Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 74 Impianti fotovoltaici e solari termici

1. Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono sempre ammessi, purché coerenti con le leggi e regolamenti regionali vigenti, ad eccezioni che per gli edifici che il RU limita agli interventi ai tipi d'intervento rs, rc e ria. In particolare:

  • - impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici integrati sulle coperture di edifici e manufatti in ambito urbano, finalizzati all'autoconsumo per uso domestico o attività aziendale;
  • - impianti fotovoltaici che utilizzano i suoli a destinazione industriale e artigianale esistenti o di previsione;
  • - nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola, per le aziende agricole, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici destinati all'attività produttiva (capannoni, fienili, tettoie, ecc.), senza limiti di potenza e se a terra nei limiti della LR 11/11 e purché sia prodotto uno studio idrologico-idraulico che garantisca la "trasparenza idraulica" per interventi in aree sottoposte a tutela specifica;
  • - sono altresì consentiti e favoriti gli impianti fotovoltaici negli ambiti estrattivi dismessi e nelle aree ex discarica.

2. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • quelli definiti nei "Criteri e metodi d'installazione" previsti dal DCRT n. 15 del 11.02.2013;
  • gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia, nel caso di attività produttive, sia agricole, che del settore secondario, devono prioritariamente essere collocati sulle coperture degli edifici specialistici;
  • nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, nel caso di impianti a terra, questi devono essere opportunamente sistemati secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia dell'insediamento e al disegno di paesaggio. Si deve in questo caso prevedere fasce di ambientazione paesaggistica e utilizzo di schermi vegetali con specie arboree ed arbustive appropriate al contesto paesaggistico per la mitigazione degli impatti visivi;
  • negli edifici per abitazione esistenti, nelle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola, dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione sulle coperture dei corpi edilizi minori secondari e poco visibili, posti nel resede a quota inferiore rispetto al corpo principale o a terra, nelle aree di pertinenza dei fabbricati, nel caso non sia possibile utilizzare le coperture o che questo garantisca un minor impatto nel paesaggio, valutando comunque il corretto inserimento ambientale e privilegiando la collocazione in corrispondenza di segni già presenti sul suolo (siepi, alberature, salti di quota del terreno, ecc.). E' comunque possibile collocare pannelli fotovoltaici su pergole, cos&igrave come previste al successivo art. 90, comma 6.
  • gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questi complanari, in particolare:
  • per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico e per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto - ad esclusione degli edifici soggetti ad intervento rs, rc e ria - i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, cos&igrave da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura;
  • in ogni caso e più in particolare per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi.