Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 91 Disciplina dei locali interrati e seminterrati

1. I nuovi volumi di tipo permanente, consentiti e dimensionati in base a quanto disposto al successivo Capo III "La produzione agricola", potranno essere realizzati anche in forma interrata o seminterrata.

2. La realizzazione dei volumi interrati o seminterrati, di cui al comma 1, è consentita esclusivamente a condizione che venga assecondata l'orografia del terreno, limitando il più possibile le alterazioni dei profili morfologici del terreno stesso, anche in relazione alla viabilità di accesso ed agli spazi di manovra. Tale condizione è valida anche in riferimento alla realizzazione di volumi tecnici interrati.

3. Qualora sia ritenuto indispensabile ai fini di un migliore inserimento paesaggistico, il Comune ha facoltà di prescrivere che i volumi, di cui al precedente comma 1, vengano obbligatoriamente realizzati in forma interrata o seminterrata.