Art. 57 Aree tartufigene
1. All'interno delle aree tartufigene si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- - non è ammessa la realizzazione di nuove strade, di qualsiasi sezione e tipo (anche temporanee), di infrastrutture a rete interrate e/o di recinzioni;
- - non possono essere effettuati movimenti di terra, operazioni di aratura, uso di fitofarmaci ed in particolare di diserbanti, non è possibile il pascolo del bestiame;
- - sono consentite, previa autorizzazione da parte degli organi competenti, operazioni di taglio delle piante;
- - sono consentiti, previa autorizzazione da parte degli organi competenti, l'uso di mezzi pesanti e le operazioni sugli argini solo in caso di dimostrata necessità per una migliore regimazione delle acque;
- - non è ammesso il cambio d'uso del soprassuolo boschivo mentre è ammesso il taglio delle piante infestanti e/o non idonee all'habitat tartufigeno;
2. Eventuali interventi di taglio e disboscamento dal confine del perimetro delle aree tartufigene devono essere, comunque, preventivamente sottoposti all'autorizzazione degli organi competenti; tali operazioni non devono, in ogni caso, comportare il danneggiamento della tartufaia.