Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 61 Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità geologica, idraulica e sismica.

1. Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico e idraulico sono subordinate alla classificazione e alle prescrizioni delle classi di fattibilità. Le fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal R.U., deriva dalla classificazione della pericolosità idraulica, geologica e sismica riportate nelle Tavv. Tug1, Tug2 e Tug9 del R.U.

2. La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica dei singoli interventi previsti dal R.U. è riportata nelle schede di progetto e nel quadro sinottico che segue e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione.

3. Con l'entrata in vigore del DPGR 25 ottobre 2011 n° 53/R si è reso necessario adeguare il quadro conoscitivo con le nuove disposizioni normative relativamente ai tre gradi di pericolosità.

4. A seguito della Delibera n. 232, del 17 Dicembre 2015, circa il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, è stata recepita la relativa Disciplina di Piano.

5. Di seguito vengono riportate le definizioni delle pericolosità geologica, idraulica e sismica così come definite nel DPGR 53/R-2011:

61.1 - Aree a pericolosità geologica

Pericolosità geologica molto elevata (G.4):

  • − aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza,
  • − aree interessate da soliflussi.

Pericolosità geologica elevata (G.3):

  • − aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti;
  • − aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico;
  • − aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;
  • − aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche;
  • − corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.

Pericolosità geologica media (G.2):

  • - aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente);
  • - aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
  • - corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
  • Pericolosità geologica bassa (G.1):
  • - aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.

61.2 - Aree a pericolosità idraulica

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4):

- aree interessate da allagamenti per eventi con Tr ≤ 30 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica elevata (I.3):

- aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < TR ≤ 200 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica media (I.2):

- aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica bassa (I.1):

- aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

61.3 - Aree a pericolosità sismica locale

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4):

- zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;

Pericolosità sismica locale elevata (S.3):

- zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;

- zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi;

- terreni suscettibili di liquefazione dinamica;

- zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse;

- aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie);

- zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;

Pericolosità sismica locale media (S.2):

- zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;

- zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);

Pericolosità sismica locale bassa (S.1):

zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

61.4 - Cartografia di adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale

1. Con l'entrata in vigore del DPGR 53/R 2011 si è reso necessario aggiornare e realizzare nuove cartografie per l'adeguamento del quadro conoscitivo comunale:

TAVOLE N° SCALA DI RIFERIMENTO

Tug1 - Carta delle aree a pericolosità geologica 4 1:10.000

Tug1a - Carta aree a pericolosità geologica dei centri urbani 1 1:5.000 - 1:2.000

Tug2 - Carta delle aree a pericolosità idraulica 4 1:10.000

Tug2a - Carta delle aree a pericolosità idraulica dei centri urbani 1 1:5.000 - 1:2.000

Tug3 - Microzonazione sismica - Carta geologica 1 1:10.000

Tug4 - Microzonazione sismica - Sezioni geologico-tecniche 1 1:10.000

Tug5 - Microzonazione sismica - Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica 1 1:10.000

Tug6 - Microzonazione sismica - Carta delle indagini 1 1:10.000

Tug7 - Microzonazione sismica - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 1 1:10.000

Tug8 - Microzonazione sismica - Carta delle frequenze fondamentali 1 1:10.000

Tug9 - Microzonazione sismica - Carta delle aree a pericolosità sismica locale 1 1:10.000

2. Rimangono invariate le seguenti cartografie del quadro conoscitivo del Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 27 del 21.04.2009:

QUADRO CONOSCITIVO TAVOLE N° SCALA DI RIFERIMENTO

Carta geologica QC02-g01 4 1:10000

Carta geologica dei centri abitati QC02-g01a 1 1:5000 - 1:2000

Sezioni geologiche QC02-g01b 1 1:10000 - 1:5000 - 1:2500

Carta geomorfologica QC02-g02 4 1:10000

Carta geomorfologica dei centri abitati QC02-g02a 1 1:5000 1:2000

Carta litologico-tecnica QC02-g03 4 1:10000

Carta litologico-tecnica dei centri abitati QC02-g03a 1 1:5000 - 1:2000

Carta idrogeologica QC02-g04 4 1:10000

Carta idrogeologica dei centri abitati QC02-g04a 1 1:5000 - 1:2000

Carta delle pendenze QC02-g05 4 1:10000

Carta delle aree allagabili QC02-g06 4 1:10000

Carta delle aree allagabili dei centri urbani QC02-g06a 1 1:5000 - 1:2000

Carta della vulnerabilità degli acquiferi QC02-g07 4 1:10000

Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti QC02-g08 4 1:10000

In riferimento alle aree ricadenti nel Bacino di interesse nazionale del Fiume Arno si recepisce la perimetrazione e le Norme di Piano senza modifiche rispetto a quelle già approvate con il P.S..

