Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 88 Attività turistico-ricettive e di servizio nei nuclei minori e grandi complessi nel territorio rurale

1. I seguenti nuclei minori sono considerati dal PS capisaldi del sistema insediativo del territorio aperto:

  • San Vito
  • Podere Le Casacce
  • Pian delle Cortine
  • Mucigliani
  • Monte Sante Marie
  • Vescona
  • Pievina
  • Bollano
  • S. Martino in Grania
  • Beccanella
  • Poggio Pinci
  • Palazzo Monaci
  • Montecalvoli
  • Montecontieri
  • Montemori
  • La Campana
  • Salteano
  • Camposodo

2. Per i nuclei minori, di cui al precedente comma, è consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento delle seguenti attività:

  • a) alberghi, residenze turistico alberghiere (RTA) e residence, ai sensi della L.R. 42/2000 e successive modificazioni e integrazioni; tali fattispecie sono esercizi unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in strutture edilizie altrettanto unitarie;
  • b) servizi di assistenza sociale e sanitaria, quali i centri di assistenza, centri per la cura e la riabilitazione, case di riposo e residenza protette.

3. Il recupero di immobili dei centri minori per le destinazioni a) e b) del precedente comma, è consentito alle seguenti condizioni:

  • - redazione di un Piano di Recupero, esteso anche alla corrispondente area di pertinenza, e contestuale variante al RU per il dimensionamento e l'esatta localizzazione;
  • - nel caso di edifici appartenenti ad aziende agricole, alla redazione preliminare di apposito PAPMAA con l'individuazione della "non strumentalità" degli immobili all'utilizzo dell'azienda.

4. Nel caso di cambio d'uso per attività turistico ricettive, è comunque compatibile:

  • a) nell'ambito del Piano di Recupero per destinare gli edifici dei nuclei minori alle attività di cui al precedente comma 2, è consentito il mantenimento della destinazione residenziale per le unità immobiliari già destinate a tale uso alla data di adozione del RU;
  • b) l'utilizzazione per pubblici esercizi, esclusivamente in locali posti al piano terreno e in ambiti facilmente accessibili e visibili dalle strade pubbliche;
  • c) le attività ricreative e sportive, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

5. Salvo diversa specifica prescrizione, gli annessi che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale non possono essere recuperati o sostituiti con le destinazioni di cui al precedente comma 2.

6. Cos&igrave come nel caso di passaggio agli usi residenziali, gli interventi devono essere organicamente integrati con la morfologia dei luoghi e con il paesaggio circostante, e valgono quindi le discipline di cui al precedente art. 87.