Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 79 Aree di pertinenza dei centri del sistema urbano provinciale

1. Sono le aree da considerarsi intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani e per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole e della relazione percettiva, ambientale ed ecologica tra centro urbano e paesaggio circostante.

2. In tali aree sono da conservare la tessitura di pregio e le sistemazioni agrarie tradizionali, i filari alberati, le siepi e le sistemazioni della vegetazione, ornamentali o residuali dell'attività agricola (es. filari di gelsi, i filari di aceri maritati a bordo campo), le porzioni di agricoltura promiscua, la viabilità storica principale e minore (rurale, viottoli, percorsi), le sistemazioni idraulico-agrarie, le varie testimonianze storico culturali (tabernacoli, cippi, fonti), salvaguardando la visibilità del centro.

3. Sono considerate compatibili:

  • - attività agricole in genere e coltivazioni ortive;
  • - percorsi pubblici attrezzati;
  • - verde attrezzato per attività ludiche;
  • - verde privato di pertinenza dell'edificato.

4. Nel patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di cui al Titolo II, Capo I ed il cambio di destinazione d'uso compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici presenti ed alle altre condizioni poste dal presente RU.

5. E' ammessa la nuova edificazione di edifici agricoli, tramite PAPMAA, anche finalizzata alla riqualificazione di margini urbani e al riordino ambientale e paesaggistico e previa valutazione di suoi effetti; è altresì ammessa la realizzazione di annessi e manufatti che non richiedono PAPMAA, di cui ai successivi artt. 103 e 104, nel rispetto della tutela della tessitura agraria di pregio e a condizione di minimizzare la loro percezione visuale dalle strade, fatta eccezione per quelle poderali.