61.5 - Classificazione della fattibilità

1. La fattibilità geologica, idraulica e sismica dei singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico è riportata nelle schede di progetto del R.U. e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

Condizioni generali di fattibilita'

61.5.1 - Classe di Fattibilità F.4

1. Fattibilità limitata. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

61.5.2 - Classe di Fattibilità F.3

1. Fattibilità condizionata. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

61.5.3 - Classe di Fattibilità F.2

1. Fattibilità con normali vincoli. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

61.5.4 - Classe di Fattibilità F.1

1. Fattibilità senza particolari limitazioni. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

così come previsto dal DPGR 53R/2011 è stata distinta la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici, idraulici e sismici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni. Di seguito vengono riportate i criteri di fattibilità geologica, idraulica e sismica così come definiti nel DPGR 53/R-2011.

61.6 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità geologica.

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  • a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  • b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
    • -non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • -non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • -consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  • c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  • d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
  • e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
    • -previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
    • -installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  • a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  • b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
    • -non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • -non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
    • -consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  • c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  • d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
  • e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

61.7 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica.

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
  • b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • -sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l);
    • -sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  • g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;
  • h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni; i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
  • l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  • m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del paragrafo 3.3.1. Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

  • a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
  • c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;
  • d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo precedente, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  • e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

61.8 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità sismica.

1. Di seguito si riportano i criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie ed infrastrutturali limitatamente alle aree urbane del Comune di Asciano, per le quali è stata redatta una cartografia di MS di livello 1 ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica;

2. Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

3. Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

4. Per le aree a pericolosità sismica 4 per gli interventi che prevedano la predisposizione di strumenti attuativi oppure di progetti edilizi diretti dovrà essere realizzato uno studio di MS di livello 1 e 2 e dovranno essere valutati i seguenti aspetti: nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso.

61.9 - Attribuzione della fattibilità per gli interventi.

1. Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano e nelle zone di completamento a carattere residenziale, produttivo, commerciale e direzionale all'interno degli ambiti urbani, l'assegnazione della fattibilità in relazione alla trasformazione in progetto e alle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica riscontrate dovrà avvenire secondo i criteri riportati nella seguente tabella.

