccino opere ed infrastrutture, gli interventi tesi alla mitigazione dei processi erosivi dovranno essere valutati alla luce anche di specifici studi di compatibilità ambientale e paesaggistica.