Art. 82 Strade bianche percorsi vicinali ed interpoderali
1. In coerenza con il piano strutturale, la rete delle strade bianche costituita da sentieri, percorsi privati poderali e pubblici vicinali, costituiscono un patrimonio che deve essere conservato nella sua integrità e consistenza, con il mantenimento ed il recupero delle condizioni di fruibilità e garantendone l'accessibilità.
2. Devono essere tutelate, conservate e, se necessario, ripristinate:
- - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
- - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
- - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
- - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- - le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
- - le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.
Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.
3. I percorsi possono essere adeguati alle necessità viarie sulla base di specifici progetti, che tengano conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e della pericolosità per la instabilità dei versanti.
4. Sono consentite modeste deviazioni, sufficienti a realizzare percorsi by pass per le situazioni di riconosciuta criticità. Le variazioni ai tracciati non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare:
- - allinearsi plano-altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza;
- - prevedere la sistemazione ed i materiali del fondo stradale coerenti con la preesistenza; è vietata l'asfaltatura delle strade bianche e sono consentiti esclusivamente interventi di modesta entità al fine di evitare il sollevamento di polveri in prossimità delle abitazioni private, o comunque per motivi legati all'accessibilità e la sicurezza, attraverso l'impiego di asfalti o altri materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario.
5. Nella presentazione dei progetti per l'intervento edilizio o nella predisposizione di un PAPMAA dovranno essere descritti gli elementi ricadenti in questa categoria presenti sul territorio interessato dallo stesso, in modo da prevederne la valorizzazione e tutelarne la permanenza d'uso.
6. E' consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola o di servizio alla residenza, purché esse siano in terra battuta, inerbite o inghiaiate. E' ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno, canalette in legno e/o in pietrame secondo le tecniche di ingegneria naturalistica.