Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 77 Pratiche agricole, difesa del suolo, tutela delle acque e degli ecosistemi

1. Le pratiche agricole sono ispirate ai principi di buona pratica e, salvo norme più restrittive, dove ricorrono, sono improntate alla difesa del suolo e alla tutela della qualità delle acque superficiali e profonde, degli ecosistemi, della qualità dei suoli secondo quanto previsto:

nel Codice di buona pratica agricola, di cui al DM 19.4.1999

dai Criteri di Gestione Obbligatoria e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali di cui al Reg. CE 73/2009, modificato con Reg. CE 1310/2013

dalle regole di condizionalità di cui all'art. 93, Allegato 2 del Reg. CE 1306/2013 e dalle successive nuove regole di condizionalità.

2. In tutto il territorio rurale sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione e delle disposizioni relative alle invarianti strutturali del PS. Sono altresì vietati:

  • - l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini,
  • - l'alterazione delle quote dei piani di campagna,
  • - la modifica del reticolo idraulico incluse l'eliminazione e la deviazione di argini, la copertura e l'intubazione dei canali e dei fossi di scolo,
  • - l'eliminazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale quali le forme colturali tradizionali ed i manufatti associati ancora riconoscibili (sistemazioni idrauliche ed altre opere accessorie alle colture agrarie) e le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali: siepi, filari residui e alberi isolati;
  • - lo smaltimento solido e liquido e dei materiali di rifiuto che determinano inquinamento e alterazioni della qualità e delle proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • - l'impermeabilizzazione superficiale del terreno e l'apporto di materiali inerti.
  • - la discarica dei materiali di rifiuto o il deposito all'aperto di rottami industriali, di autovetture e di altri materiali ferrosi o comunque suscettibile di provocare inquinamenti del suolo e del sottosuolo.

3. Nello svolgimento delle attività agricole sono prescritti la conservazione integrale, il recupero e la ricostruzione delle sistemazioni agrarie esistenti a terrazzi e ciglioni, con possibilità, in caso di grave degrado o manifesta impossibilità ad eseguire le lavorazioni agricole in sicurezza, di sviluppare tipi di sistemazione diversi, purché funzionalmente efficaci e paesaggisticamente compatibili; dovrà altresì essere salvaguardata l'integrità del manto erboso nelle aree a pascolo soggette fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli, applicando corretti carichi animali e la creazione e il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche. Detti interventi di miglioramento e ripristino saranno considerati interventi di miglioramento ambientale ai fini della redazione dei PAPMAA.

4. I canali, i fossi, i corsi d'acqua in genere devono, prioritariamente, mantenere inalterate le loro caratteristiche originarie nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, la dimensione. E' per questo vietato il tombamento dei tratti dei canali e fossi che sono a cielo aperto alla data di adozione del presente RU, mentre per i tratti tombati è ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto, con la ricostituzione delle caratteristiche formali documentate o riconoscibili come originarie.

5. La realizzazione di modesti invasi o laghetti (fontoni) è consentita solo se oltre ad assicurare l'accumulo delle risorse preveda una sistemazione dei rilevati e delle sponde compatibile con un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Per la loro realizzazione si dovranno utilizzare adeguate modalità costruttive, al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità e per favorirne l'utilità naturalistica, quali:

  • - mantenere una fascia indisturbata sulle sponde, per favorire la colonizzazione da parte della vegetazione naturale;
  • - conferire allo scavo pendenze quanto più possibile dolci, per favorirne l'utilizzo da parte della fauna;
  • - evitare l'introduzione di pesci di qualsiasi specie;
  • - nel caso di utilizzo di pompe per l'irrigazione, provvedere a schermarle con una griglia per evitare l'aspirazione accidentale di anfibi ed altri animali.

6. Deve essere assicurata la conservazione della biodiversità in ogni sua forma, ivi comprese le aree di collegamento ecologico, ai sensi della L.R. 56/2000: nelle Tavv. "Disciplina del territorio extraurbano" in scala 1:10.000 sono individuate le formazioni vegetali puntuali e le emergenze forestali sottoposte a tutela.