Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 73 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quando non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio si devono osservare le disposizioni riferite ai seguenti atti:

  • - LR 11/2011 e s.m. e i., che individua le aree non idonee per il fotovoltaico a terra;
  • - ALLEGATO 1a del PIT/PPR approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 - Norme comuni energie rinnovabili impianti di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
  • - Allegato 1b del PIT/PPR approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

2. Tutti gli impianti dedicati alla produzione energetica da energie rinnovabili, ad eccezione di quelli collocati su coperture esistenti o integrati in nuove realizzazioni, oppure collocati a terra ed aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, se ubicati nel territorio aperto ed asserviti all'attività agricola condotta dal medesimo richiedente, dovranno essere progettati e valutati complessivamente e preventivamente (alla PAS, all'A.U. o eventuali altri atti autorizzativi di competenza di qualunque Ente) all'interno di un PAPMAA con valore di piano attuativo; se concepiti come attività produttiva in area dedicata (anche previa contestuale variante in territorio aperto) dovranno essere progettati e valutati complessivamente e preventivamente (alla PAS, all'A.U. o eventuali altri atti autorizzativi di competenza di qualunque Ente) all'interno di un piano attuativo.

3. Per tutti gli impianti la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrate, salvo che sia dimostrata l'effettiva impossibilità tecnica.

4. Per gli impianti soggetti a titolo abilitativo dovrà essere prevista la stipula di una apposita convenzione o di atto d'obbligo con l'Amministrazione comunale per disciplinare:

  • - gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
  • - le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
  • - le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.
  • - al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori.

5. L'installazione nel territorio comunale degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili avviene assicurando il perseguimento degli obiettivi di qualità e delle disposizioni contenuti nel PIT/PPR approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 e nel PTCP di Siena in vigore dalla pubblicazione del 14 marzo 2012.

6. Il presente Regolamento recepisce integralmente la sezione 8 artt. n.i. 2-6 del Nuovo Piano Energetico della Provincia di Siena (PEP 2010-2020), con le precisazioni per ciascuna tipologia di cui ai successivi articoli.