2. Fini all'emissione dell'atto formale di modifica di PGRA, restano valide le pericolosità vigenti del PGRA per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della Legge Regionale 21/2012 ed inoltre non sono attuabili le previsioni in contrasto con tali pericolosità ai sensi del DPGR 53/R 2011.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA CLASSI DI PERICOLOSITA' SISMICA
I1 I2 I3 I4 G1 G2 G3 G4 S1 S2 S3 S4
P2 PGRA P3 PGRA PFE PFME
FATTIBILITA' IDRAULICA FI FATTIBILITA'GEOLOGICA FG FATTIBILITA' SISMICA FS
Manutenzione Straordinaria FI.1 FI.2 FI.2 FI.2 FG.1 FG.2 FG.2 FG.2 FS.1 FS.2 FS.2 FS.2
Restauro e Risanamento conservativo, nel caso in cui sia previsto un consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.2 FG.3^ FS.1 FS.2 FS.2 FS.3°
Ristrutturazione edilizia senza ampliamento planimetrico FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.2 FG.3^ FS.1 FS.2 FS.2 FS.3°
Ristrutturazione edilizia con ampliamento FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Demolizione con fedele ricostruzione FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Demolizione senza ricostruzione FI.1 FI.1 FI.1 FI.1 FG.1 FG.1 FG.1 FG.1 FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Sostituzione edilizia FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di pannelli fotovoltaici o solari installati a terra e impianti eolici a terra FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.2 n.a. (4)
Realizzazione laghetti ed invasi artificiali realizzati solo in scavo FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione laghetti ed invasi artificiali con sbarramento FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di volumi interrati realizzati utilizzando preesistenti salti di quota, ubicati in prossimità degli edifici ma non al di sotto di edifici esistenti FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Nuova edificazione FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Nuova edificazione di edifici "strategici" quali scuole, assistenza sanitaria, edifici sportivi a destinazione ricettiva ecc., (edifici in classe IV DM 14/01/2008 NTC ) FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.3 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.3 FS.3 n.a. (4)
Opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 50 mq FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Installazione di serre fisse con dimensioni < di 50 mq FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Installazione di serre fisse con dimensioni > di 50 mq FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Movimenti terra, scavi e rilevati, anche connessi alle opere di cui al presente abaco FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.1 FS.2 n.a. (4)
Realizzazione di garage fuori terra FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di logge e porticati fissi FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di piscine e relativi locali accessori FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di box per attrezzi, forni ecc., solo se fissi e con fondazioni FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di volumi tecnici FI.1 FI.2 FI.3° n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di parcheggi pubblici, privati o privati di uso pubblico a raso con dimensioni < di 500 mq FI.1 FI.2 FI.3° n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di parcheggi pubblici, privati o privati di uso pubblico a raso con dimensioni > di 500 mq FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di parcheggi interrati FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di impianti di distribuzione carburanti e strutture di servizio FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di nuova viabilità FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Ampliamento di viabilità esistente e opere di urbanizzazione primaria FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Realizzazione di verde pubblico a parco FI.1 FI.1 FI.1 FI.1 FG.1 FG.1 FG.1 FG.1 FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Realizzazione di verde pubblico attrezzato FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.1 FG.2 FG.2 FS.1 FS.1 FS.2 FS.2
Realizzazione di verde privato privo di strutture pertinenziali FI.1 FI.1 FI.1 FI.1 FG.1 FG.1 FG.1 FG.1 FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Realizzazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Impianti sportivi all'aperto, piste ciclabili, campi di calcio ecc., senza locali accessori, tribune ecc. FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.1 FG.2 FG.3 FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine di trasformazione ENEL, impianti di telefonia fissa e mobile) FI.1 FI.2 FI.3° FI.3° FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
Depositi all'aperto, silos, tini FI.1 FI.2 n.a. (1) n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.2 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)
cave FI.1 FI.2 FI3* n.a. (2) FG.1 FG.2 FG.3 n.a. (3) FS.1 FS.2 FS.3 n.a. (4)

Note:

° La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni, non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe, né sottrazione di volume all'area esondabile. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti 3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell'Allegato A D.P.G.R. 25 ottobre 2011 53/R, art. 7, 8, 9 e 10 della Disciplina PGRA di cui alla Delibera 232/2015 e art. 1 e 2 LR 21/2012.

^ La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni e non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nel punto 3.2.1 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 13 e dall'art. 14 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

* La previsione in oggetto non deve prevedere la presenza di accumulo di materiali dell'escavazione né di strutture del cantiere della cava. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste al punto 3.2.2.2 dell'Allegato A D.P.G.R. 25 ottobre 2011 53/R e gli art. 9 e 10 della Disciplina PGRA di cui alla Delibera 232/2015

(1) La previsione non è attualmente ammissibile, ma la sua fattibilità potrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico-tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.2.2 dell'Allegato A D.P.G.R. 25 ottobre 2011 53/R, art. 9 e 10 della Disciplina PGRA di cui alla Delibera 232/2015 e art. 1 e 2 LR 21/2012.

(2) La previsione non è attualmente ammissibile, ma la sua fattibilità potrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico-tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.2.1 dell'Allegato A D.P.G.R. 25 ottobre 2011 53/R, art. 7 e 8 della Disciplina PGRA di cui alla Delibera 232/2015 e art. 1 e 2 LR 21/2012.

(3) La previsione non è attualmente ammissibile, ma la sua fattibilità potrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico-tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.1 dell'Allegato A D.P.G.R. 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 13 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

(4) La previsione non è attualmente ammissibile, ma la sua fattibilità potrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico-tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.5 dell'Allegato A D.P.G.R. 25 ottobre 2011 53/R.

• Ai sensi del punto 2.1 B.4 delle Direttive per le indagini geologico-tecniche allegate al D.P.G.R. 25 ottobre 2011 53/R, nelle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, le previsioni non sono ammissibili ove non sono stati verificati gli ambiti interessati da allagamenti riferiti a Tr30 e a Tr200 anni.

• Nelle aree non perimetrate dal PAI Ombrone vengono definiti gli ambiti o Domini nei quali devono essere rispettate le prescrizioni e vincoli così come definiti dagli art. 16, 17, 18 e 19 